Fir: il Governo riaccende le speranze dei risparmiatori

1794
Fir, Fondo Indennizzo Risparmiatori, il portale Consap manovra 2023
Fondo Indennizzo Risparmiatori, il portale Consap

Tutto si può dire delle vicende legate al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), destinato  a ristorare gli azzerati delle banche in Liquidazione Coatta Amministrativa, fuorché manchi la suspense: è di queste ore la notizia che il Governo sarebbe riuscito a trovare i fondi per  completare il lavoro della Consap e chiudere così la partita, ma facciamo un passo indietro per capire cos’è successo.

L’ultima tornata legislativa aveva spostato in avanti il termine finale dei lavori della Commissione Tecnica (leggi qui).

Dice l’Art 3 comma 7 del Decreto-legge 29.12.2022 n. 198 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2022: “All’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 175.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34 -ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

In pratica un differimento della data finale di ultimazione lavori della Commissione, nulla di più, ma sufficiente a riaccendere le speranze di coloro che si erano visti respingere le domande e di quanti aspiravano all’incremento in termini percentuali di quanto già ottenuto.

Sulla proroga si innestano però da subito ansie e timori dei risparmiatori e dei loro rappresentanti, al punto di soprassedere a vecchie e inutili divisioni e creare una sorta di tavolo permanente di confronto dal quale emergono fondamentalmente due istanze, l’incremento della quota già percepita e la sanatoria dei bocciati.

Ma sorge un dubbio, la parte conclusiva della norma destina i denari necessari a pagare i componenti della Commissione Tecnica traendoli non dal capitolo di spesa del FIR ma da un “Fondo di parte corrente“.

Inevitabilmente sorge il quesito, che fine hanno fatto i fondi del FIR? Non dimentichiamo che la 145/2018 stabilisce al C. 503 che : “( omissis ) Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi“.

La disciplina dei residui  è la seguente: “I residui passivi sono l’espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora pagate e, pertanto, rappresentano debiti dell’azienda statale nei confronti di terzi. Peraltro i residui passivi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti giuridicamente sorti nei confronti dei terzi: è il caso dei residui di stanziamento“.

I residui di stanziamento corrispondono a spese previste in bilancio per le quali non si è ancora avuto l’impegno. Si tratta, quindi, di spese già stanziate ma per le quali non è stata ancora delineata la figura del creditore. Attualmente, la formazione di questo tipo di residui è prevista solo per i capitoli di spesa in conto capitale e per alcune particolari tipologie di spese correnti oggetto di norme specifiche. In particolare l’art. 36 del regio decreto 2440/1923 (e successive modificazioni e integrazioni), il quale disciplina l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, stabilisce che i residui per spese in conto capitale non ancora impegnate – c.d. residui di lettera f)possono essere mantenuti in bilancio non oltre l’esercizio successivo a quello di stanziamento, a meno che non siano iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente; in tal caso il tempo di iscrizione dei residui, è protratto di un anno. I residui di stanziamento diventano economie alla chiusura dell’esercizio successivo al loro stanziamento qualora non vengano impegnati. Stessa disciplina si applica ai residui di stanziamento di parte corrente per i casi previsti dalla normativa vigente. (Tratto dal sito Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell Economia e delle Finanze – La gestione dei residui ).

Ad alimentare la tensione giunge la notizia della pronuncia del Consiglio di Stato che chiude la porta in faccia a quanti speravano di poter riformulare la domanda respinta agganciando il “binario giusto“, per così dire. 

La sentenza stabilisce che se la Commissione Tecnica con la delibera del 6 agosto 2020 non poteva consentire il passaggio da una procedura all’altra, perché il provvedimento cozza contro il dettato normativo della legge 145/2018 e del suo D.M applicativo del 10 maggio 2019, peraltro, quella delibera riguardava solo il caso di un soggetto con problemi di reddito e non di patrimonio come invece nel caso affrontato dal Consiglio di Stato. (Vicenza Più del 20 Gennaio 2023).

Un’autentica doccia fredda che lascia molti senza parole, il Knockout a questo punto pare doppio, da una lato non si capisce bene se i soldi ci siano oppure no, dall’altro le speranze di quanti avendo sbagliato per questioni di reddito o patrimonio la modalità di porre la domanda al FIR sembravano dissolversi.

Il tavolo delle associazioni a questo punto decide di muoversi, è urgente un chiarimento con la politica, senza attendere ancora una convocazione formale del MEF, pur sempre auspicata, si decide così di chiedere lumi ai parlamentari.

Il primo Febbraio si moltiplicano gli incontri, all’esito dei quali la notizia di un emendamento al decreto Milleproroghe in esame alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato fa tirare un sospiro di sollievo: ”Per i costi sostenuti da Consap in relazione alla Segreteria tecnica della Commissione nominata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 luglio 2019 è autorizzata la spesa fino all’importo massimo di 750.000 euro per l’anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale del Disciplinare stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 750.000 euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo, del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

L’emendamento è di fonte governativa, la relazione tecnica spiega meglio l’utilizzo di queste risorse che provengono da “Fondi di parte corrente” per la gestione dei contenziosi proposti avverso le determinazioni del FIR e per il completamento delle attività del fondo, si prevede di prorogare nell’anno 2023 il Disciplinare del 2 ottobre 2019, concernente le attività di gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa a supporto della Commissione tecnica competente prevista dall’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per l’attività di Segreteria tecnica  a supporto della Commissione è previsto uno stanziamento per l’importo massimo pari a 750.000 euro (capitolo 1598).

Ora si attende il  vaglio sull’ammissibilità della proposta da parte delle Commissioni, ma tanto è bastato a stemperare le tensioni di molti risparmiatori che attendono dal lontano 2017 una risposta dallo stato e dalle sue istituzioni.