FIR, avv. Fulvio Cavallari: il nuovo art 175 bis a firma M5S è veramente la soluzione al problema delle tempistiche dei rimborsi?

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Adusbef e FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): l'avv. Fulvio Cavallari interviene su VicenzaPiuTv
Adusbef e FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori): l'avv. Fulvio Cavallari interviene su VicenzaPiuTv

La commissione Bilancio, tesoro e programmazione (V commissione) ha approvato il 1° luglio l’art. Art. 175-bis. (Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo risparmiatori FIR) nel seguente testo:

  1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.?145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.?605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.?201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.?214. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
  2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.?145, dopo le parole: «nonché i loro» è inserita la seguente: «coniugi,».”

La proposta è firmata dai deputati pentastellati Nicola Grimaldi, Cosimo Adelizzi, Giuseppe Buompane, Leonardo Donno, Marialuisa Faro, Teresa Manzo, Michele Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Giorgio Lovecchio, Raphael Raduzzi, Michele Sodano, Daniela  Torto, Giorgio Trizzino.

Si tratta dell’ennesimo aggiustamento della oramai nota legge 145/2018 istitutiva del FIR che nelle più buone intenzioni sarebbe destinata a ripagare sia pure in parte, col 30%, i risparmiatori delle Popolari Venete ora in Liquidazione coatta amministrativa e di altri istituti in Lca o risolti come Etruria, Carife, Banche Marche e CariChieti, dal pregiudizio subito a seguito dei dissesti in cui sono incorsi le banche poste in liquidazione o risolte nei limiti temporali previsti dalla norma.

Quale è la ratio dell’emendamento? Accelerare i previsti controlli dell’Agenzia delle entrate o meglio postergarli a dopo l’erogazione dei rimborsi, per evitare che i risparmiatori debbano attendere i tempi dei controlli del fisco prima di vedersi ripagati di tante sofferenze.

Tuttavia leggendo attentamente la proposta sul Fir si evidenziano già delle criticità.

La prima: “La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore”.

Si tratta di una facoltà attribuita alla commissione, la quale può scegliere o decidere di fare diversamente, non di un obbligo, il che significa che a discrezione dei commissari una determinata domanda potrà oppure no avere un percorso accelerato.

Quali saranno i criteri di scelta sta alla commissione fissarli, qualora lo ritenga opportuno.

La seconda: “Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore...”

Il percorso di verifica ex post è limitato solo ed esclusivamente al requisito del patrimonio mobiliare, non al requisito reddituale, il cosiddetto secondo paletto, che tratta del limite reddituale pari od inferiore ai 35.000 per accedere alle domande con accertamento per così dire semplificato della commissione per l'erogazione del Fir, che non tengono conto delle violazioni massive.

La scelta emendativa appare poco comprensibile sotto questo punto di vista: le verifiche reddituali sconteranno quindi il normale percorso previsto, nonché le tempistiche, ricordiamolo sino a cinque anni, invise ai risparmiatori per l’inevitabile dilatarsi nel tempo dell’atteso rimborso.

La terza: “Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il beneficio dei controlli ex post non è automatico, deve scontare un complesso iter burocratico e cioè la proposta della commissione tecnica che dovrà sentire l’Agenzia delle entrate e il Garante privacy al fine di individuare quali informazioni sono riscontrabili,  come fare i controlli e le misure di sicurezza adeguate per il trattamento dei dati.

Solo alla fine di questo iter verrà emanato un provvedimento del Ministero dell’economia e finanze che recepirà, si suppone, le indicazioni degli uffici.

Quindi nel mentre il Ministero nulla potrà fare, se non attendere il disbrigo dell’iter che abbiamo visto, di fatto la palla è in mano al circuito burocratico.

Si osservi che non è indicata una data di adozione del provvedimento né una tempistica del procedimento. 

La quarta:” L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Non è stanziato personale aggiuntivo o mezzi finanziari particolari per far fronte alle domande da sottoporre a verifica.

Il tutto avviene a legislazione vigente e con i mezzi di cui è dotata l’Agenzia, che già come è noto deve compiere la normale attività di accertamento di tasse e tributi vari.

Difficile dire in sostanza se quest’emendamento vada incontro alle istanze dei risparmiatori che attendono da tantissimo tempo di essere risarciti delle loro perdite grazie al Fir.

In definitiva un mezzo passo in avanti che rischia di non accontentare nessuno se non verranno dissolti i nostri dubbi.

Avv. Fulvio Cavallari

Presidente Adusbef Veneto

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