
Una legge da proporre al Parlamento restando nel recinto della Costituzione per il fine vita. La pensa così’ Alberto Stefani, presidente della Giunta della Regione Veneto che oggi, a Venezia, ha parlato del tema che da qualche giorno è ritornato in auge nel dibattito publico e politico veneto.
In realtà, il governatore più che esprimere una posizione si è limitato a ribadire quella espressa già alcuni giorni prima. Ovvero di propendere per limitare la Regione a esercitare il diritto di fare proposte di legge alle Camere e – viene di conseguenza – di non vedere di buon occhio la volontà di riportare nel Consiglio della Regione Veneto il progetto di legge regionale ispirato dall’associazione Coscioni.
Volontà che – aspetto da non sottovalutare – è stato espresso da buona parte del centrosinistra regionale, ma anche dall’attuale presidente del Consiglio veneto, Luca Zaia che, da governatore aveva incassato la bocciatura della Pdl per la quale si era speso.
Fine Vita: cosa ha detto il presidente Stefani
“L’alternativa migliore, dal mio punto di vista, è una legge d’iniziativa regionale a valenza statale. Le Regioni hanno questa competenza prevista dalla Costituzione, esercitiamola se vogliamo arrivare a un risultato e se non vogliamo fare pura ideologia”, ha dichiarato Stefani, in merito al fine vita.
“L’altra alternativa – ha aggiunto – è che le Regioni possano trovare un accordo su quelli che sono i meccanismi procedurali. Non possiamo pensare che il Veneto e un’altra Regione possano stabilire cose diverse su un diritto come questo, lo dice la Corte Costituzionale. È intuitivo pensare che, essendo un Lea quello che si vorrebbe introdurre a livello nazionale, non può essere che il Veneto introduca un Lea e ad esempio la Sicilia non lo introduca.
A me piace arrivare a risultati concreti, per cui troviamo strade che esistono, previste dalla Costituzione e dal diritto per arrivare a delle soluzioni. C’è stata una sentenza nel 2019 che ha stabilito quali possono essere i casi estremi per i quali si può procedere con questa misura, però è necessario che esista una legge statale che ponga dei termini.
Dobbiamo essere sinceri però con i nostri cittadini – ha aggiunto –, non è possibile che esista una legge regionale che stabilisca dei termini, e non esiste che una legge regionale possa imporre un obbligo, questo non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale nella sentenza 204 del 2025”, ha concluso Alberto Stefani.
La legge Liberi Subito: il punto dell’Associazione Coscioni
Dal momento che la posizione di Stefani è rimasta la stessa di qualche giorno fa, solo meglio argomentata, è il caso di ricordare la replica alla stessa fornita dall’Associazione Luca Coscioni, promotrice della proposta di legge “Liberi Subito”, secondo la quale bisogna distinguere tra la disciplina dei diritti costituzionali della persona, da una parte, l’organizzazione dei servizi sanitari regionali, dall’altra.
Filomena Gallo e Diego Silvestri, rispettivamente segretaria nazionale e coordinatore cellula Veneto della Coscioni avevano detto: “La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 242 del 2019, ha già stabilito che l’aiuto medico alla morte volontaria è consentito in presenza di determinate condizioni e ha indicato al Servizio sanitario nazionale il compito di verificarne requisiti e modalità”.
È dunque in base a questa distinzione che “le Regioni non stanno introducendo un diritto diverso da territorio a territorio, né stanno legiferando su materie riservate allo Stato. Le leggi regionali intervengono esclusivamente nell’ambito delle competenze regionali previste dalla Costituzione: organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari, procedure, tempi e modalità di accesso a prestazioni già riconosciute dall’ordinamento e dalla Corte costituzionale”, avevano aggiunto Grillo e Silvestri.
La proposta di legge sul fine vita in Veneto – avevano quindi ribadito – “si limita a garantire l’attuazione della sentenza della Consulta all’interno del Servizio sanitario regionale, evitando qualsiasi conflitto con le competenze statali e offrendo a cittadini e personale sanitario regole certe, tempi definiti e garanzie trasparenti”.
Inoltre, “il testo è stato aggiornato proprio per recepire le indicazioni della Corte costituzionale, in particolare quanto stabilito con la sentenza n. 204 del 2025, che ha chiarito la piena competenza delle Regioni nel definire modalità organizzative e procedurali di accesso a un diritto già riconosciuto dalla stessa Corte. Così è stato fatto anche in Toscana e in Sardegna, con testi oggi pienamente allineati alle indicazioni della Consulta”.





































