Approvata la nuova Legge elettorale regionale: ecco come sarà

142

Il Consiglio regionale del Veneto spiega una nota ufficiale – ha approvato a maggioranza, con 31 voti favorevoli, 13 contrari, 1 astenuto, il Progetto dì Legge unificato che modifica la L.R. n. 5/2012 ?Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale?. Le modifiche introdotte sono innanzitutto di carattere tecnico-giuridico, per conformare l’ordinamento regionale alle evoluzioni del quadro normativo statale in materia e per assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali (in particolare, le consultazioni elettorali dovranno svolgersi in un unico giorno, la domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anziché in due giornate).

La parte più rilevante della proposta di modifica riguarda, ad ogni modo, la previsione che alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta un premio di maggioranza del 55% dei seggi se non è stata raggiunta la soglia minima del 40% dei voti (27 seggi alla maggioranza, 22 all?opposizione, cui vanno aggiunti il candidato Presidente vincente e il ?migliore dei perdenti?), ovvero un premio di maggioranza del 60% al raggiungimento della soglia del 40% (29 seggi alla maggioranza, 20 all?opposizione, oltre al Presidente vincente e al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente).

Un ulteriore adeguamento, in merito alle modalità di espressione del voto, concerne l’introduzione della cosiddetta “doppia preferenza di genere”, di cui una riservata ad un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle preferenze successive alla prima.

Fra le modifiche introdotte, vanno altresì annoverate: la revisione della disciplina delle incompatibilità, con la rimozione dell’incompatibilità della carica dì consigliere comunale con quella di consigliere regionale, mentre viene prevista, a partire dalla prossima legislatura, l?incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, e tra quella di assessore regionale esterno e quella di consigliere comunale. Viene introdotto un correttivo alla disciplina in materia di presentazione di liste in esonero dagli adempimenti dì raccolta delle firme, finalizzata a evitare condizioni di strumentale proliferazione di gruppi consiliari; viene anche prevista una integrazione della disciplina sulle modalità dì votazione, contemplando l?ipotesi di espressione di voto soltanto in forma dì preferenza per un candidato dì una lista, ritenendo tale voto validamente espresso anche per la lista nella quale è candidato, nonché per il candidato Presidente ad essa collegato, anche se espresso negli spazi previsti per altri gruppi di liste. Taglio, infine, del 50 percento al tetto di spesa per la campagna elettorale.