
Torna nel territorio comunale di Vicenza il livello verde di allerta Pm10, a partire da domani, martedì 18 novembre, come comunicato dal bollettino emesso questa mattina da Arpav, secondo quanto previsto nell’Accordo di Bacino Padano sull’inquinamento.
Divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), dalle 8.30 alle 18.30, per: veicoli privati M (M1, M2, M3): benzina, tutti i veicoli a GPL Metano, GPL/benzina Gpl/gasolio metano/benzina e metano/gasolio 0, 1 più diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; veicoli commerciali N (N1, N2, N3): benzina, tutti i veicoli a GPL. Metano, GPL/benzina Gpl/gasolio metano/benzina e metano/gasolio Euro 0, 1 più diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4; ciclomotori e motoveicoli (daL1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE più Euro 0.
Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi).
In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 3 stelle.
È vietato bruciare ramaglie all’aperto su tutto il territorio comunale.
Sono previste variazioni per le combustioni all’aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d’artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall’ente comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n° 69.
Restano sempre consentiti i fuochi d’artificio quali petardini da ballo, candele magiche, girelle al suolo, fontane, bengala a fiamma, e altri petardi classificati come F1.
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali, come negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali.
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