Registrare un colloquio, Sara Astorino (legale, consulente Aduc): i sì e i no di Cassazione e CEDU

231
Registrazione di un colloquio, sì e no
Registrazione di un colloquio, sì e no

Spesso nel corso di una conversazione, non solo in ambito avvocato/cliente, si sente consigliare la registrazione – afferma nella che pubblichiamo Sara Astorino, legale, consulente dell’associazione  Aduc (qui altre note Associazione per i diritti degli utenti e consumatori su ViPiu.it, ndr). Sulla legittimità senza avvertire le altre persone, si è molto discusso e per tantissimo tempo, quelle non autorizzate, sono state considerate illegittime, e non potevano essere utilizzate nei successivi procedimenti.

La decisione della Cassazione italiana e della Cedu europea

La Cassazione tra diverse sentenze, ha affermato (3034/2011): “chi parla in presenza di altre persone accetta il rischio di essere registrato”. Così anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo – Cedu.

La privacy non consente di divulgare

Sarebbe tuttavia errato pensare che la registrazione potrebbe essere legittimamente e liberamente divulgata anche perché, se così fosse, il diritto alla privacy non avrebbe diritto di esistere. Di conseguenza la registrazione non può essere effettuata e divulgata, salvo caso specifici.

Quando si può divulgare

In un solo caso: quando, nei limiti previsti dalla legge, ha funzione di tutelare i propri diritti.

I limiti previsti dalla legge

Chi registra deve essere presente al momento della conversazione, anche se non proferisce parola.

Le registrazioni possono essere effettuate solo nei luoghi pubblici, mai in casa di altri o in uffici privati, studi professionali, autoveicoli di altre persone.

Il valore della registrazione

Può essere utilizzata come prova nei procedimenti giudiziari. Ma sarà determinante se il Giudice decide sull’attendibilità e dopo aver ascoltato le contestazioni avverse.

ESEMPI PRATICI DI USO DELLE REGISTRAZIONI

Il dipendente

Può registrare le conversazioni avute col proprio capo o i propri colleghi se agisce per tutelare i propri diritti.

Il riferimento al mobbing o alle molestie sessuali è chiaro ed inconfutabile.

Il coniuge

Precisato che non potrà essere lasciato il registratore acceso quando si esce sperando di cogliere in fragrante il proprio coniuge, si può registrare nel caso in cui viene ammessa violazione dei doveri coniugali.

Interrogazioni scolastiche

Ipotesi molto borderline… possibile se l’interrogazione, o sessione di esame, è quando lo studente è vittima di un accanimento da parte del docente.

Colloqui professori-genitori

Anche qui, la registrazione è fattibile solo se dalla stessa emerge un atteggiamento vessatorio verso il minore, determinato anche, ma non solo, da acredine con i genitori dello stesso.

RIASSUMENDO

è sempre lecito registrare una conversazione a patto che si sia in luogo pubblico e sempre presenti, ma è vietato procedere alla divulgazione della stessa se non nei procedimenti giudiziari finalizzati alla tutela dei propri diritti.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc