Processo d’appello BPVi 28 settembre, avv. Padovani e Ambrosetti: “Gianni Zonin non era monarca assoluto ma vittima”

2352
Processo d'appello BPVi: a dx avv. prof. Enrico Ambrosetti, a sx Gianni Zonin, al centro avv. Lorena Puccetti
Avv. prof. Enrico Ambrosetti a dx nel processo d'appello BPVi: a sx Gianni Zonin, al centro avv. Lorena Puccetti

Secondo giorno di discussione per le difese degli imputati nel processo d’appello BPVi davanti al collegio veneziano presieduto dal dott. Francesco Giuliano, con i giudici dott.ssa Alberta Beccaro e dott. David Calabria, e con l’accusa rappresentata oggi dai pm di Vicenza dott. Luigi Salvadori  e Gianni Pipeschi che avevano sostenuto l’accusa in I° grado e che assistono a Mestre il procuratore generale Alessandro Severi, affiancato dalla presente dott.ssa Paola Cameran (qui tutte le udienze su ViPiu.itqui “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo”, il libro/documento sul primo grado da noi pubblicato, ndr).).

Sul banco degli imputati ci sono Zonin (condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi oltre a sanzioni e confisca) Giustini (sei anni e tre mesi etc.), Marin (sei anni, etc.), Piazzetta (sei anni, etc.), Zigliotto e Pellegrini, assolti in primo grado ma la cui assoluzione è stata appellata dalla Procura di Vicenza

Dopo la difesa di Giustini, venerdì 23 settembre, oggi la scena è tutta della difesa di Zonin, con in prima linea, oltre all’avv. prof. Enrico Ambrosetti, l’avv. prof. Tullio Padovani, che anticipa sin dalle prime battute la tesi dell’errore giudiziario in cui sarebbe caduta la sentenza di condanna di primo grado nei confronti di Zonin.

Avv. prof. Tullio Padovani nel processo d'appello BPVi
Avv. prof. Tullio Padovani nel processo d’appello BPVi

Da “monarca assoluto a vittima” ha tuonato il difensore facendo sua l’affermazione in primo grado  sul monarca da parte della dott.ssa Piussi, membro del collegio dei sindaci della ex BPVi, e riportata testualmente nella sentenza di Vicenza, poi ricondotta, una volta risentita in appello, a mera battuta, relegando, invece, Zonin al ruolo di vittima. E conclude la difesa del prof. Padovani, Zonin, Presidente non esecutivo, “è ignorante, non aveva alcuno strumento tecnico per conoscere dell’operatività” della banca popolare e “non sapeva distinguere le operazioni baciate”.

Il legale, membro dell’Accademia dei Lincei e già professore ordinario di Diritto Penale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha snocciolato per tutta la mattinata in modo articolato gli argomenti principali sui quali ha poi insistito per l’assoluzione, almeno col ragionevole dubbio, dell’ex Presidente della BPVi, in ordine ai reati addebitati di ostacolo alla vigilanza, aggiotaggio e falso in prospetto, posti in essere secondo l’accusa mediante l’operatività illecita delle “baciate”

Processo d'appello BPVi Avv. prof. Tullio Padovani
Processo d’appello BPVi Avv. prof. Tullio Padovani

L’erudita dialettica del prof. Padovani, adornata di sagaci metafore, ha dissezionato la struttura della sentenza di condanna di primo grado nonché le risultanze probatorie acquisite in appello, per giungere a sostenere che le asserite prove, su cui si è fondata la responsabilità di Zonin, non solo assumono nella sentenza del Tribunale di Vicenza una forma di carattere esclusivamente indiziario ma addirittura tali da fargli censurare “un uso disinvolto (da parte del primo collegio giudicante, ndr) in termini indiziari di elementi che non hanno natura neppure indiziaria”.

A tal proposito il difensore di Zonin ha osservato che mentre per gli altri imputati la sentenza di condanna li vede coinvolti perché direttamente partecipanti alla operatività delle baciate, per l’allora presidente della Banca Popolare di Vicenza mancherebbero del tutto le medesime prove dirette della sua partecipazione.

Il prof. Padovani ha, quindi, ribadito a più riprese che “non c’è una prova che coinvolga direttamente Zonin in una operazione baciata” sicché, lo ha tradotto nell’assunto giuridico, “l’assenza di prove dirette è la prova stessa della sua estraneità”.

