Si dice ottimista l’avv. prof.Rodolfo Bettiol neo referente presso MEF della Cabina di regia delle associazioni delle vittime di BPVi, Veneto Banca e delle banche risolte

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Dopo la presentazione dell’emendamento della Lega per il Fondo ristoro risparmiatori vittime BPVi , Veneto Banca e banche interessate (clicca qui) e dopo gli interventi di M5S e di altri parlamentari sull’art. 38 Capo III della Legge di bilancio per il 2019 che regolerà quel fondo si è riunita oggi a Padova, con le assenze definite “non giustificate” dai presenti (vedi qui la nostra anticipazione in tempo reale) del Coordinamento don Torta, di Noi che Credevamo nella BPVi e di Codacons la Cabina di Regia voluta dal Mef per coordinare le richieste delle associazioni. Vi proponiamo qui l’intervista del prof. avv. Rodolfo Bettiol individuato dalle associazioni presenti come proprio referente presso il Mef.

Stanti la sua esperienza anche accademica e il suo ruolo fondamentale nell’individuare l’architettura della legge 205, che ora sta “incassando” da nuovo governo, col supporto sue e delle associazioni che vogliono arrivare a un risultato tangibile e non solo parolaio per i risparmiatori, notevoli miglioramenti in termini di dotazioni reali e non solo possibili e di modalità di accesso allargate e semplificate per la gran massa di danneggiati, ci sembra più che meritato il suo difficile ruolo (“sarà più facile parlare col Mef che tenere unite le associazioni…”) e siamo onorati di aver raccolto per voi la sua prima intervista dopo la nomina a commento del documento unitario oggi inviato al Mef e che riportiamo di sotto dopo averlo anticipato in pdf.

Il verde è quanto recepito  dalla Cabina di regia dall’emendamento Lega mentre in giallo sono le proposte della cabina di regia  sottoposte all’attenzione del M.E.F. mentre chiare sono le camcellazioni già effettuate dalla lega inclusa la clausola che prima impediva azioni legali se non completamente soddisfatti.

Capo III
Misure a tutela dei risparmiatori
Art. 38
Fondo per il ristoro dei risparmiatori

