Regole di cittadinanza vicentina nel XIII° secolo

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Gli Statuti Comunali di Vicenza, prevedevano la certezza della vicentinità e residenza. Per es­sere considerati Vicentini lo Statuto prevedeva: Omnes personae quae veniunt ad habitandum cum massaritiis et familia, et habitaverint per decem annos continuos in Civitate Vicetiae, vel burgis ac burgo Pusterlae faciendo se aestimari in aestimo Comunis Vicetiae, et pro dicto ae­stimo, sustinendo universa onera et factiones cumcomuni Vicetiae, pro civibus et cives sint.
Tradotto. “Tutte le persone che vengono ad abi­tare con le massarizie e la famiglia e abiteranno per dieci anni continui nella città di Vicenza o nei borghi e in borgo Pusterla, facendosi stimare nell’estimo del Comune di Vicenza e sostenendo, a favore di detto estimo, tutti gli oneri e gli ordi­ni (associazioni, fazioni) a favore del comune di Vicenza, siano ammessi come cittadini e cittadini siano”.
Nessun straniero sarà ritenuto come cittadino di Vicenza e non sia cittadino se non starà e abiterà per dieci anni continui nella città di Vicenza o nei sobborghi o nelle campagne della predetta città sostenendo gli oneri e gli ordini del Comune di Vicenza.
Sucessivamente sempre negli Statuti cittadini, non era concesso fare politica cioè amministrare la città a chi non svolgeva un lavoro riconosciuto.

Luciano Parolin

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