Alcol ai minori (quasi) vietato

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le bottiglie a Laghetto

Il divieto di somministrazione ai minori di 16 anni (e agli infermi di mente) previsto dall’articolo 689 del codice penale è esteso anche ai distributoori automatici di bevande, che dovranno essere dotati di sistemi per la lettura dei documenti o di personale in grado di accertare l’età dei clienti.

E’ inoltre vietato vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni in qualsiasi esercizio commerciale, divieto valevole sia per la vendita al dettaglio (negozio) che pubblico esercizio (bar, ristoranti,…).

Si tratta di due divieti specifii che mirano a tutelare la salute dei giovani, sia sotto il profilo prettamente chimico-tossicologico, sia anche in relazione a comportamenti gravi o pericolosi che giovani in statoi di ebbrezza o ubriachezza potrebbero adottare.

Sanzioni

  • nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è  l’arresto fino a 1 anno;
  • nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori di anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
  • nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18 ma maggiori di anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

Per chi (1) somministra o (2) vende bevande alcoliche sono previste altresì due fattispecie di sanzioni:

  1. denuncia penale all’autorità giudiziaria; arresto fino ad un anno e aumento della pena se dal fatto derivi ubriachezza;
  2. sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro, aumentata da 500 a 2.000 euro e sospensione dell’attività per tre mesi, se il fatto è commesso più di una volta.

Se quindi la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, la somministrazione sul posto di bevande alcoliche agli stessi minori di anni 16 è sanzionata penalmente.

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Riferimenti normativi:
DL nr. 158/2012 convertito – con modificazioni- in legge nr. 189/2012, per:

  • integrazione dell’articolo 689 del codice penale (somministrazione)
  • introduzione del nuovo articolo 14ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (vendita)

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