Processo d’appello BPVi, Andrea Piazzetta ricorre in Cassazione: le valutazioni dell’avv. prof. Rodolfo Bettiol

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Processo BPVi in 1° grado: Avv. Niccolò Bertolini Clerici durante la sua arringa per Andrea Piazzetta
Avv. Niccolò Bertolini Clerici durante la sua arringa per Andrea Piazzetta al processo BPVi in 1° grado

Tramite l’avvocato Nicolò Bertolini Clerici ricorre alla Corte di Cassazione Andrea Piazzetta con una serie articolata di motivi (leggi notizie e commenti su Ricorso in Cassazione processo BPVi e vedi in fondo*).

Quale primo motivo lamenta il ricorrente la violazione delle regole sulla competenza territoriale. Ove ritenuto più grave, il contestato reato di falso in prospetto avrebbe dovuto determinare la competenza del Tribunale di Milano. Ritenuto più grave l’ostacolo alle funzioni di vigilanza la competenza doveva attribuirsi al Tribunale di Roma. Prima dell’ispezione presso la sede della BPVI era stata inviata in data 26 aprile 2012 la comunicazione Icaap alla Banca di Italia. Giudice competente doveva pertanto dichiararsi il Tribunale di Roma città ove era stata comunicata la dichiarazione decettiva. Il motivo ricalca quanto già scritto nel ricorso di Zonin.

Afferma il ricorrente l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni Rasini, Sommella e Matta sulle quali si fonda l’affermazione di responsabilità di Piazzetta.

Le testimonianze riguardano il prestito fatto dalla Banca a tre società estere, riversato su tre società italiane che hanno acquistato azioni della BPVI, e, l’investimento nei fondi Optimun a Athena detentori a loro volta di azioni della Banca. Le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili perché rese da soggetti che dovevano essere interrogati come indagati e non come testimoni.

In particolare si sottolinea la conoscenza che l’acquisto delle azioni era finalizzato a svuotare il fondo azioni proprie della Banca .

Lamenta poi il ricorrente che la Corte abbia assimilato le operazioni di Piazzetta ai finanziamenti per l’acquisto delle azioni.

Gli investimenti in fondi e la detenzione indiretta di questi di azioni BPVI non sono indicati in nessuno dei capi di imputazione elevati nei confronti dell’imputato.

Il diritto di difesa dell’imputato è stato impedito o quanto meno menomato.

Lamenta il ricorrente che la responsabilità di Piazzetta sia stata pronunciata in relazione alle contestazioni ex art. 2637 cc sia in relazione alle contestazioni ex art. 2838 cc; vi è per il ricorrente una unicità di condotte – finanziamenti delle azioni e occultamento informativo: Non può peraltro configurarsi la sussistenza di due reati così come ritenuto dalla Corte d’Appello.

Lamenta il ricorrente la violazione del principio del diritto di non autoaccusarsi. Emerge secondo la Corte d’Appello il principio che l’autore dell’occultamento ex art. 2637 cc abbia anche l’obbligo di autodenunciarsi in ossequio all’art. 2638 cc. Si viene così a violare il principio “nemo tenetur se detegere”.

Lamenta il ricorso la mancata audizione di Andrea Piazzetta per rendere l’esame nel giudizio d’appello, interrogatorio ritenuto non necessario dalla Corte d’Appello.

Lamenta il ricorrente come l’accusa formulata da Giustini nei confronti di Piazzetta viola il disposto dell’art. 192 co 3 CPP.

Lamenta il ricorrente, come fatto egualmente dal Marin, la qualificazione del file-audio del Comitato di Direzione in data 10 novembre 2014 come prova documentale e non già intercettazione illecita. Non ritiene il ricorrente che il file audio utilizzato come prova a carico possa definirsi un documento. Non sapendosi chi ha provveduto alla registrazione ci si trova di fronte ad una intercettazione non autorizzata e come tale illecita. Lamenta il ricorrente, altresì, come non si sia dato rilievo alle affermazioni difensive in relazione alle dichiarazioni del teste Tonato che hanno pesato ai fini della condanna di Andrea Piazzetta.

Complessivamente lamenta il ricorso l’illogicità e la carenza della motivazione chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

Il ricorso è molto articolato. Ad avviso dello scrivente su due punti in particolare non si può consentire: il ne bis in idem sostanziale e la violazione del diritto di non accusarsi. L’evento del reato di cui all’art. 2677 cc è diverso da quello di cui all’art. 2638 cc. Il diritto al silenzio è di natura processuale e non può essere invocato per la violazione di obblighi di natura sostanziale.

Resta il peso delle dichiarazioni di Giustini.


Qui è possibile scaricare ii dispositivo sintetico della sentenza del Processo d’appello BPVi, qui è pubblicato il primo commento dell’avv. prof. Rodolfo Bettiol, sulla sentenza con motivazioni, mentre è pubblicato su Bankinveneto.it il suo testo completo nella sezione Premium, dove a breve renderemo disponibile anche  il ricorso della Procura generale di Venezia.

Qui sono state resocontate tutte le udienze di appello su ViPiu.it, mentre al nostro libro “Banca Popolare di Vicenza. La cronaca del processo” seguirà a breve il libro/documento sul secondo grado del Processo BPVi, sulla storia sintetica del fallimento delle due banche popolari venete, su quella degli indennizzi ancora non completati sia pure per il solo 30% di quanto perso e con un limite di 100.000 euro e su documenti delicati ma mai utilizzati dalle autorità competenti.