Con lo stesso tenore sugli indizi ha spiegato come devono “fondarsi su circostanze di sicura verificazione naturale”, proseguendo come debba sussistere un fatto noto da cui per “la regola di inferenza si risale al fatto ignoto” e, invocando il divieto della catena di indizi, ha, quindi, stigmatizzato la sentenza di condanna perché avrebbe travalicato i limiti in modo, definito dall’Accademico, “disinvolto”.

In merito, il difensore ha ancora richiamato i punti della sentenza nei quali viene data “valutazione smisurata” a voci correnti nel pubblico da cui si sarebbe delineata la figura di Zonin come un “despota, padre-padrone”, e secondo le quali, ancora, “c’era il terrore in banca”, riprendendo anche la dichiarazione del coimputato Zigliotto quando ha affermato che “il presidente e Sorato viaggiavano a braccetto”. Da queste voci la sentenza, afferma il prof. Padovani, avrebbe ricostruito la consapevolezza di Zonin sulle operazioni baciate.

All’apice di tale costrutto, in base al quale il Tribunale di Vicenza accrediterebbe ai testi l’esposizione di un fatto, che invece sarebbe una mera impressione, la difesa ha ripreso anche le dichiarazioni del teste Roncato quando ha riferito in primo grado che Zonin sapeva tutto delle baciate perché “io ho una piccola azienda e so di tutte le operazioni che avvengono, quindi, anche Zonin sapeva”.

Questa affermazione porta l’avv. Padovani a irridere l’imprenditore perché “pensa alla sua botteguccia, lui” mentre questa è imparagonabile alla struttura e all’operatività di una Banca, e nella specie della Popolare di Vicenza, confutando perciò ancora una volta il ritenuto ruolo egemone del presidente Zonin.

Ancora, la difesa Zonin ha illustrato al collegio veneziano quelli che ha definito macro argomenti su cui la sentenza di primo grado avrebbe poggiato la decisione di condanna: la posizione apicale di Zonin all’interno della banca, anche se in 20 anni di presidenza, ha ricordato il difensore, risultano solo poche sue presenze, 4 o 5, al comitato esecutivo esercitando, invece, i pochi poteri che lo statuto gli riconosceva.

Anche la forma di influenza esercitata da Zonin sulla dirigenza e sul Cda, secondo la difesa, sarebbe stata sostenuta con valutazioni arbitrariamente assunte in contrasto con i dati acquisiti poiché in consiglio di amministrazione risulta che non si sia mai parlato di operazioni baciate, come d’altro canto hanno affermato tutti i consiglieri che sono rimasti esclusi dalle imputazioni del processo.

Di più, per quanto riguarda il collegio sindacale è un dato acquisito al processo, sostiene Padovani, che tale organo ha sempre operato in modo autonomo. Secondo il collegio difensivo, come nel pomeriggio richiamato anche dal prof. Ambrosetti, la decisione di primo grado è connotata da una dispersione su temi irrilevanti intorno a quello che è stato definito più volte un “deserto probatorio”.

L’acquisto dell’immobile a Cortina voluto da Zonin, e più volte ricordato da entrambi i difensori, nulla rileva rispetto alla consapevolezza di Zonin sulle operazioni baciate anzi conferma solo che Zonin “si occupava di tutto eccetto che della operatività bancaria”.

Insiste, poi, l’avv. Padovani sul rapporto tra Zonin e Sorato e lamenta come la sentenza di primo grado abbia rimarcato una presunta influenza di Zonin sul dg dipingendo quindi Sorato come un “servitorello” di Zonin perché avrebbe avuto una ridotta autonomia, ma in verità, ha detto il legale, si trattava di una ordinaria relazione tra dg e presidente, finita male quando Sorato ha tentato di estromettere il presidente.

Tant’è che tutti gli altri imputati hanno concordemente affermato di aver prestato fede alle rassicurazioni di Sorato che Zonin fosse a conoscenza dell’operatività illecita ma “nessuno di loro ha riferito di aver assistito a colloqui tra il presidente  e il dg aventi ad oggetto le operazioni baciate”. D’altro canto, ha ancora rimarcato il prof Padovani, né i legami personali di Zonin né la sua pretesa inerzia sulle segnalazioni pervenute da soggetti esterni sulle operazioni dubbie sono prova della consapevolezza di Zonin.

