Fondo Indennizzo Risparmiatori: ecco gli emendamenti M5S di Bottici, Fenu, Matrisciano e Puglia. Avv. Ezio Conte: “da approvare”

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Fondo Indennizzo Risparmiatori: il parere dell'avv. Ezio Conte
Fondo Indennizzo Risparmiatori: il parere dell'avv. Ezio Conte

Il 19 novembre scorso titolando “Fondo Indennizzo Risparmiatori: in arrivo proroga della scadenza al 18 aprile 2019. L’avv. Cavallari spiega perché e cosa rislverà” e pubblicando dopo il commento del deputato vicentino Pierantonio Zanettin (“Proroga scadenza del Fir, Zanettin concorda con Cavallari purché si trovi il modo per non far slittare ancora i pagamenti“), l’unico che aveva prontamente risposto alla nostra richiesta di intervento, avevano dato conto della necessità di almeno una proroga dei termini di presentazione delle richieste di indennizzo dal 18 febbraio al 18 aprile 2019 a causa dei problemi causati dall’andata regime tardiva del portale Consap e dell’esistenza di problemi di produzione di  documentazione tuttora in parte irrisolti.

Questa necessità è stata ora recepita da un doppio emendamento alla legge istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori, il primo (clicca qui) a firma di Laura Bottici, Emiliano Fenu, Susy Matrisciano e Sergio Puglia, tutti del M5S e il secondo (clicca qui) a firma Bottici, Fenu e Puglia

Abbiamo interpellato l’avv. Ezio Conte, che è uno dei legali che oltre fin suoi clienti tutela anche vari associati a Codacons Veneto, per interpretare e commentare i due emendamenti alla legge sul Fondo Indennizzo Risparmiatori.

L’emendamento Bottici, Fenu, Matrisciano e Puglia all’art. 10, comma 1, quarto periodo del D. MEF 10.05.2019 prevede che le parole centottanta giorni siano sostituite con le seguenti duecentoquaranta giorni”. Cosa comporta questo emendamento, avv. Conte?

  • Se accolto comporterebbe la proroga di 60 giorni del termine entro cui inviare la domanda di indennizzo al FIR. Se faccio bene i conti, la scadenza verrebbe quindi procrastinata dal 18.02.2020 al 18.04.2020.
  • Lo stesso decreto, all’art. 4, comma 7, assegna alla banca un termine di 30 giorni per consegnare ai risparmiatori la documentazione necessaria.
  • Per la mia esperienza, questo termine non è stato quasi mai rispettato da Intesa SanPaolo s.p.a.

La prima richiesta di documenti, infatti, che ho presentato risale al 27.08.2019 e non è ancora stata riscontrata così come moltissime altre presentate successivamente.

  • Inoltre la documentazione consegnata in prima battuta è molto meno di quella richiesta e non consente di documentare in modo adeguato le violazioni massive per cui, in tali casi, sarà necessario presentare una nuova richiesta con conseguente perdita di tempo.
  • La proposta di proroga della scadenza vorrebbe rimediare al ritardo con cui la banca sta riscontrando le richieste, accordando ai risparmiatori più tempo per acquisire la documentazione necessaria ed evitando così che possano ricevere un pregiudizio per colpa del ritardo della banca.

La soluzione a mio avviso, non risolve il problema. Non sono convinto che 60 giorni basteranno a districare la matassa soprattutto per quanto riguarda la posizione di quei risparmiatori che non hanno diritto all’indennizzo diretto e si trovano nella scomoda situazione di dover documentare le c.d. “violazioni massive” ad oggi non tipizzate. Non è un problema di tempo, ma di metodo.

Il rischio è che venga ritardato ulteriormente il pagamento degli indennizzi; se ciò avvenisse sarebbe gravissimo perché è già passato troppo tempo, i risparmiatori sono sfiniti dai continui rinvii e più di qualcuno, purtroppo, nell’attesa e venuto a mancare…

Sarebbe stato preferibile intervenire nella direzione di semplificare ulteriormente la procedura (qualche miglioramento c’è stato ma non abbastanza!).

  • Non mi sento di scaricare su Intesa Sanpaolo s.p.a. tutte le responsabilità dell’attuale caotica situazione.

Ancora oggi non è chiaro quali documenti debbano essere allegati alla domanda di indennizzo e, per evitare il rischio di essere esclusi, si è indotti a chiedere alla banca un po’ tutto, sovraccaricando il sistema.

Gran parte di questa problematica connessa all’acquisizione della documentazione dalla banca si sarebbe potuta evitare limitandosi a chiedere al risparmiatore di documentare l’attuale possesso dei titoli producendo l’ultimo portafoglio. Solo questo!

Tutte le altre informazioni e la documentazione correlata, necessarie per quantificare l’indennizzo, avrebbero potuto essere reperite in modo mirato e selettivo direttamente dagli enti pubblici coinvolti nel procedimento.

Una tale soluzione non risulterebbe più gravosa per tali enti, che comunque, anche nell’attuale impostazione sono chiamati a effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di indennizzo.

  • Ricordo, inoltre, che quando il portale del FIR è stato attivato, a fine agosto, prevedeva la possibilità di scaricare un modulo (denominato “attestazione sostitutiva di idonea documentazione ai sensi del DM 11.06.2019, art. 4, comma 1, lettera b e comma 2 lett. b”) da compilare a cura della banca, contenente tutte le informazioni necessarie sui titoli oggetto di indennizzo (ne allego un fac-simile).
  • Questa attestazione rilasciata dalla banca avrebbe reso superflua, nella maggior parte dei casi, ogni ulteriore documentazione e avrebbe agevolato notevolmente la compilazione della domanda di indennizzo contenendo tutte le informazioni a tal fine necessarie.

Tuttavia, dopo qualche giorno (non più di una settimana) il modulo è stato rimosso dal sito perché, a quanto ci è stato detto, doveva essere modificato su richiesta di Intesa Sanpaolo s.p.a.; sta di fatto che ad oggi non è ancora stato ripristinato. Mi ostino ad allegarne uno molto simile (clicca qui), ad ogni richiesta di documenti che inoltro a Intesa Sanpaolo s.p.a. ma ad oggi la banca non me ne ha restituito nemmeno uno compilato.

L‘emendamento Bottici, Fenu e Puglia tra le modifiche all’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 prevede di aggiungere al comma 496 dopo le parole inclusi oneri fiscali le parole sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni”. Ci può chiarire e commentare, avv. Ezio Conte, anche questo passaggio dell’emendamento?

La proposta di modifica della legge istitutiva del Fondo Indennizzo Risparmiatori verrebbe a colmare una lacuna.

Il comma 496 (come modificato dal DL 30.04.2019) stabilisce che l’indennizzo vada calcolato sul “costo di acquisto inclusi oneri fiscali”:

L’attuale previsione normativa non comprende nella base di calcolo dell’indennizzo quanto pagato per l’affrancamento (ed infatti viene chiesto di allegare il portafoglio titoli precedente all’affrancamento).

In altri termini, ad oggi, il 30% di indennizzo viene calcolato sul prezzo e bolli vari pagati al momento dell’acquisto, ma non anche su quanto pagato successivamente per il cosiddetto affrancamento delle azioni.

Secondo la nuova formulazione (se verrà recepita come è auspicabile) ai fini del calcolo dell’indennizzo si dovrà tenere conto anche di quanto speso per l’affrancamento.

Nel caso in cui i titoli siano stati oggetto di successione dovrebbe considerarsi ai fini della base di calcolo dell’indennizzo anche l’eventuale relativa imposta pagata.