Appelli processo BPVi, prof. Rodolfo Bettiol: ricorso pm contro assoluzione Giuseppe Zigliotto dopo quelli difese Zonin e Giustini e pm contro Pellegrini

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Processo BPVi: Giuseppe Zigliotto e Gianni Zonin
Processo BPVi: Giuseppe Zigliotto e Gianni Zonin

L’avv. prof. Rodolfo Bettiol, autore di “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo” (qui come e dove acquistarlo on line o fisicamente, ndr) fondamentale per conoscere gli atti e i passi successivi) prosegue l’illustrazione degli appelli presentati dai legali dei 5 condannati e dai pubblici ministeri avverso le due assoluzioni col ricorso dei pubblici ministeri Pipeschi e Salvadori avverso l’assoluzione (giudici De Stefano, Garbo e Amedoro) di Giuseppe Zigliotto (nella foto in una fase del processo, qui i nostri due video con le arringhe difensive dei suoi legali Giovanni e Giulio Manfredini: 12, ndr) dopo aver fatto altrettanto per quello contro l’assoluzione di Pellegrini e per gli appelli dei difensori di Giustini e di Zonin, condannati rispettivamente in primo grado a sei anni e tre mesi e a sei anni e sei mesi (qui tutti gli articoli, a breve pubblicheremo su Bankikeaks.com l’atto di appello completo.


L’appello dei Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza avverso la sentenza del Tribunale del 19/03/2021 che assolve Giuseppe Zigliotto dai reati contestati di aggiotaggio, ostacolo alle funzioni di vigilanza e falso in prospetto perché il fatto non costituisce reato.

Vi è concordanza tra i pubblici ministeri e l’impugnata sentenza sulla circostanza che lo Zigliotto ha concluso operazioni correlate con la BPVi per l’importo di 10 milioni di euro a fine 2012 tramite Zeta s.r.l.. In termini analoghi il collegio ha ritenuto correlata (finanziata dalla Banca) l’operazione di partecipazione all’aumento di capitale 2013 da parte di Zeta s.r.l. (società di Zigliotto).

Gianmarco Zigliotto fratello dell’imputato, con l’intervento dello stesso, ha concluso nel 2011 un’operazione correlata dell’importo di 5 milioni. Zigliotto Gianmarco ha partecipato altresì all’aumento di capitale del 2013 per l’importo di euro 500.000 sempre tramite finanziamento.

Il collegio giudicante ha, peraltro, assolto lo Zigliotto consigliere di amministrazione della banca affermando che in atti non vi sia alcuna prova significativa del coinvolgimento dell’imputato nella programmazione o attuazione delle condotte di manipolazione del mercato e di ostacolo alla vigilanza. Sottolinea, inoltre, il Collegio come non vi sia alcuna risultanza probatoria che disponga per un ruolo oggettivo svolto dalla Zigliotto nelle scelte gestionali relative alla illiquidità dell’azione e alla crisi del mercato secondario. Non assumono rilievo condotte improntate a negligenza e alla mancanza di una specifica professionalità e preparazione culturale idonea a percepire i segnali di forte criticità desumibile dai dati fondamentali dell’istituto.

Sostengono i pubblici ministeri che il Tribunale abbia errato nella indicazione del criterio di imputazione della responsabilità penale applicabile allo Zigliotto. Nell’imputazione mossa la responsabilità dello Zigliotto è fondata su una condotta volta ad avvallare una prassi (di cui lo stesso si ritiene essere stato consapevole) anche tramite la realizzazione in prima persona di alcune significative e strategiche operazioni sul mercato secondario.

Rilevanti ai fini delle affermazioni della responsabilità dello Zigliotto oltre le operazioni concluse sono alcune intercettazioni. Di particolare rilievo è l’interazione con Tognana ove Zigliotto afferma “chiunque è andato in banca a chiedere un fido, qualcosa, eccetera, gli è stato detto: devi comprarmi un po’ di azioni, ti do un po’ di fido in più. Quindi era risaputo il problema è che non sapevano come …. Anche noi siamo stati leggeri se poi in teoria non si poteva finanziare. In teoria, perché, ripeto, attenzione tutte le banche lo fanno.”.

Sulla pretesa affermazione di non conoscenza da parte dello Zigliotto circa il dovuto scomputo del patrimonio di vigilanza del capitale finanziato, rappresentano i pubblici ministeri che lo stesso svolge professionalmente l’attività di gestione di una società mobiliare la Zeta s.r.l..

Nell’ambito di questa attività occorre saper leggere bilanci. Zigliotto è stato anche Presidente di Confindustria di Vicenza ed aspirava alla guida di BPVI, una delle prime banche italiane, con quasi 30 mld di attività ponderate per il rischio e oltre 3 mld di patrimonio netto.

La consapevolezza dello Zigliotto delle pressioni della rete per l’acquisto finanziato delle azioni della banca risulta dalla mail dello stesso inviata a Giustini e Giacon con allegata lettera di tale Mirco Gasparotto che lamenta ai fini del rinnovo di un fido di essere stato richiesto dell’acquisto di azioni.

Dalla valutazione complessiva degli elementi a carico, non effettuata dal Tribunale, si evince che Giuseppe Zigliotto, nella sua qualità di componente del c.d.a della BPVi, ha avvallato anche tramite la realizzazione in prima persona di alcune significative e strategiche operazioni sul mercato secondario e primario, una prassi di finanziamento finalizzato all’acquisto di azioni e a pratiche di portage essendo consapevole che la struttura delle banca promuoveva in modo occulto operazioni di acquisti azionari finanziati e portage.

Zigliotto ha svolto dunque un ausilio nei confronti della attività illecita svolta dalla dirigenza della banca non solo concordando le sue operazioni, ma, anche, ha contribuito a rassicurare i dipendenti della banca sulla esistenza di una copertura a tale attività da parte dell’organo amministrativo .

Data la consapevolezza del fenomeno, ha posto in essere le condotte tipiche del reato di aggiotaggio e di ostacolo dell’attività di vigilanza, in quanto è tramite il Consiglio di Amministrazione, di cui Zigliotto faceva parte, che passavano non solo le delibere di fido e di acquisto relative alle operazioni baciate, ma anche l’approvazione di documenti contabili e le segnalazioni effettuate nei confronti degli organi di direzione.

Concludono i pubblici ministeri chiedendo la condanna di Giuseppe Zigliotto alla pena di anni 8 e mesi 2 di reclusione e, di partecipare al giudizio di appello quali sostituti del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.