Il collegio giudicante di prima istanza, perciò, è giunto alla dichiarazione di colpevolezza senza mirare alla precisa formazione della prova ossia della consapevole volontà di Zonin di attuare i delitti imputati: “sconcerto probatorio, e inconcludenza probatoria”, afferma la difesa sulle circostanze sottese ad avvalorare la consapevolezza di Zonin delle operazioni baciate perché, continua, ciò che è emerso al dibattimento sulla figura e sul ruolo dell’ex presidente, usando le parole del direttore generale di Banca Nuova, Adriano Cauduro, è che “Zonin non conosceva l’operatività tecnica della banca occupandosi di operazioni strategiche o di rappresentanza”.

Più volte, il prof Padovani si è riferito a lui come Presidente non esecutivo e di fatto ha rimarcato come non ne capiva nulla della operatività tecnica, puntando il dito su Sorato che avrebbe perciò costruito una barriera tra Zonin e gli altri dirigenti della banca poiché non voleva che Zonin venisse posto a conoscenza di nulla che riguardasse le operazioni illecite.

A Sorato faceva comodo, argomenta il legale pisano, che Zonin venisse confinato, che “si occupasse dell’arredamento, che ci fosse la più bella filiale con l’acquisto dell’immobile a Cortina, che scrivesse i menu delle cene e che intrattenesse i rapporti con i politici e i clienti ma che non rompesse le scatole quando si trattava di decidere come la banca doveva reggersi in piedi”! Secondo la difesa Zonin, quindi, sussisterebbe un’abbondanza di prove a discarico anche quando le irregolarità emersero: alla luce del comportamento intercettato tra Zonin, Sorato e Giustini, si troverebbe la conferma che non intercorreva alcuna forma di accordo di Zonin sulla operatività delle baciate.

Infatti, sempre secondo la tesi difensiva, il presidente ne sarebbe stato informato solamente da Angius e Cauduro in occasione dell’ispezione della BCE mentre le reciproche accuse e lo scaricabarile tra Sorato e Giustini va inteso come chiara esclusione di Zonin, quale regista, e comunque una chiara esclusione che avesse concertato con i due massimi dirigenti l’operatività illecita delle baciate

Dopo una breve pausa, il difensore ha continuato la sua discussione analizzando le dichiarazioni di Giustini e affermando come la pubblica accusa si fosse astenuta dal prendere posizione sulle dichiarazioni etero accusatorie di questi e anche di altre fonti dichiarative perché, ha sostenuto l’avv. Padovani, hanno rafforzato ulteriormente la posizione di Zonin.

L’indagine sui flussi informativi per comprendere la consapevolezza delle baciate da parte di Zonin è stata ripresa anche dal “pentimento” di Giustini all’udienza in appello del 18 giugno quando ha riferito che in Cda “si parlava non in modo esplicito delle baciate” senza però fornirne alcuna prova.

A detta del difensore l’affermazione dell’ex vice verrebbe sconfessata non solo dai consiglieri sentiti al dibattimento e anche in appello ma, anche, dal provvedimento di archiviazione dei consiglieri indagati, quando il Gip di Vicenza ne dà atto: “nelle 2 mila ore di registrazioni non era stato possibile acquisire nemmeno un riferimento ai finanziamenti correlati”.

Proprio in questa occasione l’avv. Padovani rivolgendosi a Giustini ha commentato “deve mettersi d’accordo con se stesso” perché se da una parte ha espresso la certezza che tutti sapevano dall’altra “dichiara di aver ripetutamente chiesto a Sorato su chi fosse informato delle baciate”, quando poi tutti i membri del Cda hanno escluso che si parlasse di baciate in consiglio.

Ecco dunque che, secondo la difesa, non c’era analisi specifica delle singole operazioni (e neppure delle baciate) in Cda poiché la Banca Popolare, in generale, nasce per consentire ai soci di “avere credito” come lo stesso Antonini, di KPMG, ha riferito sulla laboriosità necessaria per cogliere la correlazione coerente con la modalità di nascondimento delle operazioni: arduo di conseguenza è definire i confini tra baciata e operazione “che non si bacia” in una banca popolare.

Sempre secondo l’avv. Padovani “è pacificamente provato che l’intera vicenda delle baciate era sapientemente occultata agli organi di vertice della banca” e la memoria di Giustini non sarebbe altro che una rimodulazione delle affermazioni già acquisite in sentenza e “al limite del grottesco”, continua, “è il riferimento ad alcune circostanze che nulla apportano circa la consapevolezza delle posizioni apicali”.

Infatti, sempre secondo la strategia difensiva, se Zonin fosse stato regista di questo accordo criminoso, Giustini, vicedirettore generale, “avrebbe potuto documentare mille e mille volte che Zonin c’era, ma non l’ha fatto perché, quando è scoppiato il caso delle operazioni baciate, il conflitto è sorto tra lui e Sorato” il quale non voleva che nessuno parlasse con Zonin “perché non doveva sapere”.

Inoltre, se secondo Giustini il soccorso ai soci veniva valorizzato con  le indicazioni di Zonin alle filiali di finanziare i soci- clienti ove prospettassero l’esigenza di vendere le azioni per avere liquidità, per la difesa tale finanziamento non costituisce una baciata ex post perché, in realtà, si perseguiva il legittimo scopo di sostenere la liquidità del socio evitando una vendita scongiurata attraverso un finanziamento di chi ne avesse bisogno.

Inoltre, sottolinea il difensore, tali comunicazioni erano scritte, pubblicizzate, anzi, addirittura erano inserite per iscritto negli auguri del 2014 ai dipendenti, a dimostrazione e prova provata della innocenza di Zonin il quale, sempre secondo la difesa, non sapeva discernere le operazioni baciate. Dunque, ecco la prova di “una ingenua ignoranza” di Zonin che “era l’ultimo che poteva sapere perché sprovvisto degli strumenti tecnici per conoscere e ciò emerge quale sigillo della sua innocenza”

L’ex presidente della BPVi, ha concluso l’avv. Padovani, aveva un ruolo reale di rappresentanza, non si è mai ingerito “perché non ne aveva né la competenza”; come Gronchi lo ha descritto “era una figura attenta ai rapporti con la clientela ma mai inserito nella operatività della banca” ma è stato chiamato a rispondere secondo la teoria delle cosiddette “vedette” processuali, ossia capri espiatori perché credibili quali capi delle istituzioni.

Avv. prof. Enrico Ambrosetti arringa al processo d'appello BPVi
Avv. prof. Enrico Ambrosetti arringa al processo d’appello BPVi

Nel pomeriggio, ha preso la parola il prof. Enrico Ambrosetti e a difesa di Zonin, sulla medesima linea tesa a dimostrare che il presidente non era a conoscenza delle operazioni baciate, ha richiamato anche un’annotazione scritta di Zonin del 4 maggio 2014 quando si appunta di richiedere a Giustini chiarimenti sull’ispezione della BCE, a conferma, quindi, che se avesse saputo non avrebbe chiesto a Giustini.

Anche l’avv. Ambrosetti ha ribadito in più passaggi quello che è stato ritenuto un vizio genetico della sentenza di condanna sulla consapevolezza di Zonin sostanziatosi “in un corto circuito probatorio”.

Sul capitale finanziato, il difensore ha esposto che fino al 2008/2009 alcuni soggetti, come Ambrogio Dalla Rovere e Tranquillo Loison, erano disponibili a fare queste operazioni sotto l’egida dell’Ad, Gronchi, noto banchiere italiano, senza che vi fosse alcuna “consorteria capitanata dal presidente” Zonin, domandandosi perciò quando l’allora presidente avrebbe avuto la consapevolezza dei reati contestati.

Secondo la difesa, allora, si tratterebbe di un fatto indeterminato perché non vi è alcuna circostanza che determina cronologicamente il momento in cui Zonin sarebbe stato consapevole della illiceità delle operazioni baciate.

Secondo questa linea difensiva, sul regime fiscale delle azioni, il sovrapprezzo veniva stimato sul patrimonio o redditività e non c ‘era mercato, il titolo era sostanzialmente illiquido fino al 2009; il meccanismo, ha continuato al difesa, ha funzionato perché il titolo cresceva di valore e dava dividendo, mentre il fondo riacquisto azioni proprie inizia a perdere la sua funzione perché nel 2009 con la contingenza economica cambiano le cose.

Ma ricorda, il prof. Ambrosetti, seppure alcune popolari adottino ancora oggi lo stesso sistema, nel 2009 il titolo “non diventa illiquido ma la domanda di vendita era superiore all’offerta ed ecco che si apre la crisi e Zonin ne era a conoscenza”.

