Protocollo d’intesa tra Bankitalia e Consob del 21 maggio 2012: bastava rispettarlo e 500.000 soci non avrebbero sofferto il peggior scandalo bancario del terzo millennio

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Gentile direttore, sperando di fare cosa gradita – ci scrive, come spesso fa graditissimo, Silvano Trucco ex D.G. di Bene Banca (la Bcc sana e florida ma commissariata in via “preventiva”) – invio quanto rinvenuto nel mio database, costantemente ed analiticamente alimentato all’epoca in cui svolgevo ruoli dirigenziali apicali in una banca di territorio. Trattasi nello specifico del protocollo di Intesa in materia di “Scambio di informazioni” tra Bankitalia e Consob, sottoscritto in data 21.05.2012, ossia ben prima dell’ultimo in data 6 giugno 2018.

E sempre ben prima che si manifestassero con tutta evidenza le problematiche serissime di quelle banche poi finite miseramente in default, con danni ingentissimi a carico di 500.000 famiglie di risparmiatori, nonchè dei contribuenti tutti, visto il pesante onere a carico dello Stato in forza del Decreto “Salva Risparmio” che ha stanziato nel volgere di pochi minuti 20 miliardi di euro di denaro pubblico

Tale protocollo di intesa, definito testualmente “perfettibile”, in ogni caso tirato in ballo in più riprese dal Responsabile della Vigilanza di Banca d’Italia Carmelo Barbagallo, in audizione avanti la Commissione Bicamerale di Inchiesta sul sistema bancario, nel tentativo, a mio avviso maldestro, di giustificare la scarsa od assente sinergia tra Authority miseramente venuta a galla e riconosciuta dai Commissari anche nella loro relazione finale, prevedeva invece una fitta schiera di fattispecie degne di segnalazione.

Se solo tale protocollo, ancorchè “perfettibile”, fosse stato rispettato alla lettera, forse non avremmo avuto il peggior scandalo del nuovo millenio che, per amore della verità e della giustizia ma soprattutto per rispetto dei risparmiatori azzerati, non può restare impunito e lasciato come polvere sotto un tappeto …

Ecco uno stralcio significativo del citato protocollo, che in ogni caso si allega integralmente qui.

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA BANCA D’ITALIA E LA CONSOB

IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE BANCHE CHE EFFETTUANO OFFERTE AL PUBBLICO AVENTI AD OGGETTO TITOLI DI DEBITO

  La Banca d’Italia e la  Consob

 

 

2.   Caratteristiche delle informazioni fornite dalla Banca d’Italia

 

1.   La Banca d’Italia fornisce alla Consob i seguenti dati e indicatori  riferiti all’ultima segnalazione di vigilanza disponibile: tier one capitai ratio, totai capitai ratio, core tier one ratio1 , sofferenze lorde/impieghi, sofferenze nette/impieghi, partite anomale  lorde/impieghi,  patrimonio  di  vigilanza, margine di interesse e margine di intermediazione. Tali dati ed indicatori sono  riferiti  alle segnalazioni individuali. Per le banche a capo di un gruppo bancario ex art. 64 del TUB, fornisce anche le segnalazioni su base consolidata.

 

2.    Al fine di fornire alla Consob riferimenti su eventuali cambiamenti negativi sostanziali nella situazione finanziaria o nelle prospettive dell’emittente emersi successivamente alla data di riferimento degli ultimi dati contabili pubblicati o trasmessi con le segnalazioni di Vigilanza, la Banca d’Italia trasmette altresì alla Consob informazioni:

a)     riguardanti il mancato rispetto dei coefficienti minimi di patrimonializzazione, all’esito  delle procedure di accertamento;

b)    sui provvedimenti specifici in materia di adeguatezza patrimoniale e di raccolta obbligazionaria ai sensi del dell’art. 53, comma 3, lettera  d),  del  TUB  ivi  inclusi  eventuali divieti a distribuire utili o altri elementi del patrimonio;

c)     sui provvedimenti straordinari, di gestione provvisoria, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa di cui alle Sezioni I, II e III, capo I, Titolo IV del TUB, ivi incluse le relative proposte al Ministro dell’economia e delle finanze, ove già formalizzate;

d)    concernenti altri interventi formalizzati di vigilanza che abbiano incidenza sui livelli di patrimonializzazione dell’emittente;

e)     trasmesse formalmente dall’emittente in ordine: a modifiche significative intervenute nell’assetto proprietario o sulla solvibilità, ad operazioni societarie di natura straordinaria nonché ad avvicendamenti o dimissioni riguardanti le cariche di vertice dell’emittente.