Ristoro risparmiatori BPVi, Veneto Banca…: proposte di modifica del prof. Bettiol al testo del governo sul fondo. Miatello scrive a Bitonci e Villarosa (MEF)

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Nel testo della legge di bilancio presentata dal Governo che il Sole 24 Ore e VicenzaPiù hanno pubblicato in anteprima – scrive nella nota che vi sottopiniamo Patrizio Miatello presidente dell’associazione Ezzelino III da Onara Giustizia per i Risparmiatori, abbiamo riscontrato delle ambiguità formali da chiarire, in quanto a nostro avviso potrebbero complicare se non precludere la possibilità di accesso al fondo dei risparmiatori, oltre ai paletti del 30% e al tetto di ? 100.000 che dovrebbero essere considerati chiaramente un acconto. 

Abbiamo, quindi, ritenuto importante individuare i punti critici e proporre quanto già proposto e riproposto dal lontano luglio 2017 (dopo la Caporetto dei Risparmiatori del DL 99 del 25 giugno 2017 che di fatto ne ha cancellato tutti i diritti creando una enorme disequità) a tutti Gruppi Parlamentari, con il fine superiore di riuscire a bloccare ed evitare il rischio di una concreta apocalisse economica a seguito di questa truffa di massa del risparmio tradito.
Resta inoltre da chiarire la tutela dei risparmiatori traditi obbligazionisti e di chi ha acquistato nel terziario non direttamente dalla banca.
Fiduciosi che le nostre proposte possano trovare un riscontro positivo nel prossimo incontro con il Governo al MEF del prossimo 8 novembre 2018.

Patrizio Miatello presidente dell’associazione Ezzelino III da Onara Giustizia per i Risparmiatori

 

P.s. Ecco testo missiva inviata sabato 3 novembre da Miatello a Massimo Bitonci e Alessio Villarosa, sottosegretari Mef 

Illustre Sottosegretario On. Massimo Bitonci

Illustre Sottosegretario On. Alessio Villarosa

Fondo di ristoro risparmiatori
Proposte 
di modifica al testo presentato dal governo in relazione al fondo di ristoro risparmiatori 

Pur apprezzando i notevoli passi in avanti fatti relativamente alla dotazione del fondo (? 1,5 miliardi dai conti dormienti) e alla platea dei risparmiatori pensiamo sia necessario un intervento di modifica al testo di recente scrittura.
Il testo presentato non pare ricomprendere l’insieme del fenomeno che ha danneggiato i risparmiatori.
Esso si ispira ad una logica individualista affidando il ristoro ad un contenzioso di stampo civilistico che lascia al risparmiatore ogni onere della prova dell’ingiusto danno in conseguenza della conclusione di un acquisto delle azioni/quote viziato da difetti di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
In realtà il fenomeno da regolare è più esteso e complesso.
Gli acquisti delle azioni/quote sono avvenuti spesso sulle base delle dichiarazioni rese pubbliche dalle banche emittenti in sede di offerta al pubblico, approvazione dei bilanci, comunicati stampa.
Si è trattato in altri termini di una truffa di massa rilevante in modo particolare in sede penale si sensi dei reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza, aggiotaggio, falso in prospetto.
Si ricorda come è già stato disposto in rinvio a giudizio per i vertici della Banca Popolare di Vicenza (udienza 1 dicembre 2018) ed è pendente procedimento penale innanzi della Procura della Repubblica di Treviso in relazione a Veneto Banca come anche per le altre 8 banche del Veneto, Centro Sud e Isole messe in risoluzione e in liquidazione coatta amministrativa dal 15 novembre 2015 al 27/12/2017.
Va rilevato come già in casi precedenti (fondo vittime dell?usura e della criminalità organizzata) non si sia richiesto il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli imputati ai fini del ristoro.
Un espresso riferimento alla violazione della legge penale avrebbe il vantaggio di alleggerire gli oneri probatori a carico dei risparmiatori.
Si deve altresì rilevare, come tra gli stessi ci sono coloro che non hanno concluso in tempi recenti acquisti di azioni/quote, ma hanno continuato a detenerle in seguito alla falsa informativa sull’effettiva patrimonializzazione della banca, sull’effettivo valore delle azioni/quote, sulla liquidabilità delle stesse.
Anche a costoro va espressamente riconosciuto il diritto al ristoro.

Come già proposto in relazione del testo della legge 205/2017 alla “violazione degli obblighi d?informazione, diligenza, correttezza e trasparenza” va aggiunta l?espressione “in violazione della legge penale” e al testo “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse” va aggiunta l?espressione “e nell’informativa successiva all?acquisto delle azioni…“.

Solo così si garantisce alla gran massa dei risparmiatori truffati il ristoro.

E da notare poi che se gli arbitri dell’ACF acquisissero d’ufficio gli atti dei procedimenti penali, della commissione Parlamentare, della Banca d’Italia, della BCE e della stessa Consob le procedure arbitrali verrebbero a semplificarsi ed il risparmiatore potrebbe adire all’arbitrato ACF anche senza l’assistenza di un legale, assistenza che nella formulazione attuale del progetto di legge diviene necessaria.
Il ristoro viene poi fissato nella misura del 30 % dell’importo onnicomprensivo riconosciuto dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o dalla ACF e vengono detratti i dividendi.
In realtà il ristoro dovrebbe essere pari al danno riconosciuto dalla sentenza o dal lodo arbitrale.
Se tanto non appare possibile, eppure lo sarebbe con il progressivo attingere dai fondi dormienti, appare manifestamente ingiusta la previsione della non cumulabilità con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, e del tutto iniqua la previsione che l’accettazione del pagamento a carico del fondo di ristoro equivalga a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle azioni acquistate.
Si chiede pertanto che vengano espunte le relative previsioni.
Il testo del progetto di legge prevede che la Consob adotti modalità semplificate della procedura e che proceda possibilmente all’accertamento meramente documentale delle domande.
Tanto sarà possibile ove si accolgano gli emendamenti proposti relativi alla violazione della legge penale e alla detenzione protratta delle azioni in seguito a false informazioni.
In tal modo si da anche un senso concreto alla previsione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste si riferiscano ad azioni acquisite prima dell’introduzione dell’art 25 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n 58.
Le presenti proposte vengono fatte al fine del conseguimento di un effettivo ristoro a favore dei risparmiatori truffati.
Augurandoci che quanto sopra venga considerato e messo in pratica restando a disposizione porgiamo cordiali saluti
Prof. Avv. Rodolfo Bettiol
Rag. Patrizio Miatello
EZZELINO III DA ONARA
Associazione Giustizia Risparmiatori