Processo d’appello BPVI 30 settembre. Per le difese di Marin e Pellegrini, avv. Manes e Roetta, non ci fu dolo, ma al massimo colpa

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Processo BPVI: Massimiliano Pellegrini (nella foto mentre ascolta l'arringa del suo difensore, avv. prof. Vittorio Manes) in I° grado
Processo BPVI: Massimiliano Pellegrini (nella foto mentre ascolta l'arringa del suo difensore, avv. prof. Vittorio Manes) in I° grado

È proseguito oggi venerdì 30 settembre 2022 presso l’aula bunker di Mestre (Venezia) con la ventitreesima udienza il processo d’appello BPVI davanti al collegio veneziano presieduto da Francesco Giuliano, con i giudici Alberta Beccaro e David Calabria e con il pool dell’accusa composto dal procuratore generale Alessandro Severi, dalla Dottoressa Paola Cameran col supporto dei Pm del I° grado di Vicenza Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi  (qui tutte le udienze su ViPiu.itqui “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo”, il libro/documento sul primo grado da noi pubblicato, ndr).

Sul banco degli imputati ci sono Zonin (condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi oltre a sanzioni e confisca) Giustini (sei anni e tre mesi etc.), Marin (sei anni, etc.), Piazzetta (sei anni, etc.), Zigliotto e Pellegrini, assolti in primo grado ma la cui assoluzione è stata appellata dalla Procura di Vicenza

Hanno preso oggi la parola nell’ordine l’avv. prof. Vittorio Manes per la difesa di Massimiliano Pellegrini, dirigente responsabile del bilancio, e l’avv. Lino Roetta per la difesa Paolo Marin, vicedirettore generale per il settore del credito.

L’avv. Manes ha sottolineato da subito che il processo d’appello BPVI vede imputare alla parte di filiera di comando della banca coinvolta nel procedimento la predisposizione e l’attuazione di una pluralità di illeciti. In sostanza vi sarebbe in tesi un’azione di gruppo sistematicamente organizzata e realizzata da una micro organizzazione che avrebbe programmato tutto.

In questo disegno il primo dato che sorprende il difensore è l’assoluta mancanza di prove sulla concertazione di questa operazione ad un livello diverso dall’esecuzione materiale

Rispetto alle operazioni baciate la stessa Procura, sostiene il difensore di Pellegrini, crea una selezione verso il basso escludendo alcuni dei partecipanti a questa operazione congiunta, per concentrarsi solo su coloro ritenuti partecipi della fase di progettazione dell’operazione.

In sostanza non sarebbero stati coinvolti coloro che sono stati ritenuti, a torto o ragione, meri esecutori materiali e coloro che, pur in posizione apicale, non sono stati ritenuti consapevoli.

È in questo contesto, sostiene Manes, che compare Massimiliano Pellegrini, convolto in questo processo solo in seconda battuta, visto che inizialmente il ruolo di Pellegrini era quello di mero testimone.

In sostanza per la Procura Pellegrini non poteva non sapere, ma avrebbe dovuto ipotizzare gli illeciti con l’uso della diligenza richiesta dal suo ruolo, ma questa, dice Manes è colpa, non dolo.

Non vi è per il legale alcuna traccia di compartecipazione con gli altri soggetti, neppure di connivenza (Pellegrini è stato l’unico a non avere la nomina di vicedirettore generale).

La presunta consapevolezza della situazione stride con l’assenza della prova di qualsiasi tacito accordo.

L’avvocato bolognese elenca dettagliatamente gli elementi sulla scorta dei quali il Tribunale di Vicenza ha ritenuta non provata la responsabilità del suo assistito, l’assenza di ogni contatto con il gruppo ristretto e quindi di ogni suo contributo, oltre all’assenza di ogni indizio o elemento che potesse dimostrare la sua conoscenza del fenomeno: per Manes non c’è prova che Pellegrini sia entrato in contatto con operazioni correlate.

Le argomentazioni dei Pubblici ministeri non convincono la difesa di Pellegrini a partire dal cosiddetto Comitato dell’ 8 novembre, la madre di tutte le prove per la Procura (alcune testimonianze hanno ribadito che si intendesse dire che certe operazioni non si potevano fare) e, a seguire, il Comitato di direzione del 2014, a cui Pellegrini era addirittura assente, e la questione KPMG  (la richiesta di un parere sulla questione baciate proveniva dalla società di revisione). Oltretutto Pellegrini mai sarebbe intervenuto sull’avv. Anna Papacchini, responsabile dell’ufficio legale della banca.

