Belluno, alunno con autismo senza docente di sostegno: il CNDDU chiede risposte rapide

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Docente di sostegno a Belluno, Romano Pesavento del CNDDU

Il CNDDU interviene sul caso di un bambino con autismo che, secondo quanto segnalato, avrebbe iniziato la scuola senza docente di sostegno.

Il caso di un docente di sostegno a Belluno non ancora assegnato all’avvio delle lezioni viene segnalato dal Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani. La nota riguarda un alunno di nove anni con autismo che, secondo la ricostruzione richiamata dal CNDDU, avrebbe iniziato l’anno scolastico senza la figura prevista e frequenterebbe soltanto nelle ore coperte dagli altri operatori indicati dalla famiglia.

Le circostanze puntuali dovranno essere accertate dagli uffici competenti. L’intervento del Coordinamento pone però una questione più ampia: la programmazione definita attraverso il Piano educativo individualizzato e il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione deve tradursi in risorse effettivamente disponibili fin dal primo giorno. Un tema vicino a quello dell’accessibilità concreta dei servizi scolastici, già emerso nel caso del trasporto scolastico nel Feltrino.

Il CNDDU richiama il decreto legislativo 66 del 2017 e sostiene che la continuità educativa non possa rimanere un obiettivo soltanto formale. La quantificazione delle ore, le richieste di posti in deroga e il reclutamento del personale specializzato, osserva il Coordinamento, devono essere raccordati prima dell’apertura delle scuole, soprattutto nei territori nei quali ogni anno risulta più difficile reperire docenti con la necessaria specializzazione.

Docente di sostegno a Belluno, continuità e frequenza scolastica

La nota distingue inoltre il ruolo del docente di sostegno da quello degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Il primo è un insegnante della classe e partecipa alla progettazione didattica condivisa; gli assistenti svolgono invece funzioni differenti. Per il Coordinamento, le due figure collaborano ma non sono intercambiabili e la presenza dell’una non può compensare automaticamente l’assenza dell’altra.

Tra gli strumenti citati vi è anche la possibilità di confermare, a determinate condizioni, il docente a tempo determinato già impegnato sullo stesso posto. Il CNDDU richiama l’articolo 14 del decreto legislativo 66 del 2017 e l’ordinanza ministeriale 27 del 2026: l’eventuale continuità dipende dalla richiesta della famiglia, dalla valutazione del dirigente, dalla disponibilità del posto e dagli altri requisiti previsti. Non è quindi un automatismo, ma una procedura che può ridurre discontinuità dannose quando sussistono tutte le condizioni.

Il documento menziona infine una recente pronuncia della Corte di cassazione, precisando che riguarda una vicenda diversa. Il principio richiamato è che una carenza di ore di sostegno non può giustificare una riduzione dell’orario scolastico imposta dall’istituto e che una simile compressione può assumere carattere discriminatorio. Anche per questo, secondo il CNDDU, eventuali soluzioni temporanee devono salvaguardare il diritto alla piena frequenza.

La richiesta rivolta alle istituzioni scolastiche e amministrative è dunque di verificare rapidamente il caso e, più in generale, di rafforzare il collegamento tra PEI, decisioni del GLO, organici e reclutamento. Sul docente di sostegno a Belluno, il Coordinamento chiede che la pianificazione si trasformi senza ritardi in un servizio realmente disponibile per l’alunno e per la classe.