Al volante a 17 anni

110

Ai minori che hanno compiuto 17 anni e sono già titolari di patente A1, è permesso guidare a condizione siano accompagnati da un adulto in possesso di regolare patente di guida di categoria B o superiore.

♦ Requisiti richiesti
Per il rilascio dell’autorizzazione alla guida assistita è necessario che il minore frequenti un 
corso di formazione propedeutico presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica.

Come fare
Per fruire delle opportunità previste dalla norma è necessario richiedere l’autorizzazione tramite l’apposito modello pubblicato in allegato (Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata), che dovrà essere firmato dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

Altri documenti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, da presentarsi insieme alla richiesta di autorizzazione alla guida assistita sono: 

Il tutto dovrà essere quindi presentato all’Ufficio della Motorizzazione Civile che rilascerà una ricevuta di presentazione dell’Istanza con la quale il minore ha facoltà di iscriversi al corso di formazione.


Caratteristiche del corso
Il corso di formazione dovrà essere articolato in almeno 10 ore effettive di guida: le lezioni dovranno essere individuali e di durata massima di 2 ore giornaliere ciascuna.
Al termine dello svolgimento del corso sarà rilasciato al minore un attestato di frequenza corredato dal libretto delle lezioni di guida svolte.


Rilascio autorizzazione alla guida assistita    
L’Ufficio della motorizzazione concederà infine l’autorizzazione alla guida assistita dietro presentazione di:

? attestato di frequenza fornito dall’autoscuola o centro di istruzione automobilistica;

? modulo per la designazione degli accompagnatori per la guida accompagnata.

Requisiti degli accompagnatori designati
Possono essere designati al massimo 3 accompagnatori con i seguenti requisiti:

  • età non superiore a 60 anni;
  • essere titolari da almeno 10 anni di patente di guida della categoria B o superiore;
  • non aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida negli ultimi 5 anni.

Se durante il periodo di esercizio della guida assistita l’accompagnatore designato viene colpito da provvedimenti di revoca o sospensione della patente, egli non è più autorizzato ad accompagnare il minore nella guida.

Possesso dei documenti durante il corso e nelle esercitazioni
Durante il corso di formazione il minore dovrà avere con sè la ricevuta dell’istanza di autorizzazione alla guida assistita e la patente di cui è titolare, mentre nelle esercitazioni oltre alla patente è necessaria l’autorizzazione alla guida assistita rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione.

Revoche all’autorizzazione alla guida assistita
La revoca è prevista nei casi in cui durante il periodo di guida assistita il minore commette violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente di guida, in tale frangente il minore non può conseguire una nuova autorizzazione.

Contrassegni per gli autoveicoli
Gli autoveicoli utilizzati per la guida assistita sono muniti nella parte anteriore e posteriore di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole GA.

Riferimenti normativi
    Decreto n. 213 dell’11 novembre 2011 – in vigore dal 22.04.2012  
    [pubblicato in G.U. n. 298 del 23.12.2011]