
Il provvedimento del Gup di Roma  Lorenzo Ferri con la quale lo stesso dichiara la propria incompetenza, trasferendo gli atti a Treviso, senza, però, nulla motivare sul punto (clicca qui), fa pensare che lo stesso si sia galantemente liberato da un peso diventato crescente magari dopo aver dichiarato l’ammissibilità della richiesta di danni a Intesa Sanpaolo. Il Giudice, comunque, ritenuta la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari all’esito della trasmissione degli atti al pubblico ministero competente, ritiene di non dover pronunciarsi sulla richiesta esclusione di Intesa San Paolo, rimettendo la decisione al giudice competente!“A mio avviso, pertanto – sostiene l’avv. di Bassano Emanuela Marsan, la legale Adusbef che ha ottenuto a Vicenza l’ammissibilità del coinvolgimento per danni di Intesa -, pur avendo lo stesso passato la palla al GUP di  Treviso, allo stato, rimane la precedente interpretazione e la sentenza  del Tribunale di Vicenza sulla possibile responsabilità di Intesa“.
Speriamo  che altri Giudici, aggiunge l’avvocatessa, “abbiano il coraggio di portare avanti tale  interpretazione ed applicazione dell’art. 2560, secondo comma, c.c. alla  fattispecie de qua, quale norma di principio che regola tutte le  cessioni di azienda. Già la Dottrina più accreditata (si veda il  commento del Dott. Aldo Angelo Dolmetta, consigliere della Corte di  Cassazione, e del Prof. Ugo Malvagna sul sito www.dirittobancario.it dal  titolo “Debiti (non ceduti) e insinuazioni al passivo. A proposito  delle Banche venete”) non ritiene tale tesi peregrina ma ne vede una  lettura sistematica del Decreto in linea con i principi di diritto“.
            
		

































