Sentenza processo d’appello BPVi, il prof. Rodolfo Bettiol la commenta su prescrizioni, revoche confisca imputati e provisionale Bankitalia e Consob

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Processo appello BPVi: aula bunker a Mestre (foto di repertorio)
Processo d'appello BPVi : aula bunker a Mestre (foto di repertorio)

La sentenza del processo d’appello BPVi nei confronti di Zonin e di altri dirigenti della Banca Popolare di Vicenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia il 10 ottobre 2022 riforma in maniera rilevante quella di primo grado.

Di assoluto rilievo è il pratico dimezzamento delle pene inflitte, avendo la Corte dichiarato la prescrizione dei reati di aggiotaggio sino al 2014 incluso e di falso in prospetto.

Va rilevato come la parte residua della condanna riguardi i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza. A tale proposito si resta in verità perplessi e sarà necessario attendere la stesura della motivazione.

Per il reato previsto dall’art. 2638 c-c. la Corte ritiene sussista la sola ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo escludendo l’ipotesi contestata di cui al terzo comma. Quest’ultimo prevede il raddoppio della pena fissata nel minimo di 4 anni del secondo comma.

Ne consegue che ritenuta l’ipotesi di cui al comma 3° la prescrizione matura in 8 anni + 2 per l’intervenuta interruzione.

Ritenuta, invece, l’ipotesi di cui al secondo comma la prescrizione matura in 7 anni e mezzo.

Ne consegue stando al tenore del dispositivo che la prescrizione avrebbe dovuto essere dichiarata anche per i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza a tutto il 2014, nel mentre solo per la sospensione della prescrizione per qualche mese (in primis periodo del Covid dal 3 marzo al 19 maggio 2020, ndr) non si è dichiarata altresì la prescrizione del reato di cui all’art. 2638 c.c. e del reato di cui all’art.  2637 relativo al 2015.

Staremo a vedere la motivazione che forse ha inteso ai fini della dichiarazione di prescrizione fare riferimento alla pena prevista dal terzo comma dell’art. 2638 c.c. pur non ritenendolo nei casi specifici applicabile.

Una parziale assoluzione si è avuta per Marin per i fatti successivi al 18/12/2014. Al contrario la sentenza condanna Pellegrini, assolto in primo grado.

Il dispositivo è analogo a quello relativo agli altri imputati; prescrizione per i reati di aggiotaggio sino a tutto il 2014 e prescrizione per i reati di falso in prospetto, condanna per i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza qualificati ai sensi del secondo comma dell’art. 2638 c.c..

Se la sentenza del processo d’appello BPVi passasse in giudicato tutti gli imputati potrebbero godere delle misure alternative alla detenzione evitando il carcere.

E’ possibile, peraltro, che nel prevedibile giudizio di Corte di Cassazione venga dichiarata la prescrizione di tutti i reati con nessuna conseguenza per gli stessi.

Viene respinto l’appello dei P.M. nei confronti di Zigliotto che resta assolto, condannato, peraltro, alle spese processuali del secondo grado di giudizio avendo a sua volta appellato nei confronti del dispositivo non soddisfacente.

Di rilievo è la revoca della confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art. 2641 comma 3° c.c. nei confronti degli imputati per l’intero importo pari a € 963.000.000.

Tale somma corrisponde all’importo delle operazioni cosiddette baciate.

E’ da ritenere che per la Corte le stesse non costituiscono il profitto o il prodotto del reato. La revoca avvantaggia in astratto le parti civili le quali, peraltro, dovranno, per ottenere l’integrale risarcimento del danno, intraprendere il giudizio civile.

E’ evidente che tale procedura sarà proficua solo se poche parti civili intraprenderanno la strada e se i beni degli imputati saranno ancora in loro possesso in quantità sufficiente.

Ritenuta l’unitarietà delle ipotesi di aggiotaggio viene ridotta la sanzione pecuniaria nei confronti della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa quale responsabile ai sensi del D.lvo n.231/2001.

Di rilievo è la revoca della provvisionale disposta dal Tribunale di Vicenza in favore di Banca d’Italia e Consob.

Evidentemente la Corte ha ritenuto che non vi fossero i presupposti.

Sarà interessante conoscere la motivazione.

Il dispositivo si conclude con alcune disposizioni relative alle parti civili di scarso rilievo ai fini dell’interesse generale.

Conclusivamente si può affermare che la sentenza della Corte ridimensiona notevolmente quella di primo grado.

Sarà interessante leggere la motivazione in particolare sull’unitarietà del diritto di aggiotaggio, sulla ritenuta sussistenza solo del secondo comma dell’art. 2638 c.c. con esclusione del terzo che riguarda i titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Altro aspetto di rilievo è quello relativo alla prescrizione dei reati.