
Oggi, due giorni dopo le notizie sui Pfas nella prima falda di Vicenza date da ViPiu.it (“PFAS nella prima falda a Vicenza: documento ufficiale datato 29 luglio rivela contaminazione, ma senza la necessaria evidenza pubblica“), l’ex giornalone di Vicenza, concentrandosi prima sulle pensiline della Stazione da abbattere, scrive «come sono state stabilite le regole del rumore, sono state definite anche quelle per lo smaltimento delle “acque di aggottamento”, vale a dire l’acqua che Iricav Due dovrà prelevare dall’area di scavo dove verrà realizzato il fabbricato interrato. Disposizioni fissate dopo che, con le analisi preliminari, è emersa la presenza di alcuni inquinanti oltre la soglia massima tollerata dalla legge e di Pfas, per i quali però, come noto, non esiste ancora una soglia di contaminazione fissata dalla legge…».
Pubblichiamo in fondo*, per trasparenza, la parte restante dell’articolo, che ben descrive le prescrizioni a Iricav Due per i lavori Tav Tac ma che poco affronta il problema reale. Perché in Italia se una qualche sostanza nociva alla salute, fino alla mortalità, e il documento del 29 luglio 2025 non riguarda solo le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas, Pfoa, etc.), basta alzare, per legge, la stessa, come scrive la collega, per la quale “…non esiste ancora una soglia di contaminazione fissata…”, il livello sotto al quale va bene che la immettiamo nel nostro corpo. A nostro rischio e pericolo ovviamente…
Ma per i Pfas (e assimilabili) la situazione e le forze contrarie a una legge sono mondiali: se nei processi, come quello Miteni, si comminano, comunque, pene pesanti, per cui la nocività è determinabile e perseguibile, gli interessi miliardari, legati all’uso diffusissimo e pervasivo dei Pfas (anche quello che avvolge gran parte delle pillole che ingoiamo ogni giorno è fatto, sia pure con dose minime, con i Pfas), sono più forti di qualunque legislatore e di gran parte delle coscienze.
Non, però, di quelle dei giudici che hanno condannato né quelle di qualche giornalista, ancora visionario e con la scorza dura forgiata da continui attacchi di ogni tipo, come chi vi scrive, che vuole informarvi.
Senza creare allarmismi ci saremmo attesi almeno un’analisi tecnica degli esperti che può pagare il GdV in assenza di voci istituzionali che sollecitiamo a intervenire (la stampa non dovrebbe essere il cane da guardia dei poteri?). Mettere la polvere sotto il tappeto per la mancanza di soglie di legge, non ci sembra il massimo ma… lo giudichino i lettori.
In attesa di voci più autorevoli della nostra estraiamo dal documento del 29 luglio (VERBALE Conferenza di Servizi sincrona decisoria di riapertura Conferenza di Servizi sincrona decisoria del 9 luglio 2025) i passaggi, informativi e senza i dati dei vari protocolli (scarica il documento completo con tutti i dati e le tabelle da qui), su cui riflettere.
Titolo documento
CONSORZIO IRICAV2 – LINEA AV/AC VERONA – PADOVA SUB TRATTA VERONA – VICENZA – LOTTO FUNZIONALE Il: ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA. CANTIERE AREA STAZIONE. GESTIONE ACQUE DI AGGOTTAMENTO NELL’AMBITO DI UNA POTENZIALE SITUAZIONE DI INQUINAMENTO DIFFUSO COME PREVISTO DALL’ART. 239 c. 3 DEL D.Lgs 152/06.
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 70 del 15/05/2025 :
“CONTRATTO DI FIUME RETRONE – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO D’INTENTI PER L’AVVIO DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO CHE CONDUCA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL “CONTRATTO DI FIUME RETRONE”.
