Fondo ristoro banche venete, Federconsumatori: “pochi soldi e molte ombre”

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La proposta di legge finanziaria – è scritto in una nota di Federconsumatori FVG – che verrà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento per la discussione prevede una serie di disposizioni relativa ai risarcimenti per i gli azionisti risparmiatori delle Banche Venete poste in liquidazione coatta amministrativa e per le casse di risparmio dell?Italia Centrale poste in risoluzione. Pur in presenza di alcuni punti interrogativi che potranno essere sciolti attraverso il confronto parlamentare, si possono già evidenziare, accanto ad un dato positivo, alcune gravi criticità.

E? presente una prima definizione delle risorse finanziarie disponibili per i risarcimenti, quantificate in 525 milioni di euro per ognuno degli anni 2019, 2020 e 2021: elemento di certezza che concretizza almeno una delle condizioni per l?avvio dei risarcimenti.

Elemento assai negativo, per quanta riguarda gli azionisti residenti nella nostra Regione, è quello della possibile esclusione dai risarcimenti per i pacchetti azionari derivanti dalla conversione delle azioni della ex Banca Popolare Udinese in seguito all’incorporazione nella Banca Popolare di Vicenza avvenuta nel 1999; infatti è necessario che le azioni siano state acquistate ?avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate?. Si tratta di una penalizzazione assai pesante che discrimina nella tutela acquisti azionari effettuati anche nel 1998 da quelli effettuati due o tre anni dopo. Si tratta, per la nostra regione di una porzione assai rilevante di risparmiatori; abbiamo intenzione di chiedere un incontro con il Presidente della Regione per ottenere un suo intervento per sanare questa discriminazione.

La misura del risarcimento è individuata nel 30% riconosciuto da un giudice o dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob con il limite di 100.000 euro per ogni risparmiatore. L?accettazione di tale risarcimento comporta ?la rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni?. Questa precisazione smentisce definitivamente una serie di promesse di esponenti di governo che rinviavano agli anni successivi al 2019 il risarcimento del danno accertato oltre il 30%.

Desta infine perplessità, riguardo all’accertamento del diritto al risarcimento, il puro e semplice riferimento al regolamento CONSOB ed all’impegno, da parte della stessa, ad emanare un regolamento per le modalità di presentazione delle domande e per l?adozione delle pronunce. In carenza di una serie di requisiti oggettivi, di cui l?autorità politica non ha voluto farsi carico rifiutando ogni confronto con le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, l?accoglimento delle domande dipenderà da un giudizio sostanzialmente discrezionale espresso da un?autorità di controllo la cui credibilità è tutta da dimostrare: l?autorità che in passato non è stata in grado di controllare viene investita oggi del compito di giudicare.

L?ultima criticità è costituita del termine della presentazione delle domande al 30 giugno 2019 ad un giudice oppure all’ACF; la ristrettezza dei termini comporta che in caso di ricorso all’ACF che sia stato respinto dopo il 30 giugno non sarà più possibile il ricorso ad un giudice: incentivo oggettivo a ricorrere alle prestazioni professionali dei legali con tutti i costi relativi e quindi discriminante nei confronti di chi dispone di scarsi mezzi finanziari.