Pubblicità del gioco d’azzardo, la Consulta conferma il divieto ma apre sulle sanzioni

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autonomia differenziata referendum, reazioni
Corte costituzionale a Palazzo della consulta

La sentenza 172/2026 mantiene il minimo di 50 mila euro, ma consente ad Agcom di scendere sotto la soglia nei casi manifestamente sproporzionati.

Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo resta valido, mentre le sanzioni dovranno poter essere adeguate alla gravità concreta della condotta. È il punto centrale della sentenza 172/2026 della Corte costituzionale, depositata il 20 ottobre e dedicata alle norme introdotte dal Decreto Dignità.

La pronuncia riguarda il sistema che prevede una multa pari al 20% del valore della pubblicità, con un minimo di 50 mila euro per ogni violazione. Il caso nasce dal ricorso di un lavoratore di 28 anni, sanzionato da Agcom per 157 mila euro dopo avere pubblicato video promozionali su tre canali online con pochi follower, ottenendo circa mille euro. Il tema si inserisce nel più ampio confronto sulla prevenzione della ludopatia.

La Corte ha ritenuto che la soglia inderogabile possa diventare manifestamente sproporzionata quando l’attività è occasionale, svolta da una persona fisica fuori da un’organizzazione imprenditoriale e rivolta a una platea molto limitata. Non ha però cancellato il minimo, perché una rimozione completa avrebbe potuto produrre multe irrilevanti.

Pubblicità del gioco d’azzardo, i criteri per ridurre la multa

Agcom potrà quindi applicare una cifra inferiore ai 50 mila euro soltanto in circostanze eccezionali. Dovrà valutare la gravità della violazione, le iniziative adottate per eliminarne o attenuarne gli effetti, la personalità dell’autore e le sue condizioni economiche.

L’associazione Codici legge la decisione come una conferma della legittimità del divieto generale, diretto e indiretto. Secondo l’avvocato Marcello Padovani, la proporzionalità non elimina la funzione deterrente delle sanzioni, che devono restare efficaci contro le condotte più gravi.

Il segretario nazionale Ivano Giacomelli sottolinea invece il legame tra promozione del gioco, dipendenza e sovraindebitamento. La tutela, osserva, riguarda soprattutto minori e persone vulnerabili, esposte anche a contenuti online accessibili senza filtri.

La sentenza cerca così un equilibrio fra due esigenze: evitare che una violazione modesta venga punita come una campagna commerciale strutturata e impedire che la promozione illegale diventi economicamente conveniente. Il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo rimane pienamente operativo; cambia la possibilità di calibrare la risposta nei casi limite.