La Brexit spinge l’Ue a nuove norme antiriciclaggio e antiterrorismo

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L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europa, la cosiddetta Brexit, spinge l’Europa a dotarsi di ulteriori norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Lo rende noto l’ultima newsletter dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. Sulla scia delle decisioni dell’Ecofin del 5 dicembre 2019, che aveva indicato la necessità di misure volte a rafforzare il quadro europeo antiriciclaggio, in particolare con riguardo ai temi dell’armonizzazione delle regole, della supervisione, del “Meccanismo” europeo per le FIU.
Con riferimento al coordinamento tra FIU il Consiglio fa presente che nelle caratteristiche e nella governance del Meccanismo dovranno essere valorizzati il ruolo delle FIU, l’indipendenza di queste e la sicurezza e riservatezza delle informazioni.

Su questa base, e valorizzando gli approfondimenti svolti dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione, l’Italia ha promosso una “Posizione Comune”, definita lo scorso dicembre, con proposte di dettaglio sui com- piti e le caratteristiche del Meccanismo.
Questo dovrebbe affiancare le FIU nazionali favo- rendo l’omogeneità e l’efficacia dei metodi e degli strumenti, fornire impulso alla collaborazione tra le FIU nelle varie forme in cui questa può svolgersi, promuovere “analisi congiunte” su casi di rilievo cross-border.
Il Meccanismo dovrebbe promuovere procedure per l’individuazione di casi cross-border rilevanti.

Per sviluppare le analisi e le proposte elaborate nei Rapporti pubblicati il 24 luglio 2019 (Cfr. Newslet- ter della UIF n. 6-2019, Novità antiriciclaggio nell’Unione Europea e la collaborazione delle FIU con altre autorità), il 7 maggio 2020 la Commis- sione Europea ha adottato un Piano d’Azione su una politica organica nella prevenzione e con- trasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le aree di intervento individuate nel Piano si artico- lano su 6 pilastri: più efficace recepimento delle re- gole europee a livello nazionale; maggiore armonizzazione normativa, da perseguire anche con l’adozione di un regolamento, direttamente applicabile; assetto di supervisione europeo basato sull’istitu- zione di un organismo sovranazionale; rafforza- mento delle attività e della collaborazione delle FIU con l’istituzione di un “Meccanismo” europeo di supporto e coordinamento; più incisivi presidi penali; consolidamento del ruolo dell’Unione europea nelle politiche globali del GAFI e nell’interlocuzione con i paesi terzi.

I risultati della consultazione pubblica sul Piano, conclusasi il 26 agosto, informeranno le proposte di nuove regole europee che la Commissione presen- terà entro il primo quadrimestre del 2021. I contenuti del Piano sono stati illustrati dal Diret- tore della UIF in audizione innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Depu- tati del 13 ottobre 2020.

Con apposite linee-guida, il Meccanismo dovrà favorire la convergenza su una comune no- zione di “sospetto” ai fini delle segnalazioni, su un coerente approccio all’“analisi” quale funzione ca- ratteristica delle FIU, sulle modalità e i contenuti de- gli scambi di informazioni, specie su operazioni cross-border.

Nel futuro framework, le funzioni core, relative alla ricezione di segnalazioni di operazioni sospette, all’analisi finanziaria e alla disseminazione a sup- porto delle indagini, dovranno necessariamente ri- manere radicate nelle FIU di ciascuno Stato per conservare i collegamenti con i segnalanti e le autorità competenti.

Il Trade Agreement non contiene specifici riferi- menti ai presìdi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da mantenere o introdurre a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. Viene indicata la necessità che le parti si scambino informazioni “pertinenti”, ove oppor- tuno, conformemente ai rispettivi quadri legali (Ti- tolo X, art. 128); è inoltre richiamato il dovere, per il Regno Unito, di assicurare la trasparenza della tito- larità effettiva di enti e società, con un generale rin- vio agli standard del GAFI e alle corrispondenti di- sposizioni europee (Titolo X, artt. 128 e ss.).
L’accordo di dicembre non affronta il tema della col- laborazione della FIU inglese con le FIU dell’Unione Europea. Lo spirare del periodo transitorio deter- mina il venir meno dell’obbligo reciproco di inol- trare le segnalazioni di operazioni sospette che pre- sentino caratteristiche cross-border; viene anche meno l’obbligo di recepire la Direttiva (UE) n. 2019/1153 sulla collaborazione domestica e inter- nazionale tra le FIU e gli organi investigativi (cfr. la citata Newsletter UIF n. 6-2019). Inoltre, la FIU in- glese non è più ammessa all’utilizzo della rete FIU.NET; la collaborazione operativa viene assicu- rata attraverso la rete Egmont, secondo lo stesso re- gime applicabile a tutte le FIU extra-europee. La ro- bustezza dei presìdi antiriciclaggio del Regno Unito formerà oggetto delle valutazioni per il riconosci- mento di forme di “equivalenza”. Pur restando in un perimetro di generale compatibilità con le direttive e gli altri strumenti europei in materia, il sistema antiriciclaggio britannico potrebbe subire un pro- cesso di graduale divaricazione da quello dell’Unione. A questo riguardo, è importante di in- generare forme di competizione “al ribasso” e con- seguenti arbitraggi, in un contesto che resta di forte integrazione delle economie. Sotto questo profilo occorre anche evitare incertezze e discontinuità nell’operatività e nella collaborazione tra le FIU; a questo fine, è alta l’attenzione e la disponibilità an- che sul piano dei rapporti bilaterali tra la UIF e la controparte inglese.

Il Trade Agreement non contiene specifici riferi- menti ai presìdi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da mantenere o introdurre a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. Viene indicata la necessità che le parti si scambino informazioni “pertinenti”, ove oppor- tuno, conformemente ai rispettivi quadri legali (Ti- tolo X, art. 128); è inoltre richiamato il dovere, per il Regno Unito, di assicurare la trasparenza della titolarità effettiva di enti e società, con un generale rinvio agli standard del GAFI e alle corrispondenti di- sposizioni europee (Titolo X, artt. 128 e ss.).
L’accordo di dicembre non affronta il tema della col- laborazione della FIU inglese con le FIU dell’Unione Europea. Lo spirare del periodo transitorio deter- mina il venir meno dell’obbligo reciproco di inol- trare le segnalazioni di operazioni sospette che pre- sentino caratteristiche cross-border; viene anche meno l’obbligo di recepire la Direttiva (UE) n. 2019/1153 sulla collaborazione domestica e internazionale tra le FIU e gli organi investigativi (cfr. la citata Newsletter UIF n. 6-2019). Inoltre, la FIU inglese non è più ammessa all’utilizzo della rete FIU.NET; la collaborazione operativa viene assicu- rata attraverso la rete Egmont, secondo lo stesso re- gime applicabile a tutte le FIU extra-europee. La robustezza dei presìdi antiriciclaggio del Regno Unito formerà oggetto delle valutazioni per il riconoscimento di forme di “equivalenza”. Pur restando in un perimetro di generale compatibilità con le direttive e gli altri strumenti europei in materia, il sistema antiriciclaggio britannico potrebbe subire un processo di graduale divaricazione da quello dell’Unione. A questo riguardo, è importante di in- generare forme di competizione “al ribasso” e con- seguenti arbitraggi, in un contesto che resta di forte integrazione delle economie. Sotto questo profilo occorre anche evitare incertezze e discontinuità nell’operatività e nella collaborazione tra le FIU; a questo fine, è alta l’attenzione e la disponibilità anche sul piano dei rapporti bilaterali tra la UIF e la controparte inglese.