
(Adnkronos) – “Il materiale investigativo” nei confronti di Valter Lavitola “risulta granitico” in merito “alla sussistenza di gravità indiziaria (…) anche tenuto conto delle ammissioni, seppure parziali”. E’ quanto scrivono i giudici del Riesame di Roma nelle motivazioni dell’ordinanza con cui lo scorso settembre hanno respinto le istanze delle difese confermando la misura cautelare
in carcere per l’ex editore, mandante reo confesso dell’attentato davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci. Con la decisione i giudici avevano anche confermato l’aggravante del metodo mafioso.
Il Tribunale della Libertà sottolinea la “contraddittorietà” delle dichiarazioni rese da Lavitola in merito all’organizzazione dell’attentato dinamitardo. “In un primo momento, infatti, Lavitola ha affermato di avere conferito un incarico preciso, circoscritto al suo uomo di fiducia Clesio Tavares Gomes e cioè sparare lui stesso, senza coinvolgere altri, tre o quattro colpi contro il muro dell’abitazione del Ranucci; solo il giorno dopo l’attentato, dai mezzi di informazione, aveva scoperto che il coindagato non aveva seguito le sue istruzioni ed aveva fatto di testa sua, assoldando soggetti a lui ignoti che avevano posizionato l’ordigno presso l’abitazione del Ranucci”. In seguito però Lavitola “ha sensibilmente modificato la sua versione, affermando, in un primo momento, di avere accettato il rischio che il coindagato, in virtù delle sue pregresse esperienze non solo nel campo della sicurezza, ma anche in ambito militare internazionale, potesse discostarsi dalle sue indicazioni per poi sostenere di avere conferito al Clesio Tavares una sorta di ‘mandato in bianco’ perché ‘non gli ho detto fai così o è meglio non fare l’attentato’. Al di là delle incontestabili e rilevanti differenze fra le versioni offerte” da Lavitola, sottolineano i giudici nelle 31 pagine di motivazioni, “appare del tutto inverosimile che Clesio Tavares abbia di sua iniziativa modificato nel senso indicato le modalità esecutive dell’attentato senza consultare previamente il Lavitola. Ciò proprio in considerazione del rapporto che lega i due indagati, più volte ribadito dallo stesso Lavitola, di natura quasi filiale, di estrema fiducia reciproca; fiducia che non si comprende per quale ragione il coindagato avrebbe dovuto tradire, assumendosi le conseguenti gravi responsabilità ed anche i correlativi oneri economici”.
Fra le bugie dette da Lavitola, per i giudici del Riesame c’è anche il sopralluogo effettuato da Lavitola e da Clesio Tavares davanti l’abitazione di Ranucci il 15 settembre 2025. “Sopralluogo negato da Lavitola sia in sede di prime dichiarazioni spontanee che di interrogatorio. Dall’analisi del traffico telefonico degli indagati” però è emerso che quel pomeriggio “Lavitola e Clesio Tavares si recavano in zona Torvajanica, dove si trova l’abitazione del Ranucci per poi immediatamente fare rientro a Roma”. Per i giudici inoltre resta confermata l’aggravante del metodo mafioso, in particolare per le “allarmanti modalità dell’azione (…) già di per sé evocative della forza intimidatrice del metodo mafioso e così infatti sono state percepite, nell’immediatezza, dalla persona offesa, che, in sede di denuncia e poi di sit, riferiva di essere stato oggetto nel corso degli ultimi anni di ripetute minacсе е avvertimenti connessi alla sua attività giornalistica e d’inchiesta anche in ambito di criminalità organizzata, motivo per cui gli era stata assegnata sin dall’agosto 2021 una misura di tutela personale”. I giudici evidenziano le “gravi modalità dell’azione, indicative di una personalità spregiudicata, con una propensione delinquere non comune, tenuto conto che il Lavitola incaricava il coindagato individuare esecutori materiali che, per pochi soldi, si prestavano a compiere il fatto in esame che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi considerato che le autovetture della persona offesa erano a gas”. Per il Tribunale della Libertà infine sussiste anche il pericolo di fuga dato che Lavitola, come emerso dalle intercettazioni, “a partire dal 1 luglio 2026, subito dopo l’esecuzione della misura nei confronti dei quattro esecutori materiali, era in procinto di partire per l’Africa”. Per i difensori di Lavitola, gli avvocati Sergio e Arturo Cola, “le motivazioni del Riesame non convincono, in particolare sull’aggravante” e annunciano ricorso in Cassazione.
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