Codici: prestiti, mutui ed estinzione anticipata, sul caso Lexitor bisogna fare attenzione

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caso lexitor

C’è agitazione sul fronte banche e finanziarie in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Lexitor.

Il verdetto della Consulta ha aperto ai rimborsi di quei consumatori che hanno sottoscritto un prestito al consumo tra settembre 2010 e luglio 2021 e ne hanno chiesto l’estinzione anticipata, motivo per cui devono riavere le somme anticipate e non usufruite. Nei giorni scorsi ha fatto discutere una nuova sentenza, che però non deve generare confusione e questo è il motivo dell’intervento dell’associazione Codici, che ha avviato un’azione per tutelare i consumatori.

“La Corte di Giustizia Europea si è espressa sui rimborsi per estinzione anticipata dei mutui – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed ha fatto un richiamo della direttiva sui mutui immobiliari. Ha chiarito, in sostanza, che il consumatore può soltanto esigere una riduzione degli interessi e dei costi che dipendono dalla durata del credito. In estrema sintesi, il tentativo di estendere il principio ai mutui non è riuscito. Attenzione, si tratta di una questione diversa rispetto a quella affrontata dalla sentenza sul caso Lexitor, che ha al centro la direttiva sul finanziamento ai consumatori. Ci teniamo a precisarlo in quanto il tema è tecnico e complicato, anche perché la vicenda è annosa e non tutti sono aggiornati sugli ultimi sviluppi”.

“Non solo – prosegue Giacomelli –. Dobbiamo, purtroppo, constatare anche l’atteggiamento non proprio collaborativo di alcune banche e finanziarie, che sul caso Lexitor e sul rimborso dei consumatori stanno prendendo tempo. Ad esempio, c’è chi sostiene che sono i risparmiatori a dover richiedere la restituzione delle somme. Non è così, la Consulta si è espressa in maniera chiara. Stiamo studiando i casi segnalati dai consumatori e siamo impegnati a fornire tutti gli elementi necessari per ottenere quanto dovuto”.

Chi ha sottoscritto un prestito al consumo nel periodo che va da settembre 2010 a luglio 2021 e ne ha chiesto l’estinzione anticipata può segnalare il proprio caso al fine di ottenere assistenza per il rimborso delle somme anticipate e non usufruite.

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Fonte: Codici

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