Finalmente Bankitalia si adegua alle norme sul whisteblowing: Italia in ritardo altrimenti BPVi e Veneto Banca…

194

Finalmente Bankitalia si adegua alle norme sul whisteblowing (vale a dire la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro), introdotte in Italia nel 2017 con un abissale ritardo rispetto ai paesi anglosassoni. Che sia la volta buona? Finalmente la Vigilanza di Banca d’Italia si attiverà di fronte alle denunce su irregolarità, violazioni normative ed abusi perpetrati dagli intermediari vigilati, alias le banche? I nomi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le irregolarità lì commesse vi fanno pensare qualcosa?

Segnalazioni Whistleblowing e segnalazioni aziendali

I dipendenti e i collaboratori degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o altri soggetti possono segnalare violazioni normative e irregolarità di natura gestionale seguendo poche e semplici regole.

Segnalazione Whistleblowing

I dipendenti o i collaboratori di una banca o di un altro soggetto vigilato dalla Banca d’Italia possono utilizzare il canale whistleblowing per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari. La Banca d’Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di tutelare quest’ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia (art. 52-ter del TUB, art. 4-duodecies del TUF e legge n. 179 del 2017).

Segnalazione aziendale

Anche coloro che non siano dipendenti o collaboratori di soggetti vigilati dalla Banca d’Italia possono presentare segnalazioni su possibili violazioni della normativa o presunte anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari. Le informazioni raccolte sono trattate dalla Banca d’Italia assicurando la tutela della privacy del segnalante.

Attenzione

Il whistleblowing e la segnalazione aziendale non sono i canali giusti per segnalare fatti o controversie concernenti il rapporto di lavoro del segnalante con l’intermediario, o questioni di natura commerciale (cfr. “E’ utile sapere che“).

Come inviare una segnalazione whistleblowing o una segnalazione aziendale alla Banca d’Italia

Per presentare una segnalazione whistleblowing è disponibile il modulo “Segnalazione Whistleblowing“. Il modulo può essere inviato alla Banca d’Italia:

  • via posta elettronica alla casella whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it;
  • via posta ordinaria, all’indirizzo Banca d’Italia, via Nazionale, n. 91 – 00184 Roma, all’attenzione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria – Servizio CRE – Divisione SRE (la busta deve recare la dicitura “riservato”).

Per presentare una segnalazione aziendale è disponibile il modulo “Segnalazione aziendale“. Il modulo può essere inviato alla Banca d’Italia:

Cosa fa la Banca d’Italia quando riceve una segnalazione

La Banca d’Italia trae da tali segnalazioni informazioni utili per le proprie funzioni di vigilanza e attiva, ove necessario, gli opportuni strumenti di intervento, coordinandosi con la BCE quando l’intermediario sia una banca “significativa”.

Di norma, la Banca d’Italia non risponde alle segnalazioni, ma si riserva di contattare il segnalante qualora lo ritenga utile per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Segnalazioni Whistleblowing e segnalazioni aziendali 

La Banca d’Italia, comunque, non può divulgare gli esiti degli approfondimenti condotti e le eventuali iniziative adottate a seguito di segnalazioni riguardanti intermediari vigilati, in osservanza del vincolo del segreto d’ufficio, che copre tutti i dati, le informazioni e le notizie acquisiti in ragione dell’attività di vigilanza (art. 7 del TUB).

È utile sapere che

Le segnalazioni sopra descritte (whistleblowing e aziendali) sono importanti strumenti per migliorare l’azione di vigilanza. Per la clientela che intenda invece segnalare problemi nella propria relazione commerciale con un intermediario sono previsti strumenti diversi, specificamente dedicati alla tutela degli utenti di servizi bancari e finanziari: l’esposto del cliente e il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere queste forme di tutela è possibile cliccare qui.