Quando la molestia diventa Stalking

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Secondo il Codice penale, lo stalking è la condotta tipica di chi perseguita un’altra persona al fine di tormentarla e renderle la vita impossibile.

Per la precisione, lo stalking consiste nel molestare o minacciare ripetutamente un individuo al fine di provocarle almeno una di queste conseguenze:
La legge che tutela le vittime di stalking e punisce gli autori di atti persecutori è la n. 38 dell’aprile 2009, derivata dalla conversione del Decreto legge n. 11/23 febbraio 2009: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. Su questa base è stato istituito il reato di stalking, con l’inserimento dell’art. 612-bis nel Codice Penale (CP).

Caratteristiche

Secondo la legge, lo stalking è un reato abituale: perché si possa integrare, occorre che il reo abbia commesso almeno due atti persecutori ai danni della vittima.
Dunque, una semplice condotta molesta non può bastare affinché si possa parlare di stalking.

Integrano il delitto di stalking anche due soli episodi di minacce o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking presuppone ovviamente il dolo del suo autore: lo stalker deve essere cosciente del tormento che sta causando alla propria vittima, nonché del fatto che sta reiterando una condotta illecita.

Lo stalking è punibile a querela di parte: ciò significa che solamente la vittima può segnalare il fatto alle autorità contro lo stalker.
La denunciaquerela deve essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dell’atto persecutorio.
Nel caso in cui la vittima del reato è un minore o affetto da disabilità, si procede d’ufficio.

La pena prevista

La legge sullo stalking prevede la reclusione da 1 anno a 6 anni e mezzo.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

  • dal coniuge, anche separato o divorziato
  • da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima
  • attraverso strumenti informatici o telematici (WhatsApp, Facebook, Instagram, email, ecc.)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso con armi o da persona travisata (cioè, che non può essere riconosciuta perché nasconde il viso) a danno di:

  • un minore
  • una donna in stato di gravidanza
  • una persona portatrice di handicap

Misure cautelari

Fatto sicuramente  importante è la previsione di alcune misure cautelari a protezione delle vittime.
Al molestatore potrà essere impedito di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi che frequenta, addirittura prevedendo una distanza minima da rispettare.

Un ulteriore aiuto per chi subisce le molestie è la richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore.
Esponendo i fatti  all’autorità di Pubblica Sicrezza, la persona offesa potrà avanzare al Questore, una richiesta di ammonimento nei confronti del persecutore, che verrà chiamato a tenere una condotta conforme alla legge.

Se il soggetto ammonito continuerà a molestare la sua vittima le forze dell’ordine procederanno d’ufficio contro di lui.
In questo caso, la pena prevista dall’articolo 612 bis del codice penale è aggravata di almeno un terzo.

Lo stalking è un reato dalle forti implicazioni psicologiche: un suo elemento fondamentale è proprio il carattere della serialità e della continuità dei comportamenti molesti, che per essere considerati tali devono

Nell’ipotesi di un episodio singolo, oppure di più episodi che non diano luogo ad effetti che si protraggono nel tempo, si parla di reati di minaccia, molestia o violenza privata.
In ogni caso, la denuncia di ogni fatto che presupponga un ipotesi di reato, subito o in atto nei confronti di chiunque, va  prontamente denunciato alle autorità competenti.