Ucraina, Emmanuela Bertucci (legale, consulente Aduc): niente permesso di soggiorno per chi scappa dalla guerra

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Ucraina, profughi senza permesso di soggiorno in Italia
Ucraina, profughi senza permesso di soggiorno in Italia

Ucraini, non venite in Italia… è questo che lo Stato dice agli sfollati dall’Ucraina? Agli ucraini che arrivano in Italia a causa del conflitto non viene rilasciato alcun permesso di soggiorno. Niente protezione temporanea – che pur è stato uno dei primi provvedimenti dell’Unione Europea per far fronte all’emergenza umanitaria, entrato in vigore il 4 marzo 2022 – niente permesso di soggiorno, quindi nessuna possibilità di lavorare e nessuno dei diritti che la protezione temporanea garantisce.

Colpa del Governo che, a oltre un mese dallo scoppio della guerra, non ha ancora provveduto a differenza di altri Stati UE (1).

Chi arriva in Italia dall’Ucraina può ricevere alloggio, cibo, prima assistenza ma non il permesso di soggiorno, non ha quindi i diritti che gli vengono invece riconosciuti negli altri Paesi: accesso al sistema sanitario, alla scuola, al lavoro.

E tutti gli annunci delle ultime settimane sulle assunzioni delle persone fuggite dall’Ucraina? Dichiarazioni d’intenti futuribili: al momento non è possibile, senza permesso di soggiorno non si può essere assunti.

Eppure pochi giorni fa, sempre il Governo italiano, ha emanato un decreto legge (18 marzo 2022, pubblicato in GU il 21 marzo 2022, art. 34) che consente alle strutture sanitarie di assumere temporaneamente medici, infermieri e operatori socio-sanitari ucraini che siano in possesso del “Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati”.

Una assoluta insensatezza: il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati viene rilasciato solo a chi è già stato riconosciuto titolare di protezione internazionale e, non potendo altrimenti documentare i propri titoli di studio e volendo comunque richiederne il riconoscimento in Italia, richieda ad una università italiana il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati. Il documento si ottiene a seguito di una procedura piuttosto rigorosa all’esito della valutazione di una Commissione universitaria che valuta e verifica le qualifiche, le esperienze lavorative e competenze linguistiche.

Non si applica quindi, al momento, agli ucraini, che non hanno chiesto asilo politico in Italia (e non potrebbero farlo, l’Italia non è il primo Paese UE nel quale hanno fatto ingresso) e non hanno nemmeno un permesso di soggiorno!

Si tratta di gravissime inadempienze, e chiediamo che venga subito posto rimedio. Se così non fosse, si tratterebbe di una scelta politica ben precisa volta a dissuadere gli ucraini dal venire in Italia – a dispetto dei proclami e forse in un’ottica vagamente ritorsiva nei confronti degli altri Paesi UE non solidali quando i profughi arrivano in Italia dal mare – o di “favorirne” in questo modo una permanenza molto breve.

 

1 – ad esempio, Spagna: 9 marzo 2022 (https://www.lamoncloa.gob.es/); Germania: 7 marzo 2022 (https://www.bmi.bund.de/); Francia: 10 marzo 2022 (https://www.interieur.gouv.); Portogallo: 1 marzo 2022 (https://dre.pt/dre/detalhe/); Polonia: 12 marzo 2022 (https://www.gov.pl/web/udsc-en/the-law-on-assistance-to-ukrainian-citizens-in-connection-with-the-armed-conflict-on-the-territory-of-the-country-has-entered-into-force); Repubblica Ceca dal 21 marzo 2022

Emmanuela Bertucci, legale, consulente Aduc