Processo d’appello BPVi, 1124 pagine di motivazioni (dal 12 su Bankileaks): primo commento (legale) su sentenza della Corte d’appello di Venezia

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Processo d'appello BPVi: sentenza con motivazioni della Corte d'Appello di Venezia
Processo d'appello BPVi: sentenza con motivazioni della Corte d'Appello di Venezia

Come è noto il 10 Ottobre 2022 la Corte d’Appello di Venezia, al termine del Processo d’appello BPVi, ha assolto Giuseppe Zigliotto e comminato nei confronti ex vertici della Banca Popolare di Vicenza, componenti del cda o della linea manageriale, le seguenti pene: 3 anni e 11 mesi a Gianni Zonin, Andrea Piazzetta e Massimiliano Pellegrini; 3 anni, 4 mesi e 15 gg a Paolo Marin; 2 anni, 7 mesi e 15 gg a Emanuele Giustini, il “ravveduto” che si è auto accusato aprendo molti veli su tutta la vicenda.

Il collegio veneziano era presieduto da Francesco Giuliano, con i giudici Alberta Beccaro e David Calabria, il pool dell’accusa era composto dal procuratore generale Alessandro Severi, da Paola Cameran col supporto dei Pm del I° grado di Vicenza Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi  (qui tutte le udienze e i fatti collaterali su ViPiu.itqui “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo”, il libro/documento sul primo grado da noi pubblicato, ndr).

Concluso il processo d’appello BPVi, lo scorso 4 gennaio 2023 la Corte Veneziana ha depositato le motivazioni della Sentenza di cui diamo, in estrema sintesi, conto ai lettori (le motivazioni saranno disponibili dal 12 gennaio in esclusiva nella sezione Premium di Bankileaks.com, dove sono presenti anche tutti i verbali del processo d’appello).

La sentenza consta di ben 1124 pagine, le prime dedicate ad un excursus riepilogativo  delle parti civili con relativa liquidazione delle spese, quindi l’analisi della sentenza di primo grado, successivamente la disamina sommaria degli appelli degli imputati condannati in primo grado e della procura di Vicenza contro le due assoluzioni, quelle di Pellegrini e Ziggiotto.

Solo dopo questa lunga, doverosa premessa il dispositivo affronta il tema della competenza territoriale, risolvendola a favore del Tribunale Berico.

Nell’affrontare i reati di aggiotaggio la Corte ha utilizzato un criterio a “cadenza annuale tale essendo la periodicità riferibile tanto alla determinazione del prezzo dell’azione quanto alla rappresentazione all’esterno dei fondamentali della banca” (Pag. 245 della sentenza).

Così facendo in definitiva la corte ha ravvisato soltanto “4 reati di aggiotaggio bancario” in luogo dei 16 individuati dal giudice di primo grado.

Questa metodologia ha comportato un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio e un diverso calcolo della prescrizione dei reati di aggiotaggio con relativa estinzione di quelli perfezionati fino al 2014.

Sul reato di ostacolo alla vigilanza la Corte ha delineato una responsabilità nei confronti di Banca d’Italia per un unico reato ex art 2638 comma 2 c.c. per i capi B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 ed M1e così pure per il “capo N1 avente ad oggetto condotte di ostacolo alla vigilanza in danno di Consob” (pag. 248-249 della sentenza).

Nulla quaestio sul reato di falso in prospetto: la corte ha sostanzialmente aderito alla sentenza di primo grado e ha precisato che “gli atti di impugnazione non ne sollecitano specificatamente il riesame” (pag. 253 della sentenza ).

Di particolare rilievo e considerazione è la posizione di Emanuele Giustini, che ha deciso di “collaborare” in appello, la cui posizione è definita “piena e tangibile” ( pag. 287 della sentenza ).

La sentenza passa poi a una compiuta disamina dei singoli atti d’appello e delle relative ragioni di impugnazione.

Spicca fra tutti l’appello Zonin: la Corte veneziana per nulla convinta della bontà delle tesi difensive dell’ex Presidente della Banca Popolare di Vicenza ha sposato in pieno la tesi secondo la quale egli era l’autentico “padrone del vapore” della banca, con ingerenze sistematiche nelle decisioni di maggior rilievo dell’istituto.

Non solo Zonin era, per i giudici d’appello, a perfetta conoscenza del fenomeno del capitale finanziato (le cosiddette “baciate”), ma fra gli elementi di prova c’è una denunzia del presidente dell’Adusbef, Lannutti, pubblicata sul social network Twitter, in data 30.10.2014.” (pag 548 della sentenza).

Ma è a pag. 596 e seguenti che la sentenza coglie di sorpresa con una lunga argomentazione sul tema della confisca. La corte, accogliendo una tesi difensiva dell’avv. Ambrosetti, ha svolto una riflessione relativa ai beni utilizzati (somme di denaro) per commettere il reato: detti beni non sono stati ritenuti nella disponibilità degli imputati bensì della Banca Popolare di Vicenza. La Corte da qui ha ritenuto manifestamente sproporzionato il trattamento sanzionatorio inflitto con la sentenza di primo grado, che, ricordiamolo era pari a 963 milioni di euro.

A venire in rilievo per la Corte di Venezia sono i principi applicati dalla Corte costituzionale con la sentenza 112/19, meglio precisati a pag. 599 delle motivazioni: “in definitiva, aggiungere alla pena detentiva prevista dalla fattispecie di reato una tanto smisurata sanzione significherebbe sfregiare il volto costituzionale di quest’ultima, che per essere effettivamente orientata alla rieducazione, secondo le coordinate imposte ex art 27 Cost., deve necessariamente caratterizzarsi per intrinseci requisiti di proporzione e ragionevolezza.”

La Corte poi conclude, a pag. 604, con la piena disapplicazione della confisca in ragione: a) “dell’idoneità del trattamento sanzionatorio principale ….( omissis )… ad esaurire adeguatamente la risposta punitiva dello stato nel rispetto della suddetta esigenza di proporzione rispetto alle singole responsabilità b) dell’assenza di profitto alcuno suscettibile di valutazione economica al quale ancorare l’individuazione di una corrispondente quantificazione dell’importo da sottoporre a confisca che sia stato tratto oltre che dalla banca…… ( omissis ) … dagli stessi imputati “.


L’articolo è a firma dell’avv. Fulvio Cavallari, che, con avv. Marilena Bertocco, ha seguito per noi gran parte delle udienze.

Entrambi sono esponenti di Adusbef Veneto e rappresentanti di parti civili ma la massima loro attenzione deontologica ai fatti rappresentati nelle udienze del processo d’appello BPVi e la loro specifica competenza legale sono le ragioni per cui abbiamo affidato a loro e non a colleghi giornalisti la cronaca e i commenti delle udienze, pur se con la mia dovuta supervisione come direttore responsabile di ViPiu.it, sempre disponibile a raccogliere e rendere note eventuali osservazioni di ogni tipo di tutte le parti interessate