Stop Grandi Navi a Venezia e Ilva: cosa prevede il decreto

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Grandi navi a Venezia (foto nograndinavi)
Grandi navi a Venezia (foto nograndinavi)

Dal 1° agosto scorso non è più possibile per le cosiddette grandi navi da crociera entrare nella laguna di Venezia nel percorso così com’era conosciuto finora lungo il Canale della Giudecca e di fronte San Marco. È la decisione contenuta nel dl Grandi navi che era stato varato in Cdm il 13 luglio scorso con “Misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro”, ed approvato in prima lettura dall’aula del Senato con le modifiche apportate nel passaggio nelle commissioni Lavori pubblici e Lavoro di Palazzo Madama. Il provvedimento, di cui sono stati relatori i senatori Vincenzo D’Arienzo (Pd), per l’8a commissione, e Emilio Floris (FI), per l’11a, è in scadenza il 18 settembre e dovrà essere esaminato dalla Camera dopo la pausa estiva.

Vediamo i dettagli:

DIVIETO DI TRANSITO

Il decreto dichiara monumento nazionale il Bacino di San Marco, il Canale di San Marco e il Canale della Giudecca e contestualmente vieta in queste vie d’acqua (con decorrenza dal 1° agosto scorso), il divieto di transito alle navi di stazza lorda superiore a 25mila GT, di lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri, con tiraggio aereo, cosiddetto air draft, superiore a 35 metri (con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore) e che comunque utilizzino combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento. Per gli effetti del moto ondoso generato dalle grandi navi, l’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) aveva già più volte avvisato lo Stato italiano, da ultimo lo scorso mese di giugno, quando aveva deciso di portare all’Assemblea generale del 16 luglio la proposta di iscrivere Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale in pericolo (cosiddetta Danger List), scelta poi non adottata.

È stata scelta una soluzione provvisoria che consente comunque alle navi da crociera di transitare nell’area della laguna, arrivando però in approdi temporanei nell’area di Marghera (non più di cinque e due già disponibili per la stagione crocieristica 2022, che potrebbe coincidere con i mesi tra marzo e aprile). Per realizzare questi interventi, l’attuale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale (Fulvio Lino di Blasio) viene nominato commissario. I compiti affidati al commissario comprendono anche la manutenzione dei canali esistenti e il miglioramento dell’accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione, e tutti gli interventi dovranno essere attuati previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico ambientale della Laguna. Sono stanziati 157 milioni di euro fino al 2026.

Il commissario è chiamato a inviare al Mims (che dovrà inviarla alle Camere) entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una relazione con lo stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione. Il dl fa salva la previsione del precedente dl Venezia che aveva affidato alla stessa Autorità di sistema portuale il compito di procedere all’esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40mila tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti (il bando è stato pubblicato a fine giugno).

Il decreto prevede, alla luce delle ricadute negative sul piano economico-sociale del divieto di transito, ristori e compensazioni per le compagnie di navigazione, per l’indotto, per l’attuale concessionario e per i lavoratori. Viene previsto, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo per l’erogazione di contributi: alle compagnie di navigazione in relazione ai costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per gli eventuali rimborsi riconosciuti ai passeggeri, i cui programmi di viaggio siano stati modificati in ragione della disposizione relativa alle vie d’acqua oggetto di tutela; al gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito di nonché alle imprese di cui il gestore del terminal di approdo si avvale e alle imprese dell’indotto e delle attività commerciali collegate. Viene incrementato il Fondo sociale per occupazione e formazione in favore dei lavoratori, non coperti con gli strumenti già previsti a legislazione vigente per il sostegno al reddito, impiegati: dal gestore del terminal di approdo; dalle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della stessa legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo; dalle imprese esercenti i servizi di cui all’articolo 14, comma 1-bis, della stessa legge n. 84 del 1994; dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione; dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell’articolo 68 del codice; dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell’articolo 60 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135; nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica. Si ammette un credito di imposta del 60% alle imprese concessionarie dei beni del demanio marittimo e della navigazione interna.

Nell’ambito delle risorse già stanziate del programma denominato Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), 10 milioni di euro per il 2021 vengono destinati in favore dell’accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell’attività aziendale. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità di attuazione.

Si introducono modifiche retroattive alla disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi verbali aziendali di recepimento. L’intervento, in primo luogo, fa salvi gli effetti dei verbali aziendali di recepimento che riguardano il profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest’ultimo, che siano stati sottoscritti dall’associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore di lavoro, purché la medesima sia anche firmataria dell’accordo provinciale; in secondo luogo, consente con effetto retroattivo che gli stessi verbali aziendali, purché sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Resta fermo che gli accordi provinciali potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte dei verbali aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché i verbali fossero o siano sottoscritti entro la suddetta entrata in vigore della legge dalle stesse parti firmatarie dell’accordo provinciale.

Viene estesa al 2022 la disciplina già posta in essere per il 2020-21 che riguarda le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell’Inps, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell’anno precedente a quello di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell’esonero sia dal versamento al fondo della tesoreria dell’Inps delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all’Inps del contributo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, contributo inerente all’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’estensione temporale viene concessa nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, che viene posto a carico del fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio sono quelli concessi negli ultimi anni 2019-2021, ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo. I trattamenti comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal ministero dello Sviluppo economico.

ILVA

Si prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori tredici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, con causale Covid-19, per alcune imprese industriali. La possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, cioè fruibile fino al 31 dicembre 2021. L’intervento è stato adottato in particolare per consentire il riconoscimento dei trattamenti a circa 4mila lavoratori dipendenti dell’Ilva e ArcelorMittal.

Viene anche autorizzata Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci nel limite massimo di 705 milioni di euro per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico di Taranto della società Ilva. Inoltre, Invitalia viene autorizzata alla costituzione di una società con capitale sociale determinato, nell’ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto.

Fonte Public Policy