Decreto liquidità: rinegoziazione più che nuova finanza, un vantaggio per le banche: lo denuncia l’ex ministro Zanetti

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Decreto liquidità sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020
Decreto liquidità sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2020

"L'esposizione della banca deve risultare superiore a prima senza stabilire paletti minimi ed è consentito rinegoziare finanziamenti già 1n essere": questo sarebbe in estrema sintesi un passaggio del decreto liquidità (clicca qui per scaricarlo e qui per i vari commenti, ndr) evidenziato oggi da Enrico ZANETTI su eutekne.info.

A segnalarci l'articolo dell'ex sottosegretario al tesoro con Monti e poi presidente del suo partito ora disciolto, ma noto studioso e titolare da sempre di un avviato studio di consulenza è un locale commercialista di rango che lo accompagna con queste considerazioni: "Chi avrà scritto il testo del decreto Liquidità? L’ABI? In pratica le banche potranno vedersi garantiti i vecchi prestiti al 90% dell'importo consentito (ma non erogato se non per differenza) nel decreto e per i vecchi  finanziamenti  fino a 25.000 euro anche di più. E’ uno sconcio. Ed era così semplice, bastava dire che si doveva trattare di nuova finanza, inalterata la situazione pregressa".

Insomma altro che 400 miliardi per le imprese e i professionisti in arrivo subito (con un subito già smentito dai fatti anche per le erogazioni minime, quelle garantite al 100% fino a 25.000 euro). Si e no ammonterebbero a qualche decina col resto a vantaggio delle banche se l'analisi di Zanetti troverà conferme e non ci saranno direttive diverse, precise e stringenti sull'erogazione di nuova finanza, quella che serve e per la quale siamo in guerra, santa, anche con l'Europa. Ma non con le intoccabili banche nostrane?

Il direttore

Ecco l'articolo di Enrico Zanetti

Siamo solo alle primissime battute delle richieste dei "microfmanziamenti" fino a 25.000 euro che possono essere assistiti da garanzia statale al 100% per il tramite del Fondo centrale di garanzia delle PMI (e ancora non è di fatto partita la "campagna• per i finanziamenti di importo maggiore che possono essere assistiti da garanzie statali per il tramite del fondo medesimo o di SACE), ma già serpeggiano i primi diffusi malumori.

In particolare, si registra la delusione per il fatto che, in molti casi, gli istituti di credito si renderebbero disponibiliall'erogazione del nuovo finanziamento garantito nell'ambito di un accordo di rinegoziazione di eventualifinanziamenti già in essere.

Ad esempio, se un soggetto, che può avere diritto a un finanziamento di 25.000 euro con garanzia al 100% del Fondo, ha già in essere un finanziamento con quella banca di 20.000 euro, la richiesta di rinegoziazioneimplicherebbe emissione di nuova finanza solo per 5.000 euro e, per il resto, la "trasformazione" del vecchio finanziamento (magari con restituzione in scadenza a più breve termine) nel nuovo finanziamento garantito, con durata di 6 anni, 2 anni di preammortamento e tasso di interesse nei limiti massimi di legge.

Quanto precede è però la naturale conseguenza della scelta compiuta dal legislatore di prevedere espressamente questa possibilità, invece che vincolare l'utilizzo dei nuovi finanziamenti con la speciale garanzia stata le "da COVID-19" al pagamento di fornitori commerciali e dipendenti.

E altrettanto accadrà con riguardo ai finanziamenti di maggiore entità che possono essere garantiti dallo stessoFondo centrale per le PMI o dalla SACE (su modalità e termini per i finanziamenti garantiti da quest'ultima si veda anche "Definiti modalità e termini di rilascio per i finanziamenti garantiti da SACE" ).

Le norme del decreto liquidità che consentono tutto ciò sono il secondo periodo della lett. m) dell'art. 13 comma 1 e la m) dell'art. 1 comma 2 (le quali recano la nozione di "nuovo finanziamento" ammesso alle garanzie statali, individuandolo in una erogazione tale da far sì che, all'esito del suo rilascio, l'esposizione della banca nei confronti del soggetto finanziato risulti superiore a prima senza stabilire paletti minimi, quindi per assurdo anche solo di un euro) e dalla lett. e)dell'art. 13 comma 1 (la quale consente esplicitamente le erogazioni di finanziamenti destinati allarinegoziazione di finanziamenti già in essere, ponendo come condizione che l'esposizione aumenti di appena il10%).

È opportuno sottolineare che i vantaggi per il cliente di una rinegoziazione di debito con emissione di nuova finanza vanno considerati nel loro insieme e non soltanto con riguardo all'ultimo aspetto, perché anchel'allungamento dell'orizzonte di restituzione del finanziamento già in essere e l'applicazione di un tasso di interesse inferiore sono elementi che devono essere considerati.

Vantaggio maggiore per la banca se la nuova finanza è di entità modesta

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