Scarcerazione di detenuti per delitti di mafia, avv. prof. Bettiol: pena è proporzionata reazione al delitto, non vendetta contro il reo

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Coronavirus e carceri affollate
Carceri affollate

Ai sensi dell’art. 146 del Codice Penale è obbligatorio il differimento della pena quando la persona sia affetta da malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. Ai sensi dell’art. 47 ter dell’Ordinamento Penitenziario quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale il Tribunale di Sorveglianza può disporre l’applicazione della misura della detenzione domiciliare anche in relazione a pena detentiva superiore ai quattro anni.

Avv. Prof. Rodolfo Bettiol
Avv. Prof. Rodolfo Bettiol

In via provvisoria nei casi in cui vi sia prova di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione la detenzione domiciliare può essere disposta dal magistrato di Sorveglianza. La detenzione domiciliare è una misura alternativa alla detenzione e può essere espiata nella abitazione del condannato o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza.

Nella sostanza la legislazione penale riconosce la prevalenza del diritto alla salute, rispetto al diritto punitivo dello Stato quando ricorrono particolari condizioni che rendono incompatibile il carcere col rispetto della salute del detenuto.

Si tratta di normativa di ispirazione umanitaria diretta ad evitare situazioni che finirebbero per trasformare il carcere da luogo di rieducazione secondo i principi costituzionali in strumento di crudeltà.

Ricorrendo le condizioni di differimento della pena con l’eventuale applicazione della detenzione domiciliare è prevista per tutti i detenuti quali che siano i reati per i quali sono stati condannati.

La salute e la dignità dell’uomo vanno riconosciuti in ogni caso.

Va rilevato come il differimento della pena e la possibile disposizione della detenzione domiciliare sono disposti dopo un rigoroso esame da parte della magistratura di Sorveglianza.

Spesso si ricorre ad una perizia medica. Non si tratta di provvedimenti adottati con facilità.

Molto rumore ha sollevato i recenti caso di detenuti condannati per delitti di mafia dei quali è stata disposta la scarcerazione.

Chiaramente il riferimento alla mafia crea una attenzione particolare per il pubblico che si viene a chiedere come possa un mafioso essere scarcerato. In realtà il mafioso ha diritto alla salute e alla dignità come ogni altro detenuto. La pena va in ogni caso intesa come proporzionata reazione dell’ordinamento al delitto, non come crudele vendetta nei confronti del reo.

Fatte queste premesse va valutata le decisioni dei magistrati di Sorveglianza di applicare la normativa suindicata. Le stesse hanno provocato grande scalpore, tanto che si è inteso procedere ad una inchiesta, ed addirittura si è emesso un decreto legge che prevede per i provvedimenti in questione il parere obbligatorio del Pubblico Ministero, della Polizia Distrettuale Antimafia ed addirittura nei casi di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario del Procuratore Generale Antimafia.

Si temono invero ulteriori scarcerazioni di detenuti per i reati di mafia.

Tanto appare ingiustificato con riferimento ai casi che hanno suscitato scalpore.

In un caso, invero, il primo, il detenuto prossimo ormai alla scarcerazione era affetto da una gravissima forma tumorale. Analoga situazione ricorreva per un altro detenuto scarcerato affetto da cancro alla vescica. Inutilmente il Magistrato di Sorveglianza aveva assunto informazioni sulla possibilità di cure nell’ambito carcerario.

Da quello di cui si ha notizia pertanto i magistrati non hanno fatto altro se non applicare la legge. Ad evitare scarcerazioni si dovrebbe provvedere ad un idoneo servizio ospedaliero carcerario.

Stiamo in realtà vivendo un periodo, definito di populismo giudiziario.

La pena ora non viene più intesa come razionale e proporzionale reazione al delitto, ma come vendetta nei confronti del reo.

Da parte di molti si sta tornando indietro rispetto agli sviluppi della cultura illuministica fondata su criteri razionali del diritto penale.

Si torna praticamente a concessioni medioevali della stessa; si perde il senso dell’umanizzazione delle pene.

Si tratta all’evidenza di un regresso culturale, regresso purtroppo che è dato riscontrare non solo nell’ambito del diritto penale.

Tanto preoccupa perché come è stato efficacemente detto il sonno della ragione genera i mostri.