Risanamento Campo Marzo, i sospetti dell’opposizione: “anomalie in procedura affidamento incarico”

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campo marzo
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Mentre procedono i lavori per la realizzazione della sede distaccata della polizia locale in Campo Marzo al posto dell’ex biglietteria Aim l’opposizione in consiglio comunale mette in discussione la procedura di affidamento dell’ìincarico di riqualificazione di Campo Marzo, un’operazione fondamentale di questaIgiunta su un tema delicato e spesso affrontato senza successo da diverse amministrazioni. “Il 27.05.2020 il sindaco Rucco annunciò di aver affidato l’incarico di redigere uno studio di fattibilità per un piano di risanamento di Campo Marzo, all’architetto Marco Ermentini di Crema” affermano in una nota i capigruppo consiliari Ciro Asproso (Coalizione Civica), Raffaele Colombara (Quartieri al Centro), Sandro Pupillo (Da adesso in poi), Isabella Sala (PD), Ennio Tosetto (Vinova).

“Dopo attenta analisi della Relazione di Giunta, della Richiesta di offerta e della Relazione descrittiva delle prestazioni offerte, siamo giunti alla conclusione che vi siano delle anomalie nella procedura seguita per l’affidamento dell’incarico. In particolare, si rileva la mancata indicazione in merito ai criteri seguiti per la determinazione dell’importo dell’affidamento, e si avanzano seri dubbi sull’idoneità del progettista a svolgere l’incarico richiesto. Per questa ragione – proseguono i consiglieri di opposizione – abbiamo presentato in data odierna una segnalazione alla Dott.ssa Stefania di Cindio, in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Vicenza”.

La segnalazione: 1) Il valore stimato dell’appalto. 

Nella Richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di uno Studio di fattibilità per un piano di risanamento di Campo Marzo, datata 30 aprile 2020, il valore stimato dell’appalto è indicato in
“€. 39.999,00 al netto di IVA e contributi Cassa Previdenziale, se dovuti”.

Al di là di ogni considerazione di carattere extra giuridico sulla “originalità” di una stima che risulta inferiore di meno di un euro rispetto alla soglia di legge – raggiunta la quale diviene obbligatorio una diversa procedura di affidamento (con consultazione di almeno 5 operatori economici) – si rileva quanto segue: né la citata Richiesta di offerta; né il verbale della Decisione della Giunta Comunale n. 71, del 25 marzo 2020; né, infine, la Relazione di Giunta n 135, datata 24 marzo e sottoscritta dal Direttore Generale dott. Verza, forniscono alcuna indicazione in merito ai criteri seguiti per la determinazione dell’importo presunto dell’affidamento.

A tal riguardo si richiama quanto affermato dall’ANAC nelle Linee guida n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nel cui capitolo III “Indicazioni operative”, al paragrafo 2.2., si legge che:
“Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo”.

Inoltre, per determinare in modo corretto il valore stimato dell’appalto – che laddove quest’ultimo abbia ad oggetto l’incarico di progettazione si traduce nella quantificazione dei compensi da riconoscere per tale attività – il paragrafo 2.1. del medesimo capitolo III delle citate Linee guida ANAC puntualizza che:
“al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016)”.

Com’è noto, l’utilizzo delle tabelle di cui al citato D.M. 17 giugno 2016 implica l’esatta identificazione della tipologia di opera oggetto della progettazione (e, se del caso, degli ulteriori servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) il cui corrispettivo si vuole stimare.

2) La tipologia di opera da progettare e le referenze richieste ai professionisti invitati a presentare offerta (con possibile valenza anche in termini di punteggio per l’offerta tecnica).

La corretta individuazione della tipologia di opera la cui progettazione deve essere affidata assume rilievo, oltre che per definire correttamente l’ammontare della prestazione, anche per valutare l’idoneità dei professionisti offerenti e, nella vicenda in esame – visto che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo è pari a 100 e la “idoneità, in termini di specifico curriculum vitae degli operatori assegnati, relativo piano di formazione ed attinenza delle esperienze professionali pregresse rispetto all’incarico da conferire” vale da solo 40 punti – anche per individuare l’offerta vincitrice.

Anche sotto questo profilo ci vengono in aiuto le Linee guida ANAC n. 1, che nel capitolo III, paragrafo 3 “Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti”, stabiliscono che: “Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato D.M. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; …”

Nel successivo paragrafo 4 si legge che:
“La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.”

Ciò premesso, nella Richiesta di offerta citata in apertura della presente segnalazione manca qualsiasi riferimento alla tipologia (determinata in base alla tabella Z-1 del D.M. 17 giugno 2016) delle opere oggetto dell’incarico. Com’è noto, la Tabella Z-1 individua le seguenti “categorie”: Edilizia, Strutture, Impianti, Infrastrutture per la mobilità
Idraulica, Tecnologie della informazione e della comunicazione, Paesaggio, ambiente, naturalizzazione agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste, Territorio e urbanistica, Pianificazione.

Appare del tutto evidente che nel caso del “Piano di risanamento di Campo Marzo” le opere che lo andranno a comporre non sono riconducibili alla categoria “Edilizia” (né intesa come nuova costruzione, né come manutenzione/restauro/ristrutturazione di edifici esistenti), bensì alla categoria “Paesaggio, ambiente, naturalizzazione agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste”, e più nello specifico alla destinazione funzionale “Interventi del verde e opere per attività ricreativa e sportiva”, costituite da “Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo”.

Peraltro, nella “Relazione descrittiva delle prestazioni offerte”, prodotta dall’arch. Marco Ermentini nel Plico n. 2 – Offerta tecnica, non si rinviene alcuna referenza concernente opere con caratteristiche assimilabili a quelle oggetto della progettazione in affidamento, ma solo interventi di restauro. Il che, a stretto rigore, fa dubitare della stessa idoneità dell’offerente, oltre che della bontà della relativa offerta (che dal punto di vista tecnico avrebbe dovuto essere valutata anche sulla base del curriculum).

Non si capisce, pertanto, su quale base nella determina n. 852, del 26 maggio 2020, si sia potuto affermare che “il curriculum e le esperienze professionali del professionista offerente risultano avere specifica attinenza rispetto all’incarico”, con l’ulteriore precisazione che “In particolare viene evidenziata attività in tema di rigenerazione urbana e restauro di edilizia storica e monumentale anche in riferimento alla vasta produzione pubblicistica dichiarata”.

“Tutto ciò considerato – concludono i consiglieri – si chiede al Segretario generale di effettuare le necessarie verifiche e di fornire dettagliato riscontro alle nostre segnalazioni”.