Incidenti mortali e diritti risarcitori delle vittime secondarie

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Vittime secondarie di incidenti stradali (foto di tommaso79)
Vittime secondarie di incidenti stradali (foto di tommaso79)

Un sinistro mortale con responsabilità di terzi comporta la nascita di diritti, patrimoniali e non patrimoniali, in favore delle persone legate con la vittima da matrimonio, vincoli di sangue, o comunque a lui vicine. Si tratta però di una materia assai complessa che può essere affrontata solo da specialisti, perché non è sempre agevole l’individuazione dei soggetti, cosiddette vittime secondarie, che possono vantare tali diritti, né delle tipologie di danno che possono essere di volta in volta invocate.

Quanto ai beneficiari, occorre considerare il ruolo sempre più incisivo della profonda evoluzione sociale, legislativa e giurisprudenziale, tuttora in corso, e quindi dai confini ancora incerti. La tradizionale famiglia nucleare (la comunità riproduttiva composta da madre padre e figli) va sempre più perdendo la sua centralità: attualmente le coppie di fatto sono più numerose di quelle legate da vincolo matrimoniale oltre che non necessariamente connotate dall’eterosessualità. Nelnuovo art. 90 del codice di procedura penale, entrato in vigore nel gennaio del 2016, tra le persone offese del reato che possono costituirsi parti civili contro colui che ha provocato la morte della persona cara, sono infatti ora ricomprese, con piena equiparazione ai prossimi congiunti, anche le persone comunque conviventi purché legate da una relazione affettiva forte e stabile, come ha precisato di recente la Corte di Cassazione (Ord. n. 18568/2018).

I diritti di cui beneficiano le vittime secondarie si fondano su un duplice titolo.
Come in ogni caso di una apertura di successione gli eredi del defunto, testamentari o legittimi, si vedranno trasmettere ogni diritto di contenuto economico presente nell’asse ereditario, compresi quelli risarcitori eventualmente maturati prima della morte, anche se i diritti che più caratterizzano la vicenda sono quelli che si acquisiscono in proprio, “di rimbalzo”, come conseguenza dell’illecito comportamento del responsabile del sinistro il quale, avendo commessoil reato di omicidio stradale, è tenuto al risarcimento di ogni tipologia di danni direttamente causati alle vittime secondarie.

In particolare i danni non patrimoniali, che non hanno contenuto economico, ma consistono in una lesione ai diritti della persona che hanno portato dottrina e giurisprudenza a distinguerli in due categorie. Il danno morale, tradizionalmente individuato nel corrispettivo per i turbamenti soggettivi ed esistenziali conseguenti alla perdita del proprio caro (pretium doloris). La forma più grave è quella di perdita del rapporto parentale, che al di là del crudo dolore provocatodall’evento, consegue alla profondissima sofferenza dovuta al traumatico venir meno di una dellepersone cardine della propria vita quotidiana (il figlio, un genitore, il coniuge, il compagno).

Tali danni vengono liquidati in via equitativa e personalizzata, in base alla specialità di ciascun caso concreto, tenendo conto dell’età del defunto e del congiunto avente diritto, del rapporto di parentela, della convivenza, dell’intensità della relazione e della composizione del nucleo familiare. L’altra categoria di danni non patrimoniali è quella, non sempre ricorrente, del danno biologico, che consistendo in una lesione dell’integrità personale dovuta all’insorgenza di una verae propria malattia psichica, dovrà perciò essere accertata tramite una specifica perizia medico –legale, che tradurrà la patologia in punti assicurativi di invalidità, ed il risarcimento potrà ricomprendere anche il rimborso delle spese sostenute per eventuali percorsi di recupero psicologico.

I danni patrimoniali, senza approfondire quando spettano per successione o per diritto proprio, si articolano nelle tradizionali forme del danno emergente, consistente nelle perdite economiche a seguito del decesso (spese funerarie, per il ricovero ospedaliero, per la riparazione della vettura incidentata) e del lucro cessante, derivante dalla mancata contribuzione del defunto alle esigenze economiche della famiglia, da commisurarsi sulla base dell’ultimo reddito annuo percepito. Nepossono beneficiare anche gli altri parenti (nonni, zii, nipoti, cugini) e gli affini (nuore, generi, cognati, suoceri), nonché i componenti delle famiglie di fatto o comunque legati al defunto da un forte rapporto affettivo (persino la fidanzata o il convivente estraneo), purché gli stessi riescano a dimostrare di essere stati privati di una fonte stabile di reddito di cui in precedenza godevano.

Un discorso a parte merita il risarcimento per via successoria del danno biologico nel periodo antecedente alla morte, oggetto di recentissimi pronunciamenti della Corte di Cassazione. E’ infatti evidente che, in caso di decesso istantaneo, il venir meno dell’unica persona che avrebbe potuto chiedere di essere risarcita del deficit alla propria integrità personale non può comportare alcun incremento patrimoniale nel suo asse ereditario. Ove però, prima del decesso, sia decorso un tempo apprezzabile di vita, il danno biologico conseguente all’incidente, consolidato e ormai acquisito nel patrimonio come credito risarcitorio, (c.d. danno tanatologico) diventa perciò trasmissibile agli eredi secondo il principio della patrimonialità della successione. I medesimi effetti giuridici si verificano anche nel caso in cui la vittima, nello spazio di lucida sopravvivenza prima del decesso, non necessariamente lungo, si sia resa drammaticamente conto che la propria vita era ormai irrimediabilmente compromessa e tale angoscia si sia parimenti tradotta in un danno biologico trasmissibile (c.d. danno catastrofale).

Avv. Luca De Silvestri

In collaborazione con l’avv. Luca De Silvestri, che è titolare della società vicentina DSR – De Silvestri Risarcimenti Srls, specializzata nella tutela dei danneggiati da incidenti stradali, e che ha pubblicato questo contributo anche sulla rivista dell’ACI l’Automobile