  1. Per il ristoro dei risparmiatori come definiti al comma 2 che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza,anche di primo grado, del giudice, anche penale, o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (A.C.F.), in ragione della violazione, posta in essere antecedentemente l’instaurazione del rapporto tra intermediario finanziario e risparmiatore e/o vigente tale rapporto, della legge penale e/o degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento e/o ad altre operazioni di investimento relative ad azioni, quote di partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 e 12bis, altri strumenti finanziari successivamente convertiti o rimborsati in azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data del 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro (di seguito il “Fondo”) con una dotazione finanziaria per il 2019 di 1.575 mln/€, per il 2020 di 275 mln/€, per il 2021 di 250 mln/€ (vedasi nota allegata). L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge n. 33 del 2009, limitatamente alle prime tre righe del primo periodo fino alle parole legge 23 dicembre 2005 , n. 266, sono versate per l’importo di 1.575 mln/€ all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all’Erario al fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie che hanno subito un danno ingiusto così come dispone l’art. 1, c. 343, L. 23/12/2005 n. 266 (vedasi nota allegata). Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Per le finalità di cui al comma 6, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al fondo di cui al presente comma affluiscono, altresì, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all’ articolo 1, comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  1. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l’imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioniche hanno acquistato gli strumentidi cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Per risparmiatori si intendono gli investitori in possesso degli strumenti di cui al comma 1, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Il Fondo opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
  3. a)le azioni relativamente allegli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate stati in origine acquistati dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte per il tramite della banca emittente o di società da questa controllate al momento dell’operazione contestata;
  4. b)le azioni relativamente allegli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute detenuti dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
  5. c) la domanda avanti l’autorità giudiziaria ordinaria -anche penale, in tal caso nelle forme della costituzione di parte civile nel processo penale- o l’A.C.F. è presentata entro il 30 giugno 2019;
  6. d) la misura del ristoro erogato è pari al 30%, a titolo di acconto, dell’importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
  7. e)il ristoro dovrà tenere conto di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti accertati nelle sentenze o nelle pronunce di cui al comma 1. A tal fine, i risparmiatori hanno l’obbligo di produrre apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art 47 D.P.R. 445/2000, che attesti l’effettivo percepimento di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole;
  8. f) L’accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessa alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.Resta impregiudicato il diritto per i risparmiatori di cui al presente articolo di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto,o che sarà corrisposto, ai sensi del presente articolo. Gli importi dovuti a titolo di ristoro, non versati a causa dell’esaurimento della dotazione del Fondo, in caso di rifinanziamento del medesimo Fondo sono corrisposti d’ufficio dal Ministero dell’economia e delle finanze agli aventi diritto, secondo l’ordine cronologico acquisito.
  9. Il Fondo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domandaal Fondo corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 in merito alla costituzione di Collegi specializzati.
  10. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno prevista al medesimo comma al solo fine di accedere al ristoro del Fondo, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell’I.S.E.E. inferiore a 35 mila euro nell’anno 2018, i risparmiatori di cui al presente comma sono postergati nell’erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1, possono presentare domanda al Fondo,nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati in esecuzione della transazione, previa restituzione dell’importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3. L’ammissione al passivo nelle liquidazioni coatte amministrative delle banche di cui al comma 1 è titolo per l’accesso al Fondo.
  11. Il Ministero della Giustizia e la CONSOB comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, le sentenze e pronunce con gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno nonché quelle di rigetto. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l’erogazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze degli importi riconosciuti e a consentire una verifica delle risorse occorrenti per l’erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all’esito del processo avviato ai sensi del presente articolo nonché dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni.Entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ristoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze informa il Parlamento in ordine all’ammontare delle nuove disponibilità finanziarie da reperire per gli anni successivi e, in riferimento a tale ammontare, predispone e coordina, anche attraverso il Fondo, l’emissione di un prestito obbligazionario a valenza decennale, negoziabile, il cui ammortamento avverrà con i proventi dai rapporti dormienti accertati a partire dall’anno 2020 per il periodo 2022-2024.
  12. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, fino al completo esaurimento dell’esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l’attività dell’A.C.F. con l’istituzione di massimo dieci Collegi prevedendo uno o più Collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell’I.S.E.E. non superiore ad euro 35.000 nell’anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell’adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione del ricorso all’ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 4 nonché ai fini della trattazione dei medesimi, si applica la procedura prevista dal citato Regolamento, in quanto compatibile prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l’adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso,anche senza contraddittorio. Tali modalità semplificate che prevedono, in particolare, che la presentazione della domanda può avvenire anche attraverso una modulistica predefinita che individua le fattispecie da contrassegnare, ove effettivamente ricorrenti, che ammettono alla pronuncia dell’ACF sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentite le associazioni dei risparmiatori, il 28 febbraio 2019, e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell’A.C.F., ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni con legge 21 settembre 2018, n. 108. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5, l’ambito di operatività dell’A.C.F. è estesa anche alle domande di valore superiore a euro cinquecentomila. L’A.C.F. è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono agli strumenti di cui al presente articolo acquisiti prima dall’introduzione dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. In relazione a tali strumenti, l’A.C.F. è competente a decidere anche su domande relative a false informazioni contenute nei prospetti pubblicati dalle banche di cui al comma 1 anche successivamente all’acquisto o alla sottoscrizione di detti strumenti. E’, in ogni caso, esclusa la prescrizione del diritto al ristoro e/o al risarcimento dei danni, sia di quelli connessi all’acquisto degli strumenti che di quelli connessi alla possibilità di vendita e realizzo degli stessi strumenti, per effetto delle false informazioni diffuse dalle banche di cui al comma 1. Le disponibilità finanziarie destinate ad assicurare il funzionamento dell’A.C.F. di cui al presente comma e al comma 8 affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della Consob; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio dell’Istituto e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla Consob secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1. La selezione pubblica di cui al comma 8 e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell’ordinamento della Consob in materia.
  13. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all’adozione delle pronunce da parte dell’A.C.F., la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, in via del tutto eccezionale, in deroga all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

All’onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle occorrenti per l’erogazione da parte del Fondo degli importi liquidati. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 e consentire il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande previsto dal comma 4 del presente articolo, i risparmiatori a corredo della domanda dovranno trasmettere idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese con le modalità definite dalla Consob ai sensi del comma 7 del presente articolo. Nelle ipotesi in cui il risparmiatore dichiari di non essere in possesso della documentazione inerente i diritti fatti valere o l’ACF ritenga la domanda presentata incompleta, tale documentazione potrà essere acquisita dai soggetti in possesso della stessa anche con le modalità previste con apposito protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell’articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Le modalità per l’acquisizione della documentazione occorrente per l’adozione della decisione dell’ACF e che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione, o delle banche dalle medesime controllate all’epoca delle operazioni, o delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell’ipotesi in cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi non riesca a reperire la documentazione richiesta o non riesca a trasmetterla nei tempi previsti per una rapida trattazione delle domande, la decisione dell’ACF, purché vi sia almeno una prova documentale del possesso degli strumenti di cui al comma 1, così come previsto al comma 3, lett. b), del presente articolo, potrà essere adottata sulla base di quanto dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di presentazione delle domande medesime.

L’A.C.F. provvederà ad acquisire d’ufficio atti e documenti dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli organi di vertice delle banche di cui al comma 1, delle relazioni di Banca d’Italia, della Banca Centrale Europea e della Consob relative alle vicende che hanno interessato le banche di cui al comma 1. Tali atti e documenti andranno considerati parte integrante ed essenziale di ognuna delle domande presentate dai risparmiatori all’A.C.F.. L’A.C.F. si atterrà in ogni caso alla regola di giudizio di cui al comma 6 dell’art. 23 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58.

  1. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All’articolo 1, comma 1107 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  2. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e da Veneto