Processo di appello Veneto Banca 6 dicembre, avv. Costabile per la difesa: “Assoluzione per Consoli, in subordine una perizia”

1081
Processo di appello Veneto Banca, avv. Ermenegildo Costabile e Vincenzo Consoli (immagini di repertorio)
Processo di appello Veneto Banca, avv. Ermenegildo Costabile e Vincenzo Consoli (immagini di repertorio)

Presso l’aula Bunker di Mestre (VE) davanti al collegio (col presidente reggente della corte d’appello Carlo Citterio) si è tenuta oggi, 6 dicembre 2022, la quinta udienza del processo di appello Veneto Banca contro l’unico imputato Vincenzo Consoli, suo ex ad e dg, appellatosi dopo la condanna a 4 anni in I° grado a Treviso (qui la cronaca e alcuni commenti su ViPiu.it di tutte le udienze di I° grado a Trevisoqui tutte le udienze del processo di appello Veneto Banca) .

È il giorno dell’arringa del difensore di Consoli, l’avv. Ermenegildo Costabile che ha esposto le sue conclusioni fiume per circa cinque ore, entrando nei dettagli del processo.

Sul primo capo di imputazione, ossia l’Ostacolo all’esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza (delitto previsto e punito dagli articoli 81cod. Pen.,  2638 commi 1° e 3° codice civile), nel quale Consoli è accusato di indicare o aver fatto falsamente indicare nella segnalazione periodica  relativa all’ultimo trimestre 2012 un’ ammontare del patrimonio di vigilanza non corrispondente al reale e così poi successivamente fino al 31 dicembre 2013, l’avv. Costabile ha sottolineato che l’ipotesi di  reato ruota attorno a tre circostanze: 1) la  valutazione dei crediti; 2) le eventuali sottoscrizioni di aumento di capitale in correlazione con acquisto di azioni della banca; 3) i cosiddetti Rischi operativi, ossia quegli accantonamenti che solitamente le banche  sono chiamate a riportare a bilancio in previsione, ad esempio, di esborsi di denaro per contenziosi legali.

Queste le tre poste oggetto di non corretta valutazione, secondo l’accusa, al punto da alterare in modo significativo il patrimonio di vigilanza, così da non darne una reale rappresentazione ed ostacolare l’attività delle authority.

Il punto, focale per la difesa, che smonterebbe il teorema accusatorio è nel fatto che le tesi della Procura poggiano sull’analisi tecnica del Consulente dell’accusa, dato che lo stesso capo di imputazione è formulato sulla scorta della relazione  del tecnico.

È qui che si dipanano a vari livelli le contestazioni della difesa, secondo cui le “valutazioni” del dr. Luca Terrinoni non avrebbero valenza ai fini accusatori perché non sarebbero mai state chiarite del tutto le metodologie usate per misurare il quantum di quelle voci di bilancio ed anzi parrebbe proprio che i parametri usati siano, per così dire, parametri a posteriori, nati e definiti dalle autorità dopo l’anno 2013 (AQR) e quindi non applicabili ai fatti risalenti al 2013.

Lo ha ribadito con forza l’avv. Costabile asserendo che non si può condannare una persona per parametri o con parametri stabiliti successivamente ai fatti, come dimostra il fatto che la stessa Corte d’Appello ha disposto una rinnovazione dell’istruttoria: “ si disponga una perizia se necessario”, la richiesta avanzata in subordine  all’assoluzione dal difensore di Consoli.

Questi nuovi parametri hanno determinato una modifica sostanziale dei criteri di valutazione di alcune voci di bilancio quali i crediti delle banche. Si è passati cioè da una analisi storica, ossia del dato attuale, ad un’analisi predittiva, con una valutazione di carattere previsionale.

Quanto poi alle contestate “indicazioni” del Consoli in cosa consistono, si e chiesto Costabile, le cosiddette “segnalazioni di vigilanza” di cui al primo capo di imputazione. Di certo non sono missive a firma Consoli poiché si tratta di un complesso apparato informatico che elabora tutti i dati provenienti dai dipendenti e dalle filiali della Banca che vengono quindi approvati dal Consiglio di Amministrazione e poi tramite un sistema software denominato “PUMA” trasformati in un flusso di comunicazioni alla stessa Banca d’Italia.

