Crediti fiscali di BPVi e Veneto Banca per circa due miliardi acquisiti da Intesa Sanpaolo: un altro bonus?

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Crediti fiscali per Intesa Sanpaolo
Crediti fiscali per Intesa Sanpaolo

Il tema dei crediti fiscali è piuttosto articolato per cui, dopo aver cercato di capirne con degli esperti, proviamo a spiegare cosa significa che Banca Intesa Sanpaolo abbia acquisito insieme alle “parti buone” di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca anche un notevole ammontare, appunto, di crediti fiscali (per l’esattezza 1.9 miliardi di euro). Anzitutto dobbiamo chiarirci sul termine “Crediti fiscali”, che è nella la voce 100 “Attività fiscali” dell’attivo di stato patrimoniale del bilancio delle banche. Questa voce si compone a sua volta di due sottovoci: a) Attività fiscali correnti; b) Attività fiscali anticipate.

Prima di tutto nelle Attività fiscali correnti figurano i Crediti verso l’Erario che possono nascere, a titolo esemplificativo, da i) versamenti di acconti d’imposta; ii) eccedenze di acconti versati rispetto all’effettivo debito per imposte dovute; iii) crediti d’imposta chiesti a rimborso; iv) crediti d’imposta a fronte di contenziosi fiscali favorevoli alla banca in attesa di rimborso; v) crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate ex L. 214/2011; ecc.
Nelle Attività fiscali anticipate figurano al contrario le Attività per imposte anticipate (cd. Deffered Tax Asset– DTA) che derivano da differenze temporanee deducibili connesse a componenti negative di reddito sostenute nell’esercizio ma deducibili ai fini fiscali negli esercizi successivi (in forza di norme fiscali che prevedono limitazioni alla deducibilità di costi, accantonamenti e/o rettifiche di valore). Sono esempi di differenze temporanee deducibili: i) gli accantonamenti per rischi ed oneri, i quali diventeranno deducibili nell’esercizio in cui si realizzerà l’esborso per cassa del relativo onere; ii) le rettifiche di valore su crediti per la quota eccedente la quota deducibile nell’esercizio (N.B.: tale fattispecie è residuale in quanto l’art. 106, comma 3, del TUIR che limitava la deducibilità delle rettifiche di valore su crediti è stato riformulato a decorrere dall’esercizio 2014); iii) le svalutazioni (impairment) di avviamenti riconosciuti fiscalmente, le quali sono deducibili nell’esercizio in misura non superiore a 1/18 del valore degli stessi; iv) ecc.
Le Attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili (determinanti un minor carico fiscale futuro), anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali (art. 84 del TUIR).
Per contro non sono oggetto di rilevazione tra le Attività per imposte anticipate le differenze permanentitra imponibile fiscale e risultato del bilancio d’esercizio, in quanto dette differenze non si riverseranno nei futuri esercizi successivi. Sono esempio di differenze permanenti: i) le spese di rappresentanze che eccedono i limiti previsti dall’art. 108, comma 2, del TUIR); ii) le minusvalenze realizzate su partecipazioni aventi i requisiti di cui all’art. 87, comma 1, lettere b), c) e d) del TUIR; iii) ecc.
A scanso di equivoci le Attività per imposte anticipate (sia derivanti da differenze temporanee deducibili sia da perdite fiscali riportate a nuovo) NON rappresentano Crediti d’imposta, non potendo le stesse mai dare luogo ad un rimborso da parte dell’Erario se non limitatamente alla quota parte delle stesse che sono trasformabili in crediti d’imposta ai sensi della L. 214/2011 (fattispecie questa ormai residuale essendo non più prevista la trasformabilità in crediti d’imposta delle nuove rettifiche di valore su avviamenti e su crediti).