Studente plusdotato non ammesso, il Tar Veneto respinge il ricorso: il nodo della valutazione

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studente plusdotato

La sentenza conferma la decisione del consiglio di classe. Il CNDDU distingue la legittimità dell’atto dalla riflessione educativa sul caso.

Il Tar Veneto ha respinto il ricorso della famiglia di uno studente plusdotato non ammesso alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. La sentenza 1939/2026, pubblicata il 9 ottobre, ritiene adeguatamente documentata la valutazione del consiglio di classe, basata su insufficienze in più discipline e su una frequenza discontinua. Le decisioni della giustizia amministrativa sono consultabili attraverso il portale della Giustizia amministrativa.

La famiglia aveva contestato anche la mancata predisposizione di un Piano didattico personalizzato, richiamando una valutazione sanitaria che attestava elevate capacità cognitive. Il giudice ha però riconosciuto la legittimità della deliberazione scolastica.

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina Diritti umani invita a separare il piano giuridico da quello pedagogico. L’alto potenziale non determina automaticamente il successo scolastico: motivazione, continuità, metodo di studio e capacità di organizzare il lavoro incidono sull’apprendimento. La questione si collega al dibattito sulla valutazione del benessere e della partecipazione degli studenti.

Studente plusdotato, rigore e personalizzazione nella valutazione

Il CNDDU ricorda che la nota ministeriale 562 del 2019 consente di considerare gli alunni ad alto potenziale nell’ambito dei bisogni educativi speciali, senza imporre automaticamente un Piano didattico personalizzato. Spetta ai docenti individuare le strategie appropriate sulla base delle esigenze osservate.

Il decreto legislativo 62 del 2017 attribuisce alla valutazione una funzione formativa ed educativa e permette la non ammissione quando gli apprendimenti non risultano adeguatamente acquisiti. La decisione deve essere motivata con elementi documentati e non può ridursi a un calcolo aritmetico dei voti.

Per il Coordinamento, la personalizzazione non significa abbassare gli obiettivi. Significa invece sostenere lo studente nell’acquisizione delle competenze, intervenendo su metodo, motivazione e continuità. Anche la frequenza irregolare va letta nel percorso individuale e affrontata attraverso un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia.

La ripetizione dell’anno, da sola, non assicura il recupero. Nel caso dello studente plusdotato, il nuovo percorso dovrebbe offrire interventi mirati e opportunità diverse, evitando di riproporre le stesse condizioni. Il rigore della valutazione e il riconoscimento delle potenzialità non sono quindi principi opposti, ma responsabilità che la scuola deve tenere insieme.