Veneto in zona bianca, Zaia firma ordinanza riaperture

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Luca Zaia e il Veneto zona bianca
Luca Zaia e il Veneto zona bianca

Il Veneto sarà ufficialmente in zona bianca dal 7 al 21 giugno. Un colore che consente molte riaperture e abolisce il coprifuoco, tenendo conto della bassa incidenza dei nuovi casi di Covid. Il presidente della Regione Zaia, adeguandosi all’ordinanza del ministro della Salute Speranza, ha pertanto firmato la seguente ordinanza sulle riaperture:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 12 del decreto legge 65/2021, unite alla presente ordinanza a far comunque parte integrante della stessa come Allegato A, dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
b. piscine e centri natatori in impianti coperti;
c. centri benessere e termali;
d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
g. eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
j. corsi di formazione.
2. Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

3. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
4. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.
B) IMPIANTI DI RISALITA NELLE STAZIONI E NEI COMPRENSORI SCIISTICI E A USO TURISTICO
1. Utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici
L’utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla, si svolgono nel rispetto dell’apposito paragrafo delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, approvate dal Ministro della salute con ordinanza del 29 maggio 2021, nonché delle disposizioni di cui ai punti successivi.
2. Definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico
Il presente articolo si applica ai comprensori sciistici e alle stazioni sciistiche in cui si può praticare lo sci alpino.
In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.
Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.
Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna.

Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi aperti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.
Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.
Nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i territori del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i medesimi territori verranno adottate di concerto tra la Regione Veneto e le rispettive Province Autonome, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in 4 in applicazione del criterio di cui al presente articolo.
3 Definizione del numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo
Per l’utilizzo degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo, che non comporta, di solito, un utilizzo plurimo da parte dello stesso utente del medesimo impianto, il limite giornaliero dei primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da: a) portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto; b) per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti.
C) DISPOSIZIONI FINALI
1. Salvo quanto specificamente disposto al punto 2, della lettera A), le disposizioni di cui alla presente ordinanza e all’Allegato A hanno effetto dal 7 giugno 2021 fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa immediatamente vincolante.
2. La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
3. L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore;

l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
4. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai comuni interessati.
5. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
6. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.