Se questi sono i fatti ci si può chiedere quale ruolo abbia avuto Consoli, egli potrà assumersi l’onere della veridicità delle informazioni, ma non si potrà certo dire che si tratta del frutto del suo lavoro.

Sul fenomeno delle baciate l’avv. Costabile ha sottolineato la contraddittorietà di talune ispezioni di vigilanza di Banca d’Italia, soprattutto sugli affidamenti concessi ad alcuni componenti del Cda: ad una prima ispezione non si riscontravano irregolarità, mentre nella seconda, del 2013, immediatamente successiva emergeva prepotentemente il fenomeno. La cosa a dire della difesa appare singolare e denota un certo margine di incertezza nella definizione del fenomeno o quanto meno nella sua delimitazione.

Quanto al Fondo rischi, chiarisce subito il legale di Consoli che l’accusa ha posto a base di detta circostanza, contenuta nel capo di imputazione, i reclami degli azionisti del 2014, 2015 e 2016, ma non è certo quello il fondamento del rischio nell’anno 2013. Infatti, il Fondo rischi ne dà conto solo nell’anno 2016: si tratta di un incomprensione ha asserito il difensore.

In tutto questo qual è il ruolo di Consoli? Egli si occupava della progettualità della banca e delle operazioni straordinarie, non certo di valutare i crediti; si raccomandava spesso con la struttura che il credito fosse garantito, restituibile; per il resto l’operatività era del management.

Sul secondo capo di imputazione (sempre relativo al reato di Ostacolo all’esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di  vigilanza) il difensore dell’imputato rileva che “Consoli Vincenzo, a specifica richiesta della Consob, con nota in data del 29 agosto 2014 comunicava che era ‘…stata formalmente esclusa, sulla base di regole e istruzioni interne impartite alla rete, la possibilità per le banche coinvolte nell’offerta delle azioni di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto dell’offerta…” come emerso dalle indagini e dalle verifiche ispettive successivamente svolte .

Inoltre, l’ostacolo si sarebbe concretizzato “in ragione sia dell’indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo…”

Quanto al merito della contestazione sul diverso dimensionamento del patrimonio di vigilanza, ha precisato da subito il difensore, “faccio riferimento al capo 1, non ripeterò le stesse cose”. Inoltre il documento in questione  non è a firma del rag. Consoli, ha aggiunto Costabile, ma è un documento in cui altro non si fa che inviare  a Consob una prima versione dei documenti di registrazione e dei fascicoli di bilancio, peraltro firmato dal dr. Vardanega.

Quanto alla lettera del 29 Agosto 2014 questa è una missiva di risposta a specifici quesiti della Consob, elaborata tra l’altro non da Consoli bensì dalla struttura della banca, Audit e Compliance. Il report verrà, poi, approvato dal Cda della banca che non vede la partecipazione di Consoli, come risulta dal verbale.

Infine, andate in prescrizione le altre imputazioni (tra cui il reato di aggiotaggio) il capo di imputazione di cui al numero 4 del decreto che dispone il giudizio, Falso in prospetto, l’avv. Costabile ha sostenuto che Consoli non ha mai partecipato alla stesura, come confermato da numerosi testimoni. Inoltre il prospetto, comunque, informa l’investitore sugli specifici rischi legati all’operazione, quindi il fatto non sussiste.

Per concludere la sua lunga esposizione il difensore si è riportato a tutte le richieste di assoluzione promosse nell’atto di appello e in subordine, come descritto in premessa, ha chiesto una perizia ai sensi dell’art. 603 comma 3 Codice di procedura penale come da  memorie e note presentate.

Il Collegio ha disposto il rinvio, per la Camera di Consiglio e quindi per la lettura del dispositivo della sentenza del processo di appello Veneto Banca, alla data del 30 Gennaio 2023.

Allegato Decreto che dispone il giudizio