
Le regole venete sul gioco d’azzardo sono cambiate due volte in pochi anni, con effetti diversi su chi gestisce un esercizio e su chi amministra un comune. Ricostruirle spiega perché due attività distanti poche centinaia di metri possono trovarsi in situazioni opposte.
Il riferimento principale è la legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, che contiene le norme sulla prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico. La disposizione più discussa vieta di collocare apparecchi da gioco a una distanza inferiore ai 400 metri dai luoghi sensibili.
L’elenco dei luoghi sensibili lo definisce la norma stessa e comprende i servizi per la prima infanzia, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i centri di formazione professionale e altre strutture. Il criterio adottato è la prossimità a un pubblico considerato più esposto.
Per anni l’applicazione del divieto alle sale scommesse è rimasta oggetto di contenzioso, e il Tar Veneto aveva escluso che il distanziometro regionale riguardasse quella tipologia di esercizio.
La Regione è intervenuta con la legge regionale 9 agosto 2024, n. 20, all’interno delle disposizioni di adeguamento ordinamentale in materia di politiche sanitarie e sociali, estendendo i 400 metri anche alle sale scommesse e allineando le due categorie.
L’effetto pratico riguarda soprattutto le aperture nuove e i trasferimenti di sede. Per gli esercizi già attivi la partita si gioca su deroghe e tempi di adeguamento, che sono il punto su cui negli ultimi dieci anni si è accumulato il contenzioso amministrativo di mezza Italia, con esiti diversi da regione a regione.
Ai comuni resta un margine ulteriore, la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi attraverso ordinanza sindacale. Diverse amministrazioni venete hanno usato quello strumento per ridurre le fasce in cui le macchine possono restare accese, in genere spegnendole nelle ore serali o nella prima parte della mattina.
La verifica materiale delle distanze spetta agli uffici comunali, che partono dalla mappatura dei luoghi sensibili sul territorio e misurano il percorso pedonale più breve fino all’esercizio. Il metodo di calcolo ha generato ricorsi quasi ovunque, perché una misurazione in linea d’aria e una lungo la strada possono dare risultati differenti sullo stesso indirizzo.
Sul peso del fenomeno in città il tema è stato posto da Colombara, che ha parlato di 40 milioni di euro persi in un anno e di un allarme che riguarda i più giovani.
Numeri di questo genere vanno letti guardando alla grandezza a cui si riferiscono. La raccolta, cioè quanto viene complessivamente giocato, e la spesa, che è la differenza fra il giocato e le vincite restituite, sono due misure distinte, e la confusione fra le due rende impossibile confrontare due territori.
Sull’offerta legale la regola è nazionale. L’esercizio è consentito ai soli soggetti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per i punti fisici come per il gioco a distanza, e chi gioca su piattaforme prive di titolo resta fuori da qualsiasi tutela sui pagamenti e sui limiti.
Nel vicino Polesine la mappa dell’offerta autorizzata è stata ricostruita di recente con una ricognizione delle sale e delle possibilità di gioco legale a Rovigo, fra sale slot, bingo e la casa da gioco raggiungibile in giornata. Per il Veneto quest’ultima resta quella di Venezia, l’unica autorizzata in regione.
C’è infine lo strumento che agisce sul singolo giocatore, il Registro Unico degli Autoesclusi gestito dall’Agenzia. L’iscrizione impedisce l’accesso ai conti di gioco degli operatori autorizzati e resta valida fino alla revoca, con tempi minimi stabiliti dalla normativa.
Quanto quel meccanismo funzioni dipende da quante persone sanno che esiste, e su questo i servizi che seguono le dipendenze chiedono da tempo più informazione. Nel frattempo, in Veneto, il prossimo passaggio riguarda l’adeguamento degli esercizi esistenti alle distanze introdotte nel 2024.



