Considerato che il fiume Retrone, corpo recettore finale dello scarico dell’impianto di depurazione di S. Agostino a cui confluisce la rete fognaria in cui recapiterebbero, previo trattamento, le acque di aggottamento, è caratterizzato, in particolar modo all’interno del territorio comunale della Città di Vicenza, da contesti fortemente urbanizzati o vocati a un indirizzo agricolo per lo più di tipo intensivo; conseguentemente è evidente lungo gran parte del tracciato una semplificazione degli habitat e la riduzione della complessità ecologica del paesaggio fluviale, con un peggioramento della capacità autodepurativa del fiume e della capacità dello stesso di fornire importanti servizi ecosistemici di supporto, regolazione e culturali.
Vista la deliberazione di giunta comunale n. 70 del 15/05/2025 :
“CONTRATTO DI FIUME RETRONE – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO D’INTENTI PER L’AVVIO DI UN PROCESSO PARTECIPATIVO CHE CONDUCA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL “CONTRATTO DI FIUME RETRONE”.
Premesso che:
il Consorzio lricav Due… ha inviato le comunicazioni di superamento delle CSC (Concentrazioni soglia di contaminazione, ndr)… in campioni di acque sotterranee prelevati nell’ambito del monitoraggio ante operam e in corso d’opera in vari punti di controllo lungo il costruendo tracciato ferroviario;
la Provincia di Vicenza… ha inviato comunicazione di “Avvio indagini per individuazione del responsabile della potenziale contaminazione ai sensi artt. 244/245 del D.Lgs. 152/2006. Superamento delle CSC in campioni di acque sotterranee.
Linea AV/AC Verona- Padova:
Lotto funzionale 1: Verona – Bivio Vicenza,
Lotto. funzionale 2: Attraversamento di Vicenza”
Nella medesima comunicazione la Provincia di Vicenza considera che “essendo stata rilevata presenza in forma diffusa di sostanze inquinanti, anche perfluoroalchiliche, lungo il tracciato della linea AV/AC, potrebbe prospettarsi l’applicazione di quanto previsto dall’art. 239 c.3 del D.Lgs. 152/06“;
Il Consorzio lricav Due… attraverso lo sportello SUAP (Sportello unico attività produttive, ndr) del comune di Vicenza ha presentato Istanza di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, al posto della VIA, Valutazione di Impatto Ambientale? ndr) per l’autorizzazione allo scarico delle acque di aggottamento esitanti dalle attività del cantiere della stazione di Vicenza …
-la Provincia di Vicenza con nota agli atti… ha trasmesso il rilievo di – irricevibilità dell’istanza di AUA presentata di cui al punto precedente informando che “l’esame della documentazione tecnica allegata alla pratica in oggetto verrà svolta, per quanto di competenza, nell’ambito della eventuale conferenza dei Servizi”;
Il Consorzio lricav Due formulava istanza di revisione in autotutela relativa al Rilievo di irricevibilità dell’istanza di AUA…
Tutto ciò premesso come da convocazione PGN 124230/2025 in data 29 luglio 2025 alle ore 9:40 si aprono i lavori della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona…
Al termine della discussione vengono formulate le seguenti determinazioni:
Le parti accolgono i contenuti relativi alla relazione tecnica descrittiva e successiva nota integrativa prodotte da IRICAV 2 in ordine al trattamento delle acque presso il cantiere Cl.01…
VIACQUA comunica quanto segue:
“Preliminarmente appare necessario tenere in considerazione che, a seguito delle verifiche effettuate dopo la Conferenza dei Servizi del 09/07/2025, non vi sono captazioni idropotabili poste a valle idrogeologica dell’area di cantiere per la realizzazione della stazione ferroviaria di Vicenza, nella quale è prevista la gestione delle acque di aggottamento da falda durante la realizzazione delle opere sotterranee.
Contestualmente è da tenere in considerazione che nella stessa zona vi è la completa copertura del servizio acquedottistico per scopi idropotabili.
…
Il Contratto di Fiume è previsto dall’articolo 68-bis del D.Lgs. 152/2006 come strumento di governance per la pianificazione e la gestione integrata delle risorse idriche.