Quanto agli esiti della rinnovata istruttoria dibattimentale d’appello in sostanza per l’avv. Manes questi hanno confermato quanto emerso in primo grado e anche il contributo di Giustini non è parso dirimente e risolutivo.

Tutta la ricostruzione processuale, conclude la difesa, dice che a Pellegrini possa essere attribuito uno stato di dubbio, il che porta a una distanza siderale dal dolo.

Processo BPVi, in aula in I° grado l'avvocato Lino Roetta, difensore di Paolo Marin
Processo BPVi, in aula in I° grado l’avvocato Lino Roetta, difensore di Paolo Marin

Nel pomeriggio ha preso la parola l’avv. Roetta in difesa di Paolo Marin, che ha sostenuto con forza la linea difensiva secondo cui le valutazioni di merito creditizio, di cui si occupava il suo assistito, nulla rivelano sulla sua consapevolezza del fenomeno delle baciate.

Peraltro  la nota “causale generica” apposta a giustificazione delle operazioni di finanziamento sotto la lente della Procura non ha mai inciso su detta valutazione e il fatto, ha sottolineato il legale vicentino, è stato confermato dalla deposizione di Sansone, ispettore di Banca d’Italia.

Oltretutto quella era una causale presente da tempo in banca che Marin continuava ad usare, creata nel 2013 dalle strutture Bilancio e Mercati senza alcun contributo da parte della divisione crediti.

Quanto alla contestazione sulla conoscenza dell’applicabilità dell’articolo 2358 cc e sulla conoscenza del fatto che il capitale di vigilanza non veniva decurtato delle operazioni baciate, in primis, ha sostenuto la difesa, la norma non si applica a Marin, bensì’ agli amministratori e al direttore generale; in secondo luogo il responsabile del credito aveva ricevuto plurime rassicurazioni, visto d’altro canto che l’audit interno e l’ufficio legale sapevano, pertanto egli poteva tranquillamente supporre che non vi fosse alcun tipo di problema.

Anche la nota ispezione di Banca d’Italia, che rinvenne 284 milioni di euro di operazioni baciate senza che dal verbale conclusivo emergesse nulla, nessuna contestazione, rassicurò Marin sulla liceità del fenomeno.

Forse avrebbe dovuto, ha sostenuto la difesa, chiedere di più, farsi parte diligente, ma in una struttura rigida come quella della Popolare di Vicenza non era semplice.

Né Marin, ha sostenuto Roetta, si è mai scontrato con Sorato sulle baciate, perché il problema era nelle rettifiche dei crediti della banca.

Nulla poi veniva riferito da Sorato a Marin sui fondi esteri con in pancia azioni della banca, poiché Sorato all’epoca negò a Marin ogni informativa sul punto.

L’operazione Sorgente additata dalla Procura come indice di riconoscibilità del fenomeno baciate in realtà riguardò una vera operazione immobiliare, quindi, la causale adoperata era calzante né dissimulava alcunché.

Le risultanze istruttorie d’appello portano l’Avv. Roetta a concludere che nulla di nuovo sia emerso rispetto al primo grado, tutto quello che ha sostenuto il suo assistito dall’inizio del processo è stato confermato e le dichiarazioni di Giustini lo confermano in pieno.

L’unico rischio, ha paventato il difensore, è che al posto della colpa venga addossata al suo assistito una fattispecie di dolo un po’ scivolosa, quello eventuale (Cass. pen. n. 43348/2014 Ricorre il dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque. Brocardi.it massima in nota all’art 43 C.P. ) quando in realtà al massimo a Marin può essere attribuito il solo grado della colpa.

Ora posto che in diritto penale la responsabilità è tipicamente dolosa, salvo diversa ipotesi stabilita per legge, la differenza non è di poco conto perché il distinguo psicologico  porterebbe ad escludere qualsivoglia ipotesi di reato a  carico sia di Marin così come di Pellegrini.

Il Processo d’appello BPVI proseguirà il 5 ottobre con le ultime difese, quelle del vicedirettore generale per la Finanza Andrea Piazzetta e del consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto.


L’articolo è a firma dell’avv. Fulvio Cavallari, che, con avv. Marilena Bertocco, segue per noi le udienze.

Entrambi sono esponenti di Adusbef Veneto e rappresentanti di parti civili ma la massima loro attenzione deontologica ai fatti rappresentati nelle udienze del processo d’appello BPVi e la loro specifica competenza legale sono le ragioni per cui abbiamo affidato a loro e non a colleghi giornalisti la cronaca delle udienze, pur se con la mia dovuta supervisione come direttore responsabile di ViPiu.it, sempre disponibile a raccogliere e rendere note eventuali osservazioni di ogni tipo di tutte le parti interessate.

Il direttore