Coronavirus: ordinanze del Presidente della Regione Veneto

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L’ordinanza nr.42 del 24 aprile, le cui misure hanno effetto dalle ore 15 del 24 aprile al 3 maggio 2020 compreso, prevede (principali provvedimenti): 

  • viene ripristinata la distanza di almeno un metro da ogni altra persona, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui trovano persone in relazione ad attività ammesse
  • è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta
  • è consentita la vendita nei mercati e in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti
  • la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa tutti i giorni della settimana

Con l’ordinanza nr. 40 del 13 aprile, sono confermate e comunque adottate le seguenti misure (principali provvedimenti):

  • negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante
  • le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due
  • l’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona
  • è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020
  • la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati alla vendita di tali prodotti, ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi

Sono efficaci ulteriori provvedimenti, contenuti nell’ordinanza del sindaco del 14 aprile.


L’ordinanza nr 37 della Regione Veneto, facendo seguito all’ordinanza n. 33 del 20.3.2020, valida fino al 3 aprile 2020, dispone la proroga parziale della stessa fino al 13 aprile e adotta ulteriori disposizioni urgenti per contrastare l’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della idoneità del fenomeno a produrre la diffusione del contagio.

Le principali novità:

  • è obbligatorio indossare mascherina e guanti negli esercizi commerciali
  • è obbligatorio indossare mascherina e guanti sugli autobus, sui taxi e sugli ncc (ordinanza Regione Veneto nr.39)
  • gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, sono chiusi domenica 5 e 12 aprile e lunedì 13 aprile (ordinanza Regione Veneto nr. 38)
  • è vietata l’attività di vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili, salva l’attività di consegna a domicilio; potrà essere effettuata l’attività di manutenzione aree verdi e naturali pubbliche e private per interventi di urgenza finalizzati alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo e naturale, ivi comprese esemplificativamente le aree turistiche

Al fine di evitare ulteriormente l’assembramento di persone, con l’ordinanza nr. 33 del 20 marzo, il Presidente della Regione Veneto, stabilisce che:
 

  • sono chiusi all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale
  • l’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano,sono soggetti alle limitazioni già previste per gli spostamenti dai DPCM 8 e 9 marzo; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi, per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti in base ai predetti DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora
  • l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:
      a) è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali
      b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie
      c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali che attraversano centri abitati
  • l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica
  • nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone

  aprile 

L’ordinanza ha decorrenza dal 20 marzo e durata fino al 3 aprile 2020 e le sue disposizioni perdono efficacia a seguito dell’eventuale entrata in vigore di provvedimenti statali più restrittivi.
 

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Informazioni e contatti

  • numero verde comunale 800 644 494 (ore 8-18 dal lunedì al sabato), per informazioni sulle apertura al pubblico degli uffici comunali e su eventuali variazioni e modifiche dei servizi erogati sul territorio
  • numero verde ULSS9 per i veronesi 800 936666 
  • numero verde regionale 800 462340 per informazioni su infezioni da Coronavirus
  • in caso di dubbi o sospetti chiama il 1500
  • in caso di sintomi non andare in ospedale ma chiama il 118

 

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