Alla luce delle criticità rilevate e del contesto, tra gli obiettivi generali da perseguire attraverso il Contratto di Fiume, sono stati individuati il miglioramento della qualità delle acque del loro stato ecologico e la promozione di pratiche agricole e industriali sostenibili.
RICHIAMATO il principio Do No Significant Harm (DNSH) per il quale un’attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo e non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.
VISTO il contesto idrogeologico dell’area in esame che ha un carattere che presenta peculiarità sito specifiche dal punto di vista della tutela ambientale, sia per quanto riguarda le acque superficiali, sia per quanto riguarda la falda sotterranea, già oggetto di un depauperamento generato da fenomeni di inquinamento puntuali.
CONSIDERATA la qualità di acque da trattare rilevata dai rapporti di prova contenuti nella relazione… e la tipologia delle stesse (acque di falda superficiale).
PRESO ATTO che la tecnologia proposta dalla ditta (filtrazione a carbone attivo) nella relazione… è riconosciuta come migliore tecnologia disponibile (BAT) per il trattamento dei PFAS nelle acque di falda.
VIACQUA, per lo scarico in fognatura ritiene di prescrivere
1 – La concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05 novembre 2009.
In merito alle sostanze perfluoroalchiliche elencate nella tabella che segue, dovrà essere abbattuta almeno del 50% la concentrazione rinvenuta nelle acque prelevate, con riferimento a valori rilevati in ingresso dell’impianto di trattamento, e lo scarico in fognatura, previo trattamento, dovrà in ogni caso rispettare i seguenti valori limite:
Tabella. 1
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I limiti indicati non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque impiegate esclusivamente allo scopo;
2 – Il volume annuo delle acque reflue industriali ammesse allo scarico non dovrà superare i 157.680 mc, con una portata massima scaricabile di 432 mc/die e oraria di 18 mc/ora;
3 – Con cadenza quindicinale per i primi sei mesi e cadenza mensile, poi, se non si hanno variazioni in aumento, dovrà essere effettuata un’analisi chimica da laboratorio accreditato, dell’acqua prelevata (con riferimento a valori rilevati in ingresso dell’impianto di trattamento) e dello scarico per i seguenti parametri: ferro, manganese, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, arsenico, alluminio, solfati, fluoruri, bario, boro, cadmio, cobalto, mercurio, cromo totale, nichel, piombo, stagno, zinco, IPA, clorurati cancerogeni e non cancerogeni e sostanze PFAS1.
I primi campionamenti dell’acqua prelevata e dello scarico dovranno essere eseguiti entro 5 giorni e comunque prima di iniziare lo scarico in fognatura;
4 – lo scarico in fognatura delle acque reflue deve avvenire attraverso un pozzetto d’ispezione e di campionamento definito, che dovrà essere mantenuto costantemente pulito ed accessibile;
5 – eventuali variazioni, da cui derivi uno scarico con caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle autorizzate devono essere comunicate a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi;
6 – qualora la ditta non osservi le prescrizioni del presente documento, Viacqua SpA valuterà se proporre, ove necessario, all’Ente competente la revoca dello stesso, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 152/06;
7 – la ditta è tenuta a installare un misuratore di portata e a garantirne il corretto funzionamento con le necessarie manutenzioni periodiche. In caso di manutenzione, sostituzione, malfunzionamento o impossibilità di lettura del contatore allo scarico, la ditta dovrà contattare gli uffici di Viacqua SpA, prima di intervenire per la sostituzione e/o ripristino della strumentazione;
8 – con le cadenze di cui al punto 3) dovranno essere:
a) trasmesse a Viacqua Spa… le analisi chimiche;
b. un report delle letture del misuratore allo scarico con indicazione del volume immesso in pubblica fognatura;
9 – dovrà essere comunicata l’attivazione dello scarico con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.
