Consulta accoglie ricorso del Veneto contro un articolo della legge nazionale di bilancio. È stop a “federalismo clientelare”

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Stop al “federalismo clientelare“, questo è il senso della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2018, con la quale è stato accolto il ricorso della Regione Veneto, difesa dagli avv. ti Luca Antonini e Ezio Zanon, avverso l’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 

Tale disposizione istituiva un fondo pluriennale, dotato di una trentina di miliardi, destinato al finanziamento delle infrastrutture: il meccanismo di utilizzo di tale fondo, nonostante fosse relativo a numerose competenze regionali sia concorrenti che esclusive, estrometteva del tutto le Regioni. 

In questo modo il Governo centrale avrebbe gestito la programmazione e la realizzazione delle opere decidendo unilateralmente, senza nessun raccordo con la spesa e la programmazione regionale (con un serio rischio di inefficienza nell’utilizzo delle risorse: non è un caso che i programmi di investimenti del suddetto fondo siano per la maggior parte ancora incompiuti).

Soprattutto, il Governo centrale rimaneva completamente libero di decidere quali Regioni favorire nella realizzazione delle opere pubbliche, secondo una discrezionalità politica destinata a rimanere oscura per la generalità delle Regioni. Non le effettive esigenze dei territori e del Paese, ma logiche di tipo clientelare avrebbero potuto quindi determinare le scelte di allocazione delle risorse.

Questa è stata la linea centrale del ricorso della Regione Veneto, che è stata condivisa dalla Corte Costituzionale che ha richiesto la previsione di una Intesa con le Regioni: “l’impugnato comma 140, che disciplina finanziamenti gestiti unilateralmente dallo Stato, è illegittimo nella parte in cui non richiede un’intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione”.