Appelli processo BPVi, prof. Rodolfo Bettiol analizza ricorso Emanuele Giustini dopo quello difesa Zonin e pm contro assoluzione Pellegrini

L’appello di Emanuele Giustini avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza del 19/03/2021

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Emanuele Giustini, sulla sinsitra, mentre ascolta le arringhe difensive dell'avv. prof. Oreste Dominioni e dell'avv. Concetta Miucci
Emanuele Giustini, sulla sinsitra, mentre ascolta le arringhe difensive dell'avv. prof. Oreste Dominioni e dell'avv. Concetta Miucci

L’avv. prof. Rodolfo Bettiol, autore di “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo” (qui come e dove acquistarlo on line o fisicamente, ndr) fondamentale per conoscere gli atti e i passi successivi) prosegue col ricorso dei difensori di Emanuele Giustini (nella foto mentre ascolta l’arringa dei suoi difensori, Avv. Prof. Oreste Dominioni e Avv. Concetta Miucci, ndr), condannato in primo grado a sei anni e tre mesi (qui i nostri tre video con le arringhe difensive: 1, 2, 3, ndr), l’illustrazione degli appelli presentati e motivati dai legali dei 5 condannati (Zonin, Giustini, Piazzetta e Marin oltre alla BPVi in Lca) e dai pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori anche avverso le assoluzioni di Zigliotto e Pellegrini (qui tutti gli articoli, ndr).

Lo fa (a breve su Bankikeaks.com l'atto di appello completo, ndr) dopo dopo dopo l’articolo sull’appello di Gianni Zonin, l’ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, avverso la sua condanna a sei anni e mezzo in primo grado (giudici Deborah De Stefano, Elena Garbo e Camilla Amedoro) e quello sull'appello dei pm contro l’assoluzione di Massimiliano Pellegrini.

Gli avvocati di Emanuele Giustini Avv. Prof. Oreste Dominioni e Avv. Concetta Miucci hanno proposto un corposo atto di appello avverso la sentenza che ha affermato la responsabilità di Giustini dirigente della Banca Popolare di Vicenza in ordine a tutti i reati contestati di aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza, falso in prospetto.

In questa sede si rappresentano le linee essenziali.

L’atto di impugnazione già nelle premesse afferma l’erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della sentenza di condanna.

Vengono in primo luogo riproposte le questioni preliminari già sollevate in primo grado. Si afferma l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Roma e subordinariamente del Tribunale di Milano ove si ritenga più grave il reato di falso in prospetto.

L’appello nega la vincolatività della sentenza della Cassazione a favore dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza espressa nel corso delle indagini preliminari.

Censura il fatto che non si è tenuto conto che in realtà il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza si è realizzato il 26/04/2012 mediante missiva a firma di Sorato avente ad oggetto il rendimento ICAAP sulla determinazione del patrimonio di vigilanza della Banca al 31/12/2011, e, quindi, prima dell’ispezione in loco a Vicenza avvenuta da parte della Banca d’Italia nel maggio – ottobre 2012. Di qui la richiesta di annullamento della sentenza e l’invio ad altra Autorità Giudiziaria.

Le questioni preliminari vengono completate con la censura della ammissione delle parti civili che hanno acquistato titoli dopo i fatti di causa, che hanno concluso operazioni baciate, che hanno messo in vendita le loro azioni.

Nel merito l’atto di appello afferma l’erronea ricostruzione del ruolo di Emanuele Giustini della sua operatività in Banca Popolare di Vicenza. Dall’istruttoria dibattimentale risulta in termini univoci che le decisioni riguardanti le operazioni coordinate (finanziamento per acquisto di azioni) erano prese da Sorato e che le conseguenti direttive erano da lui impartite alle strutture della Banca.

L’atto di appello ribadisce che Giustini era convinto che le operazioni correlate venissero detratte dal patrimonio di vigilanza richiamando varie circostanze di fatto.

Lamentano gli appellanti che siano state ignorate risultanze processuali in ordine alla non consapevolezza in capo al Giustini della entità del fenomeno, e, che erroneamente siano stati ritenuti a carico di Giustini elementi di prova.

Nell’atto di appello si da poi spazio alla critica circa l’individuazione delle operazioni correlate. La BCE ed i consulenti del PM avrebbero usato criteri presuntivi propri dell’ispezione amministrativa. Diversa doveva essere la valutazione in sede penale ove non valgono criteri presuntivi ma sussiste la necessità di indizi precisi e concordanti.

Nel merito ciò che si contesta è in sintesi la mancanza di prova di una attività concorsuale di Giustini in ordine di reati contestati. In particolare neppure è configurabile una attività agevolatrice di Giustini nell’occultamento delle operazioni c.d. baciate e nella redazione delle comunicazioni che integrano i reati contestati. Con riferimento all’ostacolo alle funzioni CONSOB si denuncia, altresì, la condanna per fatti nuovi, non contestati dal Pubblico Ministero con conseguente nullità della sentenza sul punto.

L’atto d’appello conclude in via preliminare per l’annullamento della sentenza e la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Roma o alla Procura di Milano ove ritenuto più grave il reato di falso in prospetto.

In via subordinata sempre in rito l’annullamento della sentenza in relazione al capo N. 1 che in relazione ai capi I e L ha condannato Giustini per fatti non enunciati nel decreto che dispone il giudizio.

In via preliminare nel merito si chiede l’assoluzione di Emanuele Giustini da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato.

In via subordinata si chiede l’attenuazione del trattamento sanzionatorio. Sempre in via subordinata si chiede la revoca delle statuizioni civili a favore delle parti la cui legittimazione è stata contestata, e la sospensione della esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale per tutte le parti civili per la sussistenza di gravi motivi.

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