Gli Aucap (aumenti di capitale, ndr) vengono sottoscritti anche con gli investimenti dei soci, tra cui lo tesso Enrico Ambrosetti e Gianni Zonin, a conferma della fiducia nella banca.

Il prof. Ambrosetti, sul reale pentimento di Giustini, non ha inteso sindacare e ha insistito più volte nel conoscerlo come “una persona per bene” ma non gli ha risparmiato l’esame di incongruenze nelle sue dichiarazioni che alla fine devono leggersi come “importante elemento di discarico” per la posizione di Zonin.

A seguire il difensore ha ripercorso la rinnovazione dibattimentale in appello per sottolineare ogni singolo elemento in contrasto con la ritenuta consapevolezza di Zonin, richiamando episodi e avvenimenti al fine di confutare la tesi accusatoria e di escludere punto per punto la presenza, il coinvolgimento e quindi la presunta consapevolezza di Zonin sulle operazioni baciate, riportandosi poi al circostanziato dettaglio delle singole censure degli elementi probatori alle tre memorie depositate.

Ritorna anche nel pomeriggio, quanto al ruolo egemone di Zonin,  sulla vicenda dell’immobile di Cortina, che secondo l’interpretazione della difesa costituiva una forma di garanzia per la banca anche perché dava un’immagine prestigiosa della Popolare.

Infatti allora secondo Zonin “Cortina è posto strategico” e, ha affermato il prof. Ambrosetti, “a lui importava che ci fosse un bell’immobile con scritto Banca Popolare di Vicenza”, continuando con una “battuta”: “aveva avuto una bella idea, Zonin, visto che ora con le olimpiadi di Cortina il valore è raddoppiato”.

Certo è che, ammette la difesa, per il mercato primario le operazioni baciate erano illecite perché incidevano sul capitale di vigilanza, da cui dovevano essere detratte, ma sul mercato secondario, “se un’operazione tra soggetti viene fatta da un soggetto che ha capienza non è un’operazione baciata” così come confermerebbero anche le dichiarazioni del capo della vigilanza, Barbagallo: “non è sempre facile capire e accertare l’operazione baciata”, sostiene, richiamando a conferma anche le dichiarazioni di Gualtieri.

Il compendio probatorio nella sentenza di primo grado, perciò, per la difesa è evanescente e allo stesso tempo di segno opposto e tale da mettre in evidenza la buona fede di Zonin.

Il prof. Ambrosetti ha anche indugiato più volte sui tanti dispiaceri che tale vicenda gli avrebbe procurato non solo per l’incarico come difensore ma anche per il suo ruolo in Banca Popolare come investitore e uomo di fiducia di Zonin, il quale di “errori ne ha fatti tanti ma mai si è trattato di atti illeciti”

A conclusione della discussione, poi, è stata sollevata la questione processuale della proporzionalità della confisca disposta (per euro 936 milioni) in base alla pena ex 2641 cc ritenuta una sanzione svincolata dalla proporzionalità della pena come da consolidata giurisprudenza costituzionale ed europea.

In base a ciò quel tipo di confisca è punitiva e, perciò evocando il dictum costituzionale, si è chiesto che il collegio veneziano sollevi la questione di legittimità costituzionale.

Con rammarico, infine, il prof. Ambrosetti, riconoscendo la vicenda della Banca Popolare come “dolorosa per tutti, anche per le parti civili che meritano rispetto”, si è affidato al giudizio equilibrato della Corte, chiedendo l’assoluzione di Zonin per non aver commesso il fatto, censurando come Zonin sia ritenuto responsabile dall’opinione pubblica mentre i processi vanno celebrati seguendo le norme che li regolano.

La prossima udienza, sempre riservata alle difese, è in calendario per il 30 settembre.


L’articolo è a firma dell’avv. Marilena Bertocco, che, con avv. Fulvio Cavallari, segue per noi le udienze.

Entrambi sono esponenti di Adusbef Veneto e rappresentanti di parti civili ma la massima loro attenzione deontologica ai fatti rappresentati nelle udienze del processo d’appello BPVi e la loro specifica competenza legale sono le ragioni per cui abbiamo affidato a loro e non a colleghi giornalisti la cronaca delle udienze, pur se con la mia dovuta supervisione come direttore responsabile di ViPiu.it, sempre disponibile a raccogliere e rendere note eventuali osservazioni di ogni tipo di tutte le parti interessate.