Le linee guida per l’attuazione entro il 30 marzo del regolamento del Fondo di ristoro per le vittime di reati finanziari e bancari

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Pubblichiamo di seguito le linee guida per l’attuazione del regolamento di cui alla legge del 27 dicembre 2017 n. 205 commi 1106-1109 – Fondo di ristoro Finanziario che l’Associazione Ezzelino III da Onara Giustizia Risparmiatori ha presentato venerdì 16 marzo alla sua audizione presso la Commissione speciale d’inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario Veneto (Banca Popolare di Vicenza Veneto Banca), davanti al presidente Giovanna Negro, al vicepresidente Antonio Guadagnini, al segreterio Sergio Berlato e a tutti i Consiglieri Regionali della commissione.


Con legge 27/12/2017 n. 205 commi 1106-1109 Fondo di ristoro Finanziario pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 01/01/2018, è stato istituito, infatti, ha ricordato Patrizio Miatello, il fondo di ristoro finanziario le cui norme attuative dovranno essere scritte entro il 30/03/2018.

Assieme alle maggiori associazioni sono state, quindi, elaborate delle linee guida consegnate a tutti i candidati premier delle elezioni del 04/03/2018, per cui ora diventa fondamentale che tali norme di attuazione vengano condivise e supportate in modo da semplificare l’accesso al fondo ai risparmiatori traditi senza paletti, complicazioni e limiti di esborso in quanto alimentati dai conti dormienti miliardari come previsto dalla legge 266/2005. 

Qui di seguito le linee guida per l’attuazione del regolamento di cui alla legge del 27 dicembre 2017 n. 302 commi 1106-1109 – Fondo di ristoro Finanziario
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della summenzionata legge, deve essere emanato, su proposta del Ministero dell’Economia e della Finanze, il decreto
che stabilisce i requisiti, le modalità e le condizioni per l’attuazione di quanto disposto dai commi dal 1106 al 1109.
Si concorda innanzitutto sul fatto che, come previsto dal comma 1106, l’Ente istruttore, gestore ed erogatore sia stato individuato nell’A.N.A.C..
Al fine di preservare gli sforzi profusi ed il senso stesso dei commi qui in analisi, si ritiene che la massima attenzione debba essere profusa per evitare, in modo assoluto, che il ricorso arbitrale A.N.A.C. diventi, nella pratica, un equivalente di percorso giudiziario.
L’innesco di un lungo, complicato, dispendioso contenzioso tra i risparmiatori e l’Ente stesso, si tradurrebbe, oltre che in maggiori costi per tutti, Stato compreso, anche e soprattutto nell’aumento del già notevole malcontento di migliaia di cittadini che si sentirebbero ulteriormente traditi dal fatto che è stata fatta una legge per risarcirli dalle truffe subite, ma che tale legge crea, nella concretezza, delle storture burocratiche tali da renderla di fatto impraticabile.
Per tali sintetici motivi, al fine della prova della violazione degli obblighi in materia di intermediazione finanziaria, si propone che l’A.N.A.C. provveda:
ad acquisire d’ufficio gli atti del procedimento n. 60908/14 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
ad acquisire d’ufficio gli atti del procedimento n. 1628/15 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
ad acquisire dal risparmiatore, preferibilmente con le modalità telematiche oggi idonee ad assicurare l’integrità di quanto inviato, l’estratto conto deposito titoli con
l’indicazione dei titoli posseduti.

Impegno per incrementare il fondo in base alle richieste di accesso dei soci risparmiatori traditi, senza alcun limite di data di possesso delle quote azionarie, senza legare il risarcimento a nessun limite di reddito o vincolo, e come previsto dalla legge anche i soci risparmiatori che hanno aderito alla transazione delle 2 ex Banche Venete Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza avranno diritto del rimborso e accesso al fondo per la differenza non transata o già percepita.
Gli atti dei predetti procedimenti giudiziari in corso, risultano pienamente idonei a dimostrare le violazioni degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti in materia di intermediazione finanziaria; l’estratto conto deposito titoli cristallizza graniticamente il danno patito da ogni risparmiatore.
Va fatto salvo il diritto del risparmiatore di produrre qualunque ulteriore documento a riprova del suo diritto ad accedere all’erogazione del Fondo.
Auspichiamo il coinvolgimento delle scriventi associazioni per ogni ed ulteriore aspetto.
Distinti saluti

I presidenti delle associazioni: Associazione Ezzelino III da Onara Adusbef, Casa del Consumatore Codacons, Unione Nazionale Consumatori Consumatori Attivi
Assoutenti

18 Febbraio 2018

Patrizio Miatello ass.ne Ezzelino III da Onara