Informazioni per scarico in pubblica fognatura
La ditta è tenuta a segnalare tempestivamente l’eventuale presenza di nuovi inquinanti compreso il rinvenimento di sostanze PFAS non elencate nella tabella di cui al punto 1);
Viacqua SpA si riserva di modificare o integrare il presente allegato qualora intervengano diverse esigenze di tipo gestionale della rete fognaria.
___________________
1 PFAS: cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N2 (ADV-N2); cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS N3 (ADV-N3); cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N4 (ADV-N4); cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-N5 (ADV-N5); cloro-perfluoropolietere carbossilato, MFS-M3 (ADV-M3); cloro-perfluoropolietere • carbossilato, MFS-M4 (ADV-M4); acido perfluorobutanoico (PFBA); acido perfluoropentanoico (PFPeA); acido perfluoroesanoico (PFHxA); acido perfluoroeptanoico (PFHpA); acido perfluoroottanoico (PFOA); acido perfluorononanoico (PFNA); acido perfluorodecanoico (PFDA); acido perfluorundecanoico (PFUnDA),; acido perfluorododecanoico (PFDoDA); acido perfluorotridecanoico (PFTrDA); acido perfluorobutanosolfonico (PFBS); acido perfluoropentansolfonico (PFPeS), acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS); acido perfluoroottansolfonico (PFOS); acido perfluorononansolfonico (PFNS); acido perfluorodecansolfonico (PFDS); acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS); acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS); acido perfluorotridecansolfonico (PFTrDS); acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX); acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA); fluorotelomero solfonato (6:2 FTS); acido difluoro {[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4- yl]ossi}acetico (C6O4)).
L’amministrazione provinciale:
vista la nota pervenuta da IRICAV 2… 22 luglio 2025 con cui veniva formulata istanza di revisione in autotutela relativa al Rilievo di irricevibilità dell’istanza di AUA ( Nota della provincia di Vicenza del 30 luglio 2025 prot. GE 2025/0029809″ Pratica n. 04143521005-12012025-1249 – SUAP 5242)
comunica che non si sono manifestati nuovi elementi per prendere in considerazione l’istanza di cui al punto precedente.
in merito alla tabella 4.2 della nota integrativa (dettaglio dei controlli previsti) della nota tecnica integrativa ( punto 1b del presente documento) la Provincia di Vicenza prescrive di valutare l’effetto che i prodotti utilizzati per il trattamento di depurazione (es. ipoclorito di sodio) possono avere sul rendimento dell’impianto in oggetto.
Gli Enti che concorrono alla stesura del presente verbale:
a) considerano le concentrazioni riportate in tabella 1 applicabili anche allo scarico in acque superficiali (nella fattispecie il Retrone) , previo nulla osta idraulico da parte del Genio Civile e parere della Provincia di Vicenza. La Provincia di Vicenza , inoltre, si riserva di chiedere la riconvocazione della Conferenza dei Servizi sulla base della documentazione per istanza di scarico in corpo idrico superficiale
c) si riservano di aggiornare o rimodulare l’autorizzazione allo scarico, oggetto della odierna CdS, sulla base dei report periodici sull’efficienza dell’impianto di trattamento che verranno forniti;
c) richiedono alla ditta di segnalare tempestivamente l’eventuale presenza di nuovi inquinanti compreso il rinvenimento di sostanze PFAS non elencate nella tabella 1;
d) considerano che la gestione delle acque di aggottamento, relative al sito in esame e oggetto della odierna CdS, si colloca nell’ambito di una potenziale situazione di inquinamento diffuso, come previsto dall’art. 239 c.3 del D. Lgs. 152/06.
Si rimanda alla determina di adozione del verbale come strumento autorizzativo. L’incontro odierno si conclude alle ore 10:45
Sottoscritto con firma digitale: Comune di Vicenza
ARPAV
Amm. Provinciale di Vicenza
VIACQUASPA
Il verbalizzante…