5G, i sindaci non lo possono vietare: lo stabilisce il decreto Semplificazioni

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Il decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020 relativo a “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che i sindaci non possono vietare l’installazione di reti 5G sul proprio Comune.

“La decisione del Governo, attraverso il decreto Semplificazione, vieta ai sindaci di intervenire con un’ordinanza a tutela della salute pubblica per quanto riguarda il tema dell’esposizione ai campi elettromagnetici – ha detto oggi il sindaco commentando la nuova norma -. Viene resa così inefficace l’ordinanza che ho firmato nel maggio scorso, come le tante altre ordinanze emesse dai sindaci di tutta Italia, che stabiliva la sospensione della sperimentazione o attivazione di impianti 5G in attesa di capire se tali dispositivi possano danneggiare la salute. In questo modo, pertanto, il Governo esautora i sindaci che rappresentano la massima autorità sanitaria locale e che quindi hanno la responsabilità della salute dei cittadini. Mi confronterò con gli altri sindaci per capire se è il caso di annullare l’ordinanza che comunque diviene inefficace. Allo stesso modo cercheremo di capire come comportarci con le compagnie telefoniche che hanno avviato un ricorso nei confronti dei Comuni proprio su questo tema”.

“Ricordo che l’ordinanza aveva solo la funzione di comprendere da Arpav e Ulss se la nuova tecnologia del 5G potesse arrecare danni alla salute pubblica – prosegue il sindaco -, tenuto conto che l’amministrazione intende favorire lo sviluppo di nuove tecnologie.
In attesa comunque di conoscere i risultati delle indagini, ci attiveremo per rafforzare il nostro Piano antenne tutelando le aree pubbliche più sensibili”.

Pertanto perde di fatto efficacia l’ordinanza del 4 maggio 2020 con cui il sindaco stabiliva la “Sospensione della sperimentazione o attivazione di impianti di trasmissione radio per la telefonia mobile con tecnologia 5G, in applicazione del principio di precauzione e minimizzazione all’esposizione ai campi elettromagnetici, fintanto che non saranno fornite adeguate garanzie circa la tutela dalla salute da parte degli enti competenti”.

Il comma 6 dell’articolo 38 del decreto “Semplificazione”, che va a sostituire l’articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 afferma che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

Pertanto il Comune di Vicenza, attraverso il Piano antenne (https://www.comune.vicenza.it/impresa/pianoantenne.php), potrà intervenire in merito ai luoghi in cui potrà essere previsto il posizionamento di antenne.