Fondi Covid ai Comuni, al Veneto l’8,9 %: terzo dopo Lombardia e Lazio

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Aula già vuota di parlamentari e membri del governo
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Il Decreto-legge n. 34/2020 ha previsto l’istituzione di un Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall’emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali. A seguito del perdurare della pandemia il d.l. n. 104/2020 ha integrato le risorse del Fondo per 1.670 milioni di euro di cui 1.220 milioni in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
Il Fondo per le funzioni fondamentali ha distribuito nel 2020 2.239 milioni di euro (il 53,1 % del totale) al Nord, 896 milioni (il 21,2% del totale) al Centro e 1.085 (il 25,7% del totale) al Sud. Al Veneto 376.967.744,60 milioni, pari all’8,93%, terza regione dopo Lombardia e Lazio.

Ai fini della verifica della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l’art. 39 del d.l. n. 104/2020 ha disposto l’obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, per via telematica utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza COVID-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell’ente.
Questo termine è stato rinviato al 31 maggio 2021 dall’art. 1, comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Il modello definitivo di certificazione e le modalità di invio da parte degli enti locali beneficiari delle risorse di cui all’art. 39, comma 1, del d.l. n. 104/2020 e di cui all’art. 106 del d.l. n. 34/2020 della certificazione della perdita di gettito è stato approvato dalla Conferenza unificata nella seduta straordinaria del 25 marzo 2021 e adottato con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini della certificazione gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando l’applicativo web la certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (prospetto “CERTIF-COVID-19”); le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all’emergenza (prospetto “